IL SOLE 24 ORE 21 AGOSTO 2000

Licenziamento nullo solo se ingiustificato

A differenza della generalità degli altri lavoratori dipendenti, la legge non attribuisce ai dirigenti alcuna garanzia di stabilità del posto di lavoro.

A meno che il licenziamento non sia inefficace, perché avvenuto in forma meramente verbale (articolo 2, legge n. 604/66), o nullo, perché discriminatorio (articolo 3, legge n. 108/90), il datore di lavoro può in ogni momento recedere dal rapporto dirigenziale.

L'unica forma di tutela del dirigente, nei confronti del licenziamento, è prevista dalla contrattazione collettiva.

II Ccnl Dirigenti di aziende industriali è stato storicamente il primo contratto collettivo di dirigenti a limitare il diritto di recesso del datore di lavoro. Dispone infatti l'articolo 22 che la risoluzione disposta su iniziativa dell'azienda deve essere contestualmente e specificamente motivata.

La procedura arbitrale.

Entro 30 giorni, il dirigente, ove la motivazione manchi o sia da lui ritenuta ingiustificata, può ricorrere ad apposito collegio arbitrale, istituito, ai sensi dell'articolo 19 del Ccnl, a cura delle organizzazioni sindacali competenti per territorio.

Il collegio tenta la conciliazione e, se questa non riesce, emette la propria decisione (di solito entro breve).

Il lodo che riconosca l'ingiustificatezza del licenziamento dispone, a favore del dirigente, un'indennità, supplementare alle spettanze di fine rapporto.

I problemi interpretativi.

La disciplina sopra descritta ha dato e dà luogo a vivaci contrasti, sia in giurisprudenza, sia fra gli studiosi.

Le questioni su cui sembra esservi maggiore consenso sono quelle più strettamente procedurali.

Si riconosce ormai universalmente che il ricorso al collegio non esclude il ricorso al tribunale, anche se è alternativo rispetto a esso.

Assolutamente incerta è invece la definizione della nozione di "giustificatezza" del licenziamento, rispetto a cui la giurisprudenza sia dei collegi arbitrali, sia delle corti, è ben lontana dall'aver raggiunto un orientamento comune.

Vi è totale incomunicabilità fra chi sostiene la tesi per cui il licenziamento del dirigente è ingiustificato se e solo se esso costituisca violazione della dignità del lavoratore, vietata ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della Costituzione (Cassazione 21 marzo 1998, n. 3000), e chi invece sostiene che l'ingiustificatezza del licenziamento risieda nella violazione dei principi di correttezza e buona fede (Cassazione 13 marzo 1998, n. 2761), che presiedono all'esecuzione di ogni rapporto contrattuale.

Una tesi che sempre più sembra prendere piede ultimamente individua la nozione in oggetto nell'arbitrarietà, pretestuosità o nella falsità dei motivi addotti (Cassazione 29 gennaio 1999, n. 825).

In una tale babele di proposte, non è da stupirsi che voci dottrinali tornino a paventare l'oggettiva indeterminabilità delle nozioni di "giustificatezza" e "ingiustificatezza" del licenziamento, impiegate dagli articoli 19 e 22 del Ccnl Dirigenti di aziende industriali.

La conseguenza, di evidente gravità, sarebbe la necessaria declaratoria di nullità di tali clausole contrattuali, già scongiurata da una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (n. 7295/86), peraltro in base a una tesi rimasta poi minoritaria cioè la tendenziale assimilazione della nozione contrattuale di "giustificatezza" al giustificato motivo di cui alla legge 604/66, perno della stabilità del posto di lavoro dei lavoratori non dirigenti.

Facendosi carico di un'esigenza di chiarificazione, le parti stipulanti dell'accordo di rinnovo del 23 maggio scorso non sono però state in condizione di raggiungere fin da subito un'intesa, demandando a un apposito gruppo di lavoro la predisposizione di valutazioni e proposte da sottoporre alle parti stesse, entro il 31 dicembre 2000.

Per ora, l'articolo 19 è stato modificato solo marginalmente, in riferimento ai profili più strettamente procedurali.

Ci si è limitati a prendere atto della sopravvenuta obbligatorietà, in forza del Dlgs n. 51/98, di un tentativo di conciliazione pregiudiziale rispetto all'arbitrato, con impegno a favorire una conciliazione già in quella sede.

 

 

Bollettino/rassegna stampa/licenzianullo