Italia Oggi, 7.3.01

Cassazione: rifiuto giusta causa di licenziamento

Mansioni inferiori Sì se per tirocinio

DI MONICA COCCO

Se il datore di lavoro prevede un periodo di addestramento che comporta mansioni dequalificanti, il lavoratore non può sottrarvisi.

E se si rifiuta, scatta il licenziamento per giusta causa.

Con la sentenza n. 2948 depositata il 1° marzo 2001, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un operaio contro il licenziamento che gli era stato inflitto perché non aveva eseguito l'ordine di spostarsi, per un certo periodo, nella catena di montaggio.

Qui avrebbe appreso una parte del processo di lavorazione utile per le funzioni da lui esplicate nel reparto cui era stato sempre destinato.

Il ricorrente ha motivato il suo rifiuto ritenendo dequalificante la mansione affidatagli, sulla base dell'art. 2103 del codice civile.

La norma, infatti, tutela la professionalità del lavoratore stabilendo a quali mansioni egli può essere destinato.

In linea generale, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o, al massimo, a quelle corrispondenti alla categoria superiore oppure alle mansioni ritenute equivalenti alle ultime già svolte.

La norma, comunque, prevede che il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

I giudici di legittimità hanno chiarito che non c'è, nel caso di specie, alcuna violazione dell'art. 2103 del codice civile.

Nella sentenza (disponibile sul sito www.dirittoegiustizia,it) si legge come "non può considerarsi quale inadempimento il comportamento del datore di lavoro che, per un periodo transitorio necessario per l'apprendimento di nuove tecniche lavorative, adibisca il lavoratore a diverse mansioni (seppure non strettamente equivalenti a quelle di appartenenza) al fine dell'acquisizione di una più ampia professionalità".

Secondo la Corte, il rifiuto del lavoratore di impegnarsi nelle nuove mansioni richieste non è proporzionato, né conforme a buona fede e legittima il licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro.

I giudici hanno sottolineato nelle motivazioni che il ricorrente era a conoscenza del fatto che le nuove mansioni sarebbero durate solo per un breve periodo, giusto il tempo di migliorare le sue conoscenze all'interno del reparto di appartenenza e che la sua retribuzione non sarebbe stata diminuita.

Perciò il lavoratore che si rifiuta di eseguire una prestazione di questo tipo si rivela inadempiente e, quindi, soggetto a licenziamento.