ITALIA OGGI – 15.11.00

Cassazione: conta la buona volontà

No licenziamenti per incapacità

I lavoratori giudicati incapaci non possono essere automaticamente licenziati.

Il loro comportamento non equivale per forza a un illecito disciplinare né a un'inosservanza contrattuale. Conta insomma anche la buona volontà e non solo il risultato che il capo si aspetta dall'impiegato. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, nella sentenza n. 14605/2000, rigettando il ricorso di un'azienda.

Al centro della questione decisa dai giudici la vicenda di un dipendente accusato dall'azienda, fra l’altro, di aver perso un cliente per un'offerta commerciale fatta con tale approssimazione e negligenza da impedire al possibile compratore di prenderla anche solo in considerazione. Oltre che, fra le mancanze riscontrate, l'incapacità del lavoratore di utilizzare al meglio il computer.

Ma la Suprema corte ha confermato la reintegrazione del dipendente sul posto di lavoro, già disposta dal tribunale: rendere meno del minimo previsto da contratto, spiegano i giudici della Cassazione, non significa di per sé incorrere nelle previsioni del codice civile che, all'articolo 1218, parla di risarcimento danno da inesatto adempimento imputabile, fino a prova contraria, al lavoratore.

Il dipendente, insomma, è obbligato a un facere e non a un risultato, spiega la suprema Corte, che aggiunge: l'inadeguatezza della prestazione può essere imputabile anche alla stessa organizzazione dell'impresa o a fattori non dipendenti dal lavoratore.

Così, se si tratta di scarso rendimento di un lavoratore, il capo che voglia farlo valere per licenziare il suo sottoposto non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato che si aspettava di ottenere. Deve anche dimostrare che l'incapacità contestata sia dovuta al mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Non solo, nel valutare la situazione, bisogna tenere conto anche del grado di buona volontà (o diligenza) dell'impiegato, dei fattori socioambientali e dell'incidenza dell'organizzazione di tutta l'impresa sul lavoro svolto dal dipendente "accusato".