Italia Oggi - Venerdì 27 Ottobre 2000 ENTI LOCALI

L’alternativa è prevista dalla legge 205/2000 recante la riforma del processo amministrativo

LITI P.A. con l’arbitro,

Vie brevi per risolvere le controversie

 

DI ANTONIO CICCIA

Arbitri per le liti della pubblica amministrazione.

L'art. 6 della legge 205/2000 (riforma del processo amministrativo) prevede, infatti, la possibilità che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

In relazione a ciò le p.a. che vogliano avvalersi di questa alternativa alla giurisdizione amministrativa possono inserire la clausola compromissoria nei contratti o addivenire alla stipulazione di un atto di compromesso con la controparte per attribuire la decisione della lite appunto ad arbitri (si vedano i modelli pubblicati a lato).

L'arbitrato previsto dall'articolo 6 è l'arbitrato rituale di diritto.

Si tratta di quella particolare forma di arbitrato che si conclude con un lodo che ha la funzione e l'efficacia di una vera e propria sentenza.

Come tale l'arbitrato rituale si distingue dall'arbitrato irrituale il cui lodo conclusivo non ha valore di sentenza (in quanto tale idoneo a divenire titolo esecutivo), ma ha solo valore di contratto tra le parti (facendo sorgere obbligazioni tra le parti).

Inoltre l'arbitrato deve essere di diritto: ciò significa che i giudici privati devono prendere la decisone sulla base delle norme di legge che disciplinano la materia.

Non possono quindi assumere la decisione sulla base della sola equità, ovvero senza la necessità di attenersi allo stretto diritto, ma tenendo conto delle ragioni di giustizia sostanziale.

L'arbitrato è regolato agli articoli 806 e seguenti cpc e per poter accedervi le parti devono stipulare il compromesso (dopo che la lite è insorta) oppure avere inserito la clausola compromissoria nel contratto o in atto separato, che è fonte della controversia.

Clausola compromissoria

Ne parla l'art. 808 del codice di procedura civile. Tale clausola deve prevedere le regole per la nomina degli arbitri (arbitro singolo o collegio) e la disciplina della loro attività (termine per la emissione del lodo, contraddittorio tra le parti, mezzi di prova ecc.). Inoltre le parti devono stabilire il compenso per gli arbitri e le spese di registrazione della clausola, salva l'applicazione della regola per cui le spese seguono 1 soccombenza.

Compromesso

Se ne occupano gli artt. 806 e 807 del codice di procedura civile. Il compromesso per far decidere da arbitri una lite quando è già insorta deve, a pena di nullità, avere forma scritta e delimitare l'oggetto della controversia. Le clausole del compromesso contengono anche qui le regole per la nomina degli arbitri (arbitro singolo o collegio) e la disciplina deIla loro attività (termine per la emissione del lodo, contraddittorio tra le parti, mezzi di prova, ecc.). Inoltre le parti devono stabilire il compenso per gli arbitri e le spese di registrazione della clausola, salva l'applicazione della regola per cui le spese seguono la soccombenza.

 

 

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Schemi

La clausola compromissoria...

Le parti convengono, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 205/2000, di fare decidere tutte le controversie nascenti dal contratto concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo da un collegio arbitrale formato da tre arbitri.

Ciascuna parte nominerà un arbitro. II terzo arbitro, che presiederà il collegio, dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo (oppure dai primi due arbitri). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo ciascuna parte potrà chiedere la nomina del presidente del collegio-arbitrale con ricorso al presidente del tribunale.

L'arbitrato dovrà essere deciso secondo le norme di diritto e previa l'assunzione di tutti i mezzi di prova che il l'arbitro o il collegio arbitrale riterrà necessarie per la decisione.

In ogni caso dovrà essere il contraddittorio tra le parti e in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie.

II lodo dovrà essere pronunciato entro il .........

 

... e l'atto di compromesso

L'anno , il giorno , del mese di : tra ......... e

Si stipula e conviene quanto segue.

Premesso:

a) che le parti con atto del …. hanno stipulato contratto di ………….

b) che tra le parti è insorta controversia avente ad oggetto ..................

c) che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 205/2000 le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.

Tutto ciò premesso

Le parti convengono di fare decidere la descritta controversia da un collegio arbitrale formato da tre arbitri. Le parti nominano propri arbitri i signori …………. , e nominano presidente del collegio il sig . …………..

L'arbitrato dovrà essere deciso secondo le norme di diritto e previa l'assunzione di tutti i mezzi di prova che l'arbitro o il collegio arbitrale riterrà necessarie per la decisione.

In ogni caso dovrà essere il contraddittorio tra le parti e in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie.

II lodo dovrà essere pronunciato entro il ................