ITALIA OGGI – 26.9.00

Si applica anche nella scuola il divieto di spostamento. Lo conferma una circolare del ministero

AMMINISTRATORI, NIENTE MOBILITA’

Trasferimenti d’ufficio bloccati per chi ha incarichi nella p.a.

 

Pagina a cura di Giuseppe Pennisi

Il divieto di trasferimento d'ufficio nei confronti degli amministratori degli enti locali durante il loro mandato opera anche nei confronti del personale della scuola, nonostante il contratto sulla mobilità non recepisca né regolamenta il principio previsto dall'art. 19, comma 4, della legge n. 265/99.

Con provvedimento, emesso invia di urgenza, "per un corretto avvio dell'anno scolastico", il direttore generale dell'istruzione tecnica del ministero della pubblica istruzione ha rettificato i trasferimenti dei dirigenti scolastici relativi agli istituti secondari superiori dell'Emilia Romagna.

Ciò per garantire a un preside, consigliere provinciale di Bologna, trasferito d'ufficio (sulla base della graduatoria) a una sede distante sei chilometri dal capoluogo della provincia, l'esercizio del mandato amministrativo.

La legge 3/8/99, n. 265, ha stabilito che gli amministratori pubblici e privati non possano essere-soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del loro mandato.

Per evitare problemi interpretativi la legge ha analiticamente precisato le categorie dei beneficiari: i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni, anche metropolitani, e delle province, i componenti delle giunte comunali o provinciali, nonché i presidenti egli assessori e i consiglieri delle comunità montane e i componenti delle unioni o consorzi fra enti locali.

Questa legge, tuttavia, riproduce (nell'identico testo) la disposizione (art. 27) della legge n. 816/85, in relazione alla quale erano stati sollevati dubbi interpretativi circa l'operatività in ogni caso del divieto di trasferimento.

Era stato così precisato che "il divieto di trasferimento non aveva effetto nel caso di soprannumerarietà per riduzione di posti".

Nella particolare situazione si trattava appunto di soprannumerarietà: il dirigente scolastico era perdente posto, in relazione alla graduatoria formata per un singolo dimensionamento, con riferimento alla disposizione del contratto decentrato sulla mobilità.

LA DISCIPLINA CONTRATTUALE

Il contratto decentrato sulla mobilità ha disciplinato tutte le situazioni relative ai trasferimenti d'ufficio e a domanda per l'anno scolastico 2000/01. Ha recepito, infatti, e regolamentato le disposizioni dell'art. 33, legge n. 104/92, con riferimento alle diverse situazioni ipotizzabili, determinando e distinguendo i casi in cui il diritto a precedenza può essere fatto valere. Nessun riferimento e nessun richiamo si rinviene nella disciplina del contratto collettivo che definisce la volontà della parti (anche della parte pubblica) nella particolare materia, nonostante che il contratto fosse stato stipulato in epoca di molto successiva all'entrata in vigore della legge. L'Avvocatura dello stato di Bologna, interpellata dall'amministrazione al fine della sollecita istruzione del ricorso amministrativo proposto dal dirigente scolastico trasferito d'ufficio, ha ritenuto operante la disposizione della legge n. 265/99 anche all'interno del contesto applicativo dell'art. 17 (trasferimenti d'ufficio per soppressione di scuole) del contratto sulla mobilità.

LA DECISIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Per lo stesso fatto e con la stessa motivazione, illustrata, il dirigente scolastico aveva proposto, dopo il ricorso amministrativo, altro ricorso d'urgenza al giudice ordinario, ritenendo leso dal trasferimento d'ufficio, il proprio diritto a esercitare il mandato pubblico. Prospettando la probabilità di soccombenza nel giudizio (e per evitarla) l'Avvocatura dello stato di Bologna (che non si presentava in causa per difendere l'amministrazione) suggeriva al ministero della pubblica istruzione di procedere "all'annullamento del trasferimento d'ufficio invia di autotutela".

Il giudice, tuttavia, respingeva il ricorso d'urgenza del dirigente trasferito d'ufficio, non ravvisando nel caso gli estremi del danno grave e irreparabile (trasferimento d'ufficio, per soppressione della scuola di titolarità, a sede posta a sei chilometri dal capoluogo della provincia).

Il direttore generale, comunque, ha ritenuto di annullare il trasferimento in via di autotutela "per un corretto avvio dell'anno scolastico", successivamente alla decisione del giudice e prescindendo dal ricorso amministrativo caducato da quello al giudice ordinario ha restituito il dirigente scolastico, consigliere provinciale, alla precedente sede e trasferito il non perdente posto (in base alla graduatoria) ad altro istituto.

Una rettifica d'ufficio motivata dal superiore interesse dell'amministrazione al buon funzionamento del servizio, che poteva risultare compromesso dal trasferimento considerato illegittimo.

Un precedente significativo, stante l'obbligo di uniformità di trattamento, per i tanti dirigenti scolastici che hanno proposto ricorsi avverso trasferimenti d'ufficio disposti con chiara violazione di legge o di contratto, e che attendono una decisione da adottarsi senza gravi e pregiudizievoli ritardi.