ITALIA OGGI 4.10.00

La Corte di Cassazione sull’applicazione del decreto 507/93

LL.PP. SENZA LA TOSAP

Sono esenti le occupazioni per servizio

Di Gianni Macheda

 

Niente Tosap in caso di occupazione del suolo per lavori pubblici e per interventi effettuati su beni storico artistici.

Questo il succo di due sentenze della Corte di cassazione in materia di Tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

Lavori pubblici.

Scatta l'esenzione Tosap se una pubblica amministrazione è "obbligata" a occupare una strada di pertinenza di un altro ente perché ciò serve alla costruzione di un'opera necessaria allo svolgimento di un servizio.

Sulla base di questo principio la Corte di cassazione (sezione tributaria, sentenza 9 febbraio-2 giugno 2000, n. 7350) ha ritenuto che l'occupazione di un tratto di strada provinciale attraversante un centro abitato con meno di 10 mila abitanti per l'esecuzione di lavori pubblici (costruzione di un marciapiede), per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere, non fa scattare l'applicazione della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche.

Tale occupazione, infatti, non è rivolta a realizzare un interesse esclusivo del comune né può ritenersi concretizzabile, come effetto dell'occupazione del suolo, un profitto economico per l'occupante.

Occupazione per opere di restauro.

Con un'altra sentenza (la n. 7197 del 9 febbraio- 30 maggio 2000, di cui dà notizia la newsletter periodica di Ascotributi agli enti locali pubblicata sul sito www.ascocnc.it), la Corte di cassazione si è pronunciata sull'occupazione di aree del demanio comunale effettuata da un'impresa appaltatrice dello stato e della regione per l'esecuzione di opere che beneficiano di finanziamenti statali e che riguardano edifici di interesse storico o artistico (in questo caso monasteri e conventi) sottoposti a tutela.

La Corte, nella sentenza, ha ritenuto che la fattispecie rientra da un punto di vista oggettivo nelle ipotesi di esenzione disciplinate dal decreto legislativo n. 507 del 1993. Ipotesi che ricomprendono, sostanzialmente, le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché dagli enti religiosi per l'esercizio del culto e dagli enti pubblici non economici (per le sole occupazioni necessarie per attività specificatamente inerenti l'assistenza, la previdenza, la sanità l'educazione, la cultura scientifica).

L'esenzione dalla Tosap ha però ragion d'essere solo in quanto l’occupazione sia rivolta a realizzare scopi istituzionali dello stato ovvero fini sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela.

Per quanto riguarda la questione legata alla figura del soggetto appaltatore, la Suprema corte ha posto in evidenza la natura pubblica dell'opera al centro della fattispecie. E quindi il fatto che la sua esecuzione si realizza, di norma, mediante contratto d'appalto tra uno dei soggetti pubblici visti sopra e il privato imprenditore.

L'esecuzione dell'opera è dunque avviata e portata a termine dall'appaltatore, ma "per conto dello stato> e lo stesso discorso vale quando sia il soggetto pubblico, come committente, a dare inizio all'occupazione del suolo mediante la cosiddetta "consegna dei lavori" all'appaltatore. Da ciò deriva, secondo i giudici, che l’esenzione compete anche sotto l’aspetto soggettivo.