LA REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE CON L’ESPEDIENTE DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA

Il Segretario comunale, una volta nominato o confermato non può essere revocato dall'incarico con l'espediente della convenzione di segreteria (ordinanza del tribunale d potenza - sezione civile n.1803 del 2/1/2001)

IL FATTO

Nel maggio del 1998, dopo regolare procedura ad evidenza pubblica, il Sindaco del Comune di Tito (PZ) nominava il dott. Antonio Lombardi titolare della segreteria comunale.

A seguito delle elezioni amministrative dei 13 giugno 1999 il dott. Antonio Lombardi, veniva confermato dallo stesso Sindaco, per decorrenza dei termini previsti dalla legge per l'eventuale nomina di altro titolare.

Nel mese di settembre 2000 i Comuni di Tito e di Brienza, ambedue coperti da titolari confermati, con atti dei rispettivi consigli comunali deliberavano l'istituzione della convenzione di segreteria comunale, stabilendo che il titolare del Comune di Brienza avrebbe svolto anche le funzioni di Segretario titolare della segreteria convenzionata.

I provvedimenti, che avevano l'evidente scopo di "revocare" il titolare del Comune di Tito, Antonio Lombardi, sono stati da questi impugnati davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art.700 del C.P.C. e dinanzi al Tar della Basilicata.

Il Tribunale di Potenza con l'ordinanza citata, disapplicando gli atti illegittimi impugnati, ha ordinato alle parti condannate (Comune di Tito, Comune di Brienza e Agenzia autonoma regionale di Basilicata) la reintegrazione del dott. Lombardi nella titolarità dell'ufficio di segreteria comunale del Comune di Tito.

IN DIRITTO

Il Giudice del lavoro (dott. Arturo Pavese) ha accolto, con l'ordinanza citata, tutte le richieste dei legali del Dott. Lombardi, rigettando, nel contempo, tutte le argomentazioni prodotte dalle controparti costituitesi (Comune di Tito e Agenzia Autonoma della Basilicata).

In particolare il Giudice ha riconosciuto che:

g) il giudice del lavoro ha giurisdizione nella materia;

h) i provvedimenti con cui i Comuni surrettiziamente "revocanoo" i Segretari comunali con l'espediente della convenzione sono illegittimi;

i) oltre la mancata conferma e la revoca per violazione dei doveri di ufficio, la legge non prevede una nuova fattispecie di decadenza del segretario dal suo incarico";

j) il Segretario comunale puo’ essere revocato solo per violazione dei doveri di ufficio;

k) una volta nominato o confermato, il Segretario comunale ha diritto a svolgere le sue funzioni per tutta la durata del mandato del Sindaco;

l) è stato leso il diritto soggettivo del Segretario Comunale, nominato o confermato, allo svolgimento delle sue funzioni.

L’ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Potenza é la prima del genere in Italia, sebbene non siano mancate finora pronunce che sono sostanzialmente in linea con quanto argomentato con l'ordinanza citata.

Essa rappresenta una indubbia conquista dal punto di vista giuridico, a tutela di tanti Segretari estromessi dall'incarico con l'espediente della convenzione.

Ci si augura che, una volta per tutte, i Sindaci la smettano di utilizzare, con il compiaciuto e complice avallo delle Agenzie autonome per la gestione degli albi dei segretari, l'istituto delle convenzioni come la "terza via" per mandare via i Segretari "indesiderati"!

Sarebbe anche ora che l'Agenzia nazionale, anche in linea con l'autorevole opinione del suo Presidente,, l'avv. Susta ( si veda l'intervista su ITALIA OGGI del 19.5.2000) integri la sua deliberazione 150/1999 chiarendo espressamente che non possono essere costituite convenzioni per revocare i Segretari nominati e confermati.

IL COMMENTO

A titolo di cronaca, va riferito che la convenzione impugnata dal dott. Lombardi è la terza che è stata fatta in Basilicata; contro le altre due precedenti a questa di cui riferiamo, non è stato proposto alcun ricorso giurisdizionale (!).

L'Agenzia regionale di Basilicata ha ratificato tutte e tre queste convenzioni senza minimamente difendere la categoria dei professionisti iscritti nell'albo, che essa stessa deve gestire (sìc!).

I rappresentanti dei Segretari comunali nell'Agenzia regionale (che sono ben tre, dei quali due in rappresentanza dell'organizzazione sindacale che conta più iscritti) hanno votato all'unanimità (!) le prime due convenzioni, mentre, su quella riguardante il caso del dott. Lombardi, due rappresentanti si sono astenuti e uno, rappresentante dell'Unione S.C.P, ha votato a favore.

Si lascia a chi legge ogni commento...

CONCLUSIONE

Il ricorso è stato proposto con lo scopo principale di far riconoscere da parte del giudice la violazione della legge e di un diritto soggettivo, violazione che tra l'altro puo’ avere risvolti anche sul piano della responsabilità contabile e penale.

In altre parole, l'ordinanza del giudice del lavoro di Potenza deve servire perché questi abusi (cioè: le convenzioni come "nuova fattispecie di decadenza del segretario dal i sua incarico") non vengano più commessi dai Sindaci e ratificati dalle Agenzie regionali, che devono gestire e tutelare la professionalità dei Segretari comunali e non essere i giullari dei politici!

Antonio Lombardi - Segretario comunale

c% Segreteria convenzionata tra i Comuni di Balvano e Savoia di Lucania tel. 0971.992014

e-mail: a.lombardi@powernet.it