Italia Oggi, 5.5.01

Per la Cassazione il datore può farli controllare dagli investigatori privati

Lavoratori senza privacy durante i giorni di malattia

Lavoratori senza privacy durante la malattia. Il datore di lavoro, infatti, può farli controllare da un investigatore privato per verificare l'effettivo stato di salute e la sua corrispondenza a quanto dichiarato dal medico nel certificato di malattia.

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 6236/2001 con la quale è stato confermato il licenziamento di un dipendente in malattia per circa tre settimane, richieste con certificati del pronto soccorso e del medico curante, in seguito a una lombosciatalgia per la quale gli era stato prescritto il riposo e una cura antidolorifica.

Solo che il datore di lavoro lo aveva fatto pedinare e spiare dai detective privati per 15 giorni ed era venuto a sapere che l'uomo guidava la macchina, si chinava per aprire la saracinesca del garage di casa, portava le buste della spesa, e la sera poi andava ad animare il club privé gestito da sua moglie e da poco inaugurato.

Il datore di lavoro aveva così deciso di licenziare in tronco il dipendente per aver violato il dovere di correttezza e buona fede, confermato anche dal pretore, e dal tribunale pii Frosinone.

In sostanza, secondo il datore di lavoro, e il giudice di merito, gli elementi raccolti dalle osservazioni e dai pedinamenti effettuati dagli 007 dell'agenzia di investigazione portavano alla conclusione che il dipendente aveva esagerato il suo mal di schiena al pronto soccorso per ottenere í giorni di riposo.

Non è valso al dipendente richiamare l’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori che vieta "gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente" e delega ai soli "servizi ispettivi degli istituti previdenziali" il compito di controllare le assenze quando il datore lo richieda.

Infatti per la Cassazione la circostanza che "all'agenzia investigativa sia stato richiesto anche di verificare se sussistessero o meno menomazioni nei movimenti" dell'uomo "non può ritenersi idonea ad attribuire all'indagine un carattere sanitario in senso tecnico".

Secondo la Suprema corte, questo tipo di attività affidata ai poliziotti privati è pura e semplice "osservazione del comportamento esteriore e della vita di tutti i giorni del soggetto osservato" e "una verifica di tal genere non si differenzia, dal punto di vista concettuale e qualitativo, da ogni altro accertamento relativo allo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia".

Dunque la Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di Frosinone, emessa nel dicembre 1999, che ha escluso che integrasse la violazione dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori "il fatto che il datore di lavoro avesse utilizzato accertamenti da lui richiesti a un'agenzia investigativa e aventi a oggetto non solo l'eventuale svolgimento da parte del lavoratore dì un'altra attività lavorativa nel periodo di malattia, ma anche la sussistenza o meno di un'effettiva menomazione nei movimenti".