ITALIA OGGI 23.2.01

Comunità montane, intervento dell'Authority

Lavori forestali esclusi dalle gare

DI ANDREA MASCOLINI

Non vanno in gara le manutenzioni delle comunità montane oltre i 50 mila euro relative al settore forestale e idrico-forestale, ma non devono essere configurabili come opere di edilizia.

È quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 9/2001 del 21 febbraio 2001.

Il problema riguarda l’applicabilità o meno dell'art. 88 del dpr 554/99 che individua i lavori eseguibili in economia e prevede l'affidamento in appalto delle manutenzioni di opere e impianti qualora di importo superiore a 50 mila euro.

La possibilità di effettuare in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, i lavori di forestazione, e senza limiti di importo, era prevista nella precedente legge sulle foreste che disciplinava l'attività dell'Azienda autonoma foreste demaniali le cui competenze, sono state poi delegate alle comunità montane.

La nuova normativa in materia di lavori pubblici, sia nella legge che nel regolamento detta una disciplina più rigorosa in materia di esecuzione di lavori in economia.

L'Autorità chiarisce che in linea teorica anche i lavori agricolo-forestali possono rientrare fra quelli oggetto dell'articolo 88.

Da questi, precisa, possono essere, però distinti i lavori di mera manutenzione forestale che hanno e possono avere un contenuto così specialistico da configurare una ipotesi atipica; si tratta infatti di interventi che fanno rimanere salve le situazioni naturali".

Questi interventi incidono sulla natura forestale direttamente, ovvero, in via meramente strumentale non con opere di edilizia (sentieri asfaltati, ecc.), sfuggendo quindi alla applicazione della generale disciplina della 109 e del regolamento attuativo.

D'altro canto, rileva l'Autorità, va tenuto presente che i lavori di manutenzione forestale non richiedono, in senso pieno, un'attività imprenditoriale e, quindi, una organizzazione di impresa.

Sulla base di quanto esposto, l'Autorità ritiene che nell'ambito di applicazione dell'art. 88 del dpr 21 dicembre 1999, n. 554 non sono da ricomprendere i lavori di manutenzione forestale in amministrazione diretta, qualora abbiano a oggetto interventi che facciano rimanere salve le situazioni naturali e non siano configurabili come opere di edilizia.

Sono, invece, soggetti alle regole dell'art. 88 i lavori in ambito forestale che comprendano opere necessarie per la eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscano opere di ingegneria naturalistica in senso proprio.