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Poiché tutti i cittadini sono eguali, essi debbono poter accedere in modo eguale a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità e senza altro criterio che quello delle loro e dei loro talenti.
26 Agosto 1789 - Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

Con la partecipazione e la collaborazione degli stessi lettori, il Bollettino aspira ad essere libera palestra di idee, proposte, critiche, suggerimenti, utile per favorire la crescita professionale dei Segretari dei Comuni e delle Province.

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Il Regolamento del Consiglio.

Bozza proposta da Achille Maccapani e pubblicata su Italia Oggi del 17 settembre 1999.

(Cfr. Bollettino n° 131)

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Comune di C. PROVINCIA DI R. E.

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

STATUTO (Principi) CONSIGLIO COMUNALE (Criteri) GIUNTA ð· approvato dalla giunta comunale con deliberazione n.270 del 15 dicembre 1998; ð· integrato dalla giunta comunale, in seguito a incontro con sindacati, con deliberazione n. 4 del 19 gennaio 1999;  modificato con deliberazione …… PARTE PRIMA

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME ORGANIZZATIVE GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1) Il presente Regolamento disciplina l’assetto organizzativo del Comune di Casalgrande e l’esercizio delle funzioni dirigenziali, nel rispetto dei principi dettati nello statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA DELL' ENTE

1) La struttura organizzativa del Comune di Casalgrande è articolata in sei settori, definiti come risulta nel prospetto allegato con lettera A al presente ordinamento. L’articolazione della struttura in settori, quale elemento di individuazione delle competenze funzionali, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tre le varie ripartizioni dell’Ente. La Giunta comunale, definisce, contestualmente all’approvazione del Piano economico gestionale, la dotazione organica di ogni settore.

ART. 3 SEGRETARIO COMUNALE E COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DELLA GESTIONE

 

 

1) Il Segretario comunale, in assenza di un direttore generale esterno incaricato dal sindaco, oltre alle funzioni stabilite dalla legge e dai regolamenti, sovrintende e coordina l'attività dei responsabili di settore anche mediante periodiche riunioni (Comitato di direzione), convocate per la migliore funzionalità dell'organizzazione comunale. Analogamente si comporteranno i responsabili di settore nei confronti del gruppo da loro coordinato o gestito. 2) Il potere disciplinare nei confronti del personale dipendente è di competenza dei responsabili di settore e, nei confronti di questi ultimi, del segretario. 3) E' competenza del segretario comunale decidere in merito alle questioni che dovessero sorgere sull'applicazione del presente ordinamento e, in genere, su ogni questione organizzativa o conflitto tra responsabili di settore.

ART. 4 DIRETTORE GENERALE

1) Il Comune può stipulare, con uno o più Comuni, le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano almeno i 15.000 abitanti, una convenzione per istituire il servizio di direzione generale. 2) I criteri e le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale sono stabiliti in sede di approvazione del testo della convenzione da parte dei rispettivi consigli dei Comuni aderenti. Nella convenzione sono stabilite, in particolare, le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Direttore generale e i Segretari comunali e le modalità di esercizio delle facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte dei Comuni.

ART. 5 COORDINATORI DEI SETTORI

1) Ogni settore è coordinato da un capo settore, nominato dal sindaco secondo i criteri indicati nel capo II del presente Ordinamento . 2) I Coordinatori dei settori provvedono: ð· Alla direzione, coordinamento e controllo del settore cui sono preposti; ð· Alla proposta ed all'attuazione degli obiettivi amministrativi; ð· Alla programmazione delle attività, mediante periodiche riunioni e alla predisposizione di piani di lavoro; ð· Alla verifica del risultato dell’attività svolta dagli uffici a cui sono preposti; ð· All'esercizio delle attività gestionali eventualmente ripartite, con proprio atto determinativo, tra sé medesimi ed i responsabili di servizio designati dal sindaco. ð· Alla gestione del personale assegnato al settore, compresa l'attuazione della mobilità interna ed esterna; 3) I Coordinatori di settore sono Datori di lavoro in materia di sicurezza del personale del proprio settore.

ART. 6 COMPETENZE DEL COMITATO DI DIREZIONE

1) Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale se nominato, dal Segretario comunale e dai Coordinatori dei settori. Può essere allargato ai Responsabili di servizio qualora se ne ravvisi la necessità in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. 2) Ha le seguenti funzioni: - approva annualmente, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata, il piano di formazione dei dipendenti, per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione. - approva il piano generale degli orari di lavoro e di servizio, preliminarmente definiti dai singoli responsabili di settore; - approva annualmente, sulla base degli stanziamenti approvati con il bilancio, il piano di sviluppo del centro elaborazione dati; - propone all’Amministrazione innovazioni che riguardano l’intera organizzazione del lavoro della struttura comunale, per migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità dell’azione amministrativa. 3) Il comitato di direzione si incontra periodicamente con la Giunta comunale (“Giunta allargata”) per concorrere con attività istruttorie, di analisi e di proposta, alla formazione degli atti generali e di indirizzo programmatico.

ART. 7 RESPONSABILI DI SERVIZIO E ATTIVITA’ GESTIONALE

1) I responsabili di servizio sono nominati dal sindaco secondo i criteri previsti nel successivo capo II. 2) Essi svolgono le attività gestionali previste dall'articolo 51 della legge 142 del 1990, dallo statuto e dal presente regolamento. Il Coordinatore di settore ha tuttavia la facoltà di esercitare direttamente alcune delle predette attività gestionali, definendone, con apposita determinazione, la ripartizione ritenuta più funzionale per l'organizzazione del settore. Salvo diversa determinazione del Coordinatore di settore, i Responsabili di servizio svolgono le funzioni che la legge ed il regolamento comunale in materia attribuiscono al responsabile di procedimento. 3) Salva diversa determinazione del sindaco, i Coordinatori di settore sostituiscono, come supplenti, i responsabili del proprio settore che risultino assenti o interessati personalmente all' attività gestionale o ai provvedimenti da adottare. Il segretario comunale provvede alla sostituzione dei Coordinatori dei settori amministrativi (I, II, V e VI), mentre i coordinatori dei settori tecnici si sostituiscono a vicenda. 4) Gli atti di competenza dei responsabili di servizio non sono soggetti ad avocazione, sospensione o annullamento da parte del sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione può prevedere che gli atti avocati siano affidati per l’emanazione al Direttore generale, in qualità di dirigente “ad acta”.

ART. 8 SERVIZI GENERALI

1) I responsabili settore e di servizio possono avvalersi, nella gestione dei loro servizi, della consulenza e della collaborazione di quegli uffici che hanno competenze di carattere generale, quali ad esempio: - l'ufficio di segreteria, per eventuali indicazioni sulla corretta redazione dei provvedimenti amministrativi e le regole procedimentali generali degli atti (pubblicazioni, controlli e così via); - l'ufficio personale, per le informazioni normative e le istruttorie degli atti in materia di gestione delle risorse umane assegnate ai responsabili di servizio; inoltre l'ufficio personale provvede alla elaborazione delle paghe mensili dei dipendenti e conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Il responsabile del servizio personale è competente per tutti gli atti che non comportino valutazioni discrezionali nella gestione delle risorse umane, affidate agli altri singoli servizi. - l'ufficio ragioneria, per la collaborazione e la consulenza in materia economico-finanziaria e patrimoniale; deve inoltre fornire chiarimenti, notizie, informazioni sulla impostazione tecnica della gestione dei programmi e dei centri di spesa e comunicare ai responsabili, almeno ogni tre mesi, gli impegni assunti, i pagamenti effettuati, le entrate accertate e l'ammontare delle riscossioni. - l'ufficio tecnico, per fornire indicazioni utili alla manutenzione ordinaria degli immobili ed altre informazioni di carattere tecnico relative a risorse assegnate, nel Piano esecutivo di gestione, a capi settore diversi dal tecnico comunale. - l’ufficio di Polizia municipale per controlli e attività di vigilanza da effettuare fuori della sede municipale. - l’ufficio a servizio dei cittadini per i rapporti diretti con il cittadino. 2) La richiesta di collaborazione può avvenire direttamente o per il tramite del Direttore generale.

ART. 9 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Ai sensi dell’art. 24 della legge 142/1990, il Comune di Casalgrande, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare apposite convenzioni attribuendo la titolarità degli uffici e dei servizi a dipendenti di altro ente pubblico aventi idonea qualifica ed esperienza. Le convenzioni dovranno stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e i rapporti finanziari tra gli enti.

ART. 10 DETERMINAZIONI

1) Il responsabile del servizio trasmette tutte le determinazioni adottate all'ufficio di segreteria, che le raccoglie in un apposito registro, numerandole progressivamente. 2) Il registro ed il raccoglitore delle determinazioni dei responsabili dei servizi è a disposizione dei cittadini per la consultazione nell'ufficio di segreteria. A tal fine, è esposto un avviso permanente all'albo pretorio. 3) Le determinazioni sono subito comunicate anche al sindaco o all’assessore, referente politico.

CAPO II CONTROLLI INTERNI E VALUTAZIONI

ART. 11 DEFINIZIONE E FINALITA’

1) Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'efficienza e la valutazione dei meriti, è istituito il "servizio di controllo interno", per realizzare i controlli: ð· di regolarità amministrativa e contabile; ð· di gestione; ð· di valutazione della dirigenza; ð· di valutazione e controllo strategico. 2) Su quanto non espressamente indicato nel presente capitolo, si fa rinvio al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

ART. 12 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1) Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvede il Collegio dei revisori dei conti, per quanto di propria competenza e i responsabili a cui è affidata l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

ART. 13 CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

1) Il controllo interno di gestione deve costituire un valido sistema di informazioni fondato sulla scelta di indicatori, che siano in grado di fornire un flusso continuo di dati significativi ed utili ai fini di una valutazione comparata nel tempo e nello spazio dell'attività amministrativa. 2) La Giunta può stabilire all'inizio di ciascun esercizio che il controllo interno di gestione si svolga annualmente o con diversa periodicità, individuando i singoli servizi e i relativi indicatori di efficacia, efficienza e qualità. L'applicazione del controllo trova riscontro nelle seguenti fasi operative: - predisposizione degli indicatori di efficienza, efficacia, economicità e qualità; - rilevazione dei dati e compilazione dei reports; - compilazione di relazioni per i soggetti decisori del Comune di Casalgrande (rapporti di gestione). La valutazione dei dati è affidata al controllo strategico. 3) Il servizio di controllo interno di gestione è diretto dal ragioniere comunale e si avvale della struttura organizzativa dell’ufficio di ragioneria. 4) I Responsabili dei settori e dei servizi sono tenuti a trasmettere al Coordinatore del settore finanziario tutte le informazioni utili al perseguimento delle sue funzioni in materia di controllo di gestione.

ART. 14 VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA.

1) Il nucleo tecnico di valutazione è formato dal Segretario Generale (o dal Direttore Generale, se esiste) e da due esperti esterni, particolarmente preparati in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale. La nomina è di competenza della Giunta comunale ed ha durata corrispondente al mandato elettivo del sindaco. 2) Il sistema di valutazione è definito dal nucleo tecnico, sulla scorta dei criteri di massima indicati nell'allegato C del presente ordinamento, che detta anche, nei confronti dei capi settore, i criteri di valutazione per il resto del personale. 3) Il giudizio finale sull'operato dei capi settore spetta al Sindaco, il quale si esprime ogni anno, entro il termine di approvazione del conto consuntivo, avvalendosi del rapporto del nucleo di valutazione. La valutazione degli altri dipendenti spetta ai capi settore. 4) Un giudizio negativo può essere espresso solo dopo aver ascoltato le giustificazioni del funzionario interessato. 5) I compiti del nucleo di valutazione sono: - attività di assistenza all' Amministrazione comunale durante l'elaborazione e la misurazione degli obiettivi da assegnare ai funzionari con responsabilità dirigenziali; - elaborazione delle metodologie di valutazione del personale dipendente, con indicazione di parametri e criteri oggettivi; - elaborazione di una relazione annuale, indirizzata al sindaco, per consentire l'espressione del giudizio finale nei confronti del personale valutato.

ART. 15 CONTROLLO STRATEGICO

1) Il controllo interno strategico costituisce strumento di lavoro, di guida e di stimolo per gli organi di governo dell'Ente , volto a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo . 2) L'attività di valutazione e controllo strategico è affidata allo stesso nucleo di valutazione del personale con funzioni dirigenziali, che, in questo caso, valuta l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi espressi dall'organo di governo, come: - adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti; - corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane; - scostamenti tra previsione e gestione; - efficienza, efficacia, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

CAPO III AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ART 16 ISTITUZIONE

1) Sono istituite le seguenti posizioni organizzative, che possono essere ricoperte da personale dipendente della categoria D o a soggetti esterni dotati di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere: ð· Coordinatore di settore ; ð· Responsabile di servizio; ð· Coordinatore scolastico e pedagogico. 2) Le competenze del Coordinatore di settore e di responsabile di servizio, caratterizzate da elevato grado di autonomia organizzativa e gestionale, sono disciplinate nel presente ordinamento, mentre la posizione di Coordinatore scolastico e pedagogico rientra nello svolgimento di attività con contenuti di autonomia professionale e specializzazione, per garantire la maggior qualità dei servizi scolastici del territorio. Il coordinatore del settore finanziario assume la denominazione di Ragioniere comunale, mentre il coordinatore del settore dei lavori pubblici quella di Tecnico comunale. Il coordinatore del primo settore può svolgere, se appositamente incaricato dal sindaco, anche le funzioni di vice segretario, nel caso di assenza del segretario generale. Il sindaco ha la facoltà di istituire con proprio provvedimento altre posizioni di alta specializzazione o di staff, per l'attuazione di particolari obiettivi dell'Amministrazione. 3) Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti dal sindaco a personale della categoria D, di norma per almeno un anno, sulla base dei seguenti criteri e prescindendo dalle precedenti assegnazioni di funzioni a seguito di concorsi: a) natura e caratteristiche dei compiti da svolgere; b) formazione culturale e professionalità possedute; c) risultati in precedenza conseguiti dal singolo funzionario; d) caratteristiche della posizione da ricoprire. 4) Gli incarichi dirigenziali sono assegnati a tempo determinato, salvo rinnovo espresso e cessano al verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano la loro funzione fino alla nomina del sostituto. 5) Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato rispetto dei tempi ovvero di non raggiungimento degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3.02.1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. 6) Nelle nomine dei dirigenti, il Sindaco rispetta il principio delle pari opportunita' tra uomini e donne. 7) Il sindaco può affidare la responsabilità anche di più settori ad un solo responsabile.

ART 17 VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO

1) Il sindaco, con il provvedimento di nomina o con apposito successivo atto, definisce la retribuzione di posizione e di risultato, tenendo conto delle indicazioni contrattuali, delle disponibilità del bilancio e dei seguenti criteri: INDENNITA' DI POSIZIONE ð· Coordinatori di settore Il sindaco procederà alla determinazione di ciascuna indennità di posizione tenendo conto degli obiettivi assegnati, della complessità dei compiti organizzativi della struttura assegnata, dei responsabili di servizio che collaborano per la gestione della struttura stessa; ð· Responsabili di servizio Le indennità sono determinate tenendo conto delle responsabilità gestionali assegnate. ð· Posizioni con autonomia professionale Il sindaco terrà in considerazione il livello di responsabilità tecnico professionale, le competenze necessarie all'esercizio delle attività assegnate e la tipologia dei risultati attesi. INDENNITA' DI RISULTATO ð· Coordinatore di settore Definita la quota complessiva del fondo da destinare alle indennità di risultato, la definizione ed il conseguimento degli obiettivi costituisce il riferimento per la valutazione dei coordinatori di settore, con la metodologia indicata di massima nell'articolo 14. ð· Altre posizioni Si procederà con lo stesso sistema di valutazione adottato per tutto il resto del personale (scheda di valutazione con i criteri indicati nel documento allegato con lettera c). CAPO IV LE COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 18 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1) In relazione a quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, il sindaco, sulla base di apposita deliberazione della Giunta comunale, può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari direttivi, in numero non superiore al 5% dei posti previsti dalla dotazione organica. La durata di tali contratti non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica. 2) Il conferimento di incarichi può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni: a) in presenza di mancanze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, che non possono essere risolte con l'ausilio delle figure professionali già presenti nell'ente. b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili, mediante assunzione con contratto di diritto pubblico, previo espletamento di pubblico concorso. 3) La spesa sostenuta per il personale assunto secondo le modalità indicate al presente capo II non va imputata, nel bilancio dell’Ente, al costo contrattuale del personale; pertanto, il titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al presente articolo non partecipa alla distribuzione dei fondi relativi al salario accessorio.

ART. 19 INCOMPATIBILITA'

1) Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi indicati nel precedente articolo: a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali; b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o in ogni modo sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa; d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

ART. 20 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE D'INCARICO

1) Il contratto d'incarico, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà prevedere: a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione; b) gli organi preposti alla verifica dei risultati; c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso; d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; e) il relativo trattamento economico, equivalente, per la corrispondente qualifica, a quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali. Tale trattamento può essere integrato in considerazione alla temporaneità del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, da un’indennità “ad personam” determinata con deliberazione motivata dalla Giunta comunale; f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune. In caso di dimissioni, decadenza o rimozione del Sindaco dal suo mandato, il contratto fiduciario, stipulato ai sensi del precedente articolo 15 è risolto di diritto; g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico; h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nelle quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico.

ART. 21 INSERIMENTO DEL SOGGETTO CON CONTRATTO A TERMINE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE.

1) L'incaricato è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa, fornendo le prestazioni previste in contratto. 2) L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente. 3) L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco, al quale è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza. 4) L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

ART. 22 COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

1) In relazione a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990, il sindaco, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati. 2) La convenzione espliciterà e determinerà dettagliatamente l’obiettivo da conseguire, la durata e le altre clausole del rapporto contrattuale. 3) E’ abrogato il regolamento per le collaborazioni esterne approvato con deliberazione consiliare 111 del 28/7/92.

CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DEL COMUNE

ART. 23 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente capo disciplina per tutto il personale dipendente, la possibilità di esercitare collaborazioni ed incarichi professionali, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale.

ART. 24 CASI DI INCOMPATIBILITA’

1. Ai dipendenti è preclusa, salvo i casi di seguito esposti, qualsiasi attività estranea al pubblico impiego, che sia di tipo continuativo e professionale. Il divieto riguarda pure l'appartenenza a società commerciale, se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi di diritto compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.

ART. 25 INCARICHI AUTORIZZABILI 1. Gli incarichi che possono essere autorizzati presso la stessa Amministrazione di appartenenza, o presso altri enti, ai sensi dell'articolo 58 D.Lgs. 29/93, sono: 1) Incarichi in qualità di: perito, arbitro, revisore, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso, di esami, commissioni d'appalto e tributarie, e comunque in discipline afferenti alla P.A., su materie direttamente connesse alla attività di servizio svolta. 2) Incarichi di docenza su materie attinenti al proprio profilo professionale in corsi di formazione, giornate di studio, convegni, conferenze e seminari, nonché presso scuole statali e private e collaborazioni nell'ambito culturale. 3) Incarichi di progettazione, di verifica impianti e di collaudo di OO.PP., incluse le progettazioni urbanistiche (generali ed attuative). Per quanto riguarda progetti di edifici di civile abitazione, fermo restando il possesso dei necessari requisiti, il dipendente può firmare gli stessi purché‚ destinati a propria dimora o a quella di famigliari, oppure qualora estranei al territorio comunale di Casalgrande. 4) Incarichi a favore di privati qualora l'Amministrazione ravvisi interesse pubblico diretto o indiretto. 5) Incarichi di collaborazione in attività pubblicistica, purché‚ tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale. 6) Esercizio di attività artistica, sempre che non sia esercitata professionalmente. 7) Incarichi in Consorzi, Enti, Associazioni, Fondazioni di pubblica istituzione e/o finalità, per attività tecniche o amministrative, per la partecipazione a collegi sindacali, ed altri organismi, prescindendo da vincoli di durata previsti nel presente regolamento. 8) I dipendenti possono iscriversi ad Albi professionali, pur rimanendo preclusa l'attività libero professionale, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui sopra. 9) Ai dipendenti con rapporto di lavoro part-time é permesso l'esercizio di altre prestazioni di lavoro dipendente che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le funzioni d'istituto dell'Amministrazione e che, cumulate con il numero di ore a tempo parziale prestate presso l'Amministrazione Comunale, non superino il limite massimo di lavoro settimanale complessivo stabilito contrattualmente.

ART. 26 PRINCIPI GENERALI

1) L'autorizzazione all'esercizio di collaborazioni o incarichi esterni viene concessa qualora l'attività da autorizzare: - non assuma carattere di prevalenza rispetto al rapporto di lavoro dipendente; - non comprometta il buon andamento dell'Amministrazione; - si svolga totalmente al di fuori dell'orario di servizio; - non comporti l'utilizzo della strumentazione d'ufficio; - non interferisca o non produca conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza; - costituisca un arricchimento professionale per il dipendente e pertanto sia compatibile con le competenze professionali dello stesso e con l'attività svolta per l'Ente; - abbia carattere di transitorietà e saltuarietà ad esclusione dei casi previsti al precedente articolo 25, punto 7; - venga effettuata per Enti Pubblici e qualora la prestazione/collaborazione avvenga a favore e per soggetti privati, gli stessi non siano fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione ne titolari e/o richiedenti concessioni o autorizzazioni comunali.

ART. 27 PROCEDURA

1) L'Ente o il soggetto privato committente, contestualmente al dipendente, deve far pervenire richiesta di autorizzazione all'Amministrazione precisando la natura dell'incarico, la durata e quantificando l'impegno e il compenso (fatta eccezione per la partecipazione quale esperti a commissioni, vista l'impossibilità di determinare questi elementi a priori). 2) Le richieste debbono essere corredate dal parere del Segretario Comunale per i capi settore e i responsabili di servizio o dei responsabili di servizio negli altri casi, in ordine alla compatibilità delle attività da autorizzare con il programma di lavoro prefissato e con l'andamento dell'attività lavorativa stessa ed inoltrate, almeno 10 giorni prima della decorrenza dell'incarico, per la predisposizione del provvedimento di autorizzazione. 3) L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco. Per richieste relative ad incarichi che esulano dalle casistiche indicate nel presente articolo, l'organo competente a concedere l'eventuale autorizzazione é la Giunta Comunale. 4) Gli Enti Pubblici o soggetti privati sono tenuti, a chiusura dell'incarico, a comunicare all'Amministrazione i corrispettivi economici erogati ai dipendenti. 5) Qualora, in corso di incarico, sopraggiungessero cause di incompatibilità, é facoltà dell'Amministrazione disporre la revoca dell'Autorizzazione e determinare la conseguente cessazione dell'incarico. L'autorizzazione può essere, altresì, sospesa quando gravi esigenze di servizio richiedano la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne. 6) L'autorizzazione, inoltre, può essere concessa nel limite massimo di un anno solare (o anno scolastico in caso di svolgimento di incarichi presso Scuole), dopodiché‚ il dipendente dovrà, unitamente al committente, ripresentare apposita richiesta. 7) La verifica, il controllo e la proposta di eventuali provvedimenti circa il rispetto dei criteri contenuti nella presente disciplina sono demandati ai responsabili di settore o al Segretario Comunale per questi ultimi.

ART. 28 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) La violazione dei divieti sulle incompatibilità, la mancata o non veritiera comunicazione dell’attività del lavoro subordinato o autonomo che il lavoratore intende svolgere costituiscono giusta causa di recesso per il rapporto di lavoro. 2) L’Amministrazione per effettuare verifiche a campioni sui dipendenti, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni sopra richiamate si avvale del servizio ispettivo, le cui attività sono svolte dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari attraverso l’ausilio del servizio personale ed organizzazione. 3) Il servizio ispettivo che abbia comunque notizia di situazioni di incompatibilità, dispone le procedure per l’accertamento delle cause di recesso. La circostanza che il dipendente abbia effettivamente cessato la situazione di incompatibilità non preclude l’eventuale successiva azione disciplinare.

ART. 29 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

1) Ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia di anagrafe delle prestazioni, i dipendenti autorizzati ad espletare incarichi presso altri Enti, sono tenuti a richiedere a questi ultimi l'invio all'Amministrazione di appartenenza prevista certificazione attestante anche gli emolumenti corrisposti. 2) Si comunica, infine, che tutta la modulistica relativa alle richieste di autorizzazione/comunicazione dati ai fini dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, potrà essere ritirata dai dipendenti interessati presso l'Ufficio Personale.

ART. 30 PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A RICOPRIRE INCARICHI

1) Il personale dipendente può ricoprire incarichi professionali di direzione o di controllo in altri enti pubblici. In tale ipotesi deve cessare temporaneamente il proprio rapporto di servizio con l’Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni. Terminato il periodo di durata dell’incarico ha diritto ad essere riassunto nel profilo professionale originario, mantenuto provvisoriamente vacante o coperto con un rapporto di lavoro temporaneo.

CAPO VI UFFICIO A SERVIZIO DEI CITTADINI.

ART. 31 DEFINIZIONE DELL’ UFFICIO A SERVIZIO DEI CITTADINI.

1) L’Ufficio a servizio dei cittadini comprende gli uffici demografici, l’ufficio relazioni con il pubblico, il protocollo, ed eventuali altri uffici o servizi che hanno diretti rapporti con il cittadino ed è istituito per agevolare il cittadino in tutti i campi che lo riguardano come utente della città.

ART. 32 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1) L'ufficio relazioni con il pubblico ha il compito di agevolare in qualsiasi modo il rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, curando soprattutto: - l'organizzazione delle procedure di comunicazione esterne ed interne; - le proposte di semplificazione delle procedure, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; - l'offerta immediata di semplici servizi a favore dell'utenza (moduli per la formazione di domande, informazioni, autenticazioni e certificazioni, consultazione e copia di atti normativi, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di notorietà, e così via); - la raccolta dei reclami pervenuti; - l'espletamento di indagini sulla soddisfazione degli utenti; - le comunicazioni di pubblica utilità; - la rassegna stampa per gli amministratori e per gli uffici comunali. - la tutela dei diritti di accesso e informazione all'attività amministrativa dell'ente, secondo le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al DPR 352/92, all'art. 31 della legge 241/90 e ai regolamenti comunali in materia;

ART. 33 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA.

1) L'ufficio protocollo provvede a raccogliere e protocollare giornalmente la corrispondenza in arrivo ed in partenza. Dopo la classificazione e la protocollazione, la posta in arrivo è distribuita ai responsabili di servizio competenti e, in copia, al sindaco o agli assessori delegati, quando si tratta di comunicazioni che hanno un rilievo non esclusivamente gestionale. 2) Non è possibile da parte di alcuno visionare la posta in arrivo fino a che non è formalmente registrata. 3) Apposito protocollo è tenuto dal servizio di polizia municipale per la corrispondenza che riguarda attività di polizia giudiziaria.

ART. 34 PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

1) Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'albo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire la conoscenza e la lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti o sottrazioni. 2) Mediante affissione nell'albo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni comunali, in conformità all'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizioni di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Un’apposita sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio. 3) Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendono necessario, nell'albo pretorio è affisso l'avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, comprendente l'indicazione dell'organo che l'ha emesso o adottato, l'oggetto, la data, il numero e la precisazione che il documento è consultabile presso l'ufficio dell'incaricato della tenuta dell'albo dove gli atti predetti sono conservati in appositi raccoglitori che ne consentano l'integrale lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni. Piani, disegni ed altri elaborati grafici sono esposti sotto apposita protezione che ne consente la completa visione. 4) Il Segretario comunale e/o, per suo incarico, un dipendente dell'ufficio segreteria o dell'URP, vigilano sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, verificano ogni bimestre il registro delle affissioni e vistano i certificati di pubblicazione rilasciati dal dipendente incaricato alla tenuta dell'albo.

CAPO VII RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 35 DISCIPLINA PER L’ACCESSO E PROCEDURE CONCORSUALI.

Con deliberazione consiliare n.162 del 29 settembre 1998 il Comune di Casalgrande ha approvato una convenzione con il comune di Scandiano ed altri della zona per lo svolgimento in forma associata del servizio di reclutamento del personale dipendente. In attesa dell’approvazione del nuovo regolamento comune per l’accesso, che sarà predisposto dal gruppo di lavoro appositamente istituito con la predetta convenzione, le disposizioni per l’accesso, non previste dal vigente regolamento o incompatibili con la normativa vigente in materia, saranno dettate contestualmente all’indizione ed all’approvazione, da parte della giunta comunale, dei singoli concorsi. CAPO VIII GESTIONE DEL PERSONALE

ART. 36 MOBILITA' INTERNA

1) La mobilità del personale all'interno dell'Ente e nell'ambito della stessa categoria, quale strumento di carattere organizzativo, deve rispondere ad esigenze di servizio e si conforma a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. 2) In conformità al piano esecutivo di gestione e secondo i criteri di seguito indicati, il direttore generale può disporre la mobilità interna del personale dipendente tra diversi settori: Nel rispetto della professionalità dei dipendenti o in seguito ad apposito percorso formativo di riqualificazione; Se il titolo di studio previsto per l'accesso al posto non sia specificatamente richiesto dalla legge o definito inderogabile dal regolamento comunale dei concorsi; Confrontandosi, quanto più possibile nella scelta, con il/i dipendente/i interessato/i, attivando l'informazione preventiva alle RSU e, nel caso di richiesta, la concertazione con le OO.SS. 3)La mobilità nell'ambito del settore è invece, nel rispetto dei criteri appena detti, di competenza del coordinatore del settore. 4)Il provvedimento di mobilità è annotato sul contratto individuale di lavoro, contenuto nel fascicolo personale del dipendente.

ART. 37 DELEGAZIONE TRATTANTE

1) Ai fini della stipulazione dei contratti decentrati integrativi, la delegazione trattante di parte pubblica é nominata dalla Giunta comunale.

ART. 38 REGOLE SULLA PRIVACY

1) Il Sindaco è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, mentre i responsabili del trattamento sono i capi settore, ciascuno per le banche dati esistenti nel settore di competenza.

ART. 39 AUTORIZZAZIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

1) Qualora l'assenza del dipendente debba essere preventivamente autorizzata, nei limiti dei C.C.N.L. e dei C.D.I., l'istanza deve essere trasmessa al Coordinatore del settore o al responsabile del servizio, il quale provvede tenendo conto delle esigenze dell'ufficio. L'istanza e l'autorizzazione sono trasmessi all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza. 2) Nel caso in cui l'assenza del dipendente non sia soggetta ad autorizzazione preventiva, i documenti giustificativi dovranno essere recapitati al servizio personale, il quale ne darà tempestiva comunicazione al responsabile di servizio interessato.

ART. 40 LAVORO STRAORDINARIO

1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate dal Coordinatore del settore o dal Responsabile di servizio con le modalità indicate nei contratti collettivi nazionali.

ART. 41 RESPONSABILITA' E DOVERI DEL FUNZIONARIO CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

1. Il funzionario con funzioni dirigenziali, al quale è assegnata un'indennità di posizione, e' a disposizione dell'amministrazione per tutte le esigenze connesse alle funzioni affidategli, in conformità alle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. 2. Non è previsto il diritto al riconoscimento del lavoro straordinario, nella presunzione che il funzionario, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro corredandoli, in modo flessibile, alle esigenze della struttura cui e' preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 3. E' tuttavia consentito, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ufficio, il recupero delle ore effettuate nei tre mesi precedenti oltre le trentasei settimanali. A tal fine è necessario dimostrare la propria presenza in servizio con marcatura dell'apposito cartellino segnatempo automatico.

ART. 42 MISSIONI

1) L'indennità di missione è corrisposta per uscite autorizzate in località fuori Comune per oltre 10 Km e per un periodo superiore alle quattro ore. 2) Quando la missione è superiore alle sei ore, oltre all'indennità spettante per legge, è corrisposto il compenso per il lavoro straordinario per il tempo necessario al trasferimento e per quello dedicato al servizio per il quale è stato autorizzata la missione, idoneamente documentato. Qualora non sia possibile documentare il tempo dedicato al servizio, il dipendente interessato potrà provvedere con una dichiarazione sostitutiva.

ART. 43 ORARIO DI LAVORO

1) L'articolazione della prestazione lavorativa di ogni dipendente è disposta dai Responsabili di settore in funzione delle esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell'orario di servizio nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dai Contratti Collettivi Nazionali in materia. 2) La definizione dell'orario di lavoro al pubblico dei servizi viene concertata nel Comitato di Direzione secondo criteri omogenei sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.

ART. 44 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

I servizi da considerare essenziali sono quelli indicati nell'accordo approvato tra l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. il giorno 20 agosto 1991.

ART. 45 INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 14 settembre 1999 sono stati adottati i criteri per la ripartizione del fondo di incentivazione della progettazione e pianificazione urbanistica. PARTE SECONDA

CAPO IX BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 46 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

1) L'organo esecutivo con l'ausilio del Direttore generale e dei Coordinatori dei settori dell'ente elabora e predispone i programmi e gli eventuali progetti e tutte le componenti della relazione di cui alla vigente normativa. 2) Compito della relazione previsionale e programmatica è quello di esprimere la valutazione della concreta capacità e possibilità operativa, in relazione alle risorse disponibili, proprie e derivate, per l'attuazione del complesso dei programmi ed interventi possibili, con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi essenziali verso cui s'intende indirizzare l'attività di gestione.

ART. 47 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE

1) La predisposizione del bilancio di previsione avviene attraverso un percorso indicato ogni anno, sentita la Giunta comunale e il Comitato di direzione, dal Direttore generale. 2) Entro il 25° giorno antecedente la data ultima prevista dalla vigente normativa per l'approvazione del bilancio, la Giunta, con propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale. Dell'avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili è data comunicazione, a cura del Sindaco, all'organo di revisione ed ai consiglieri comunali, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli allegati che vi si riferiscono sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione. 3) Entro il 10°giorno antecedente la data ultima prevista dalla vigente normativa per l'approvazione del bilancio, l'organo di revisione provvede a far pervenire all'ente la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati. Entro lo stesso termine ciascun consigliere può presentare emendamenti agli schemi di bilancio. 4) La Giunta, con formale provvedimento, dispone l’accoglimento o il rigetto degli emendamenti presentati, previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dell’organo di revisione. 5) Il bilancio di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 48 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1) Sulla base della Relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione: - assegnando gli obiettivi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei settori o dei servizi; - indicando in dettaglio le risorse non assegnate da destinare agli atti di competenza della Giunta. 2) Il piano esecutivo di gestione deve indicare per ciascun capitolo la eventuale rilevanza ai fini dell'I.V.A. e dell'IRAP. 3) Con il piano esecutivo di gestione possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario per il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e diverse. Il coordinamento del gruppo è affidato al Responsabile di servizio avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro Responsabile individuato nell'atto istitutivo. 4) Se a seguito di idonea valutazione, nel corso dell'esercizio, il Responsabile del servizio ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata deve, con atto motivato e nel rispetto della vigente normativa, sottoporre la modifica alla Giunta Comunale per l'approvazione. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo. 5) Gli atti e i provvedimenti di gestione necessari all'attuazione del P.E.G. sono di competenza dei Responsabili di servizio.

ART. 49 IMPROCEDIBILITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DI ATTI DELIBERATIVI

1) Sono da considerare improcedibili e/o inammissibili gli atti proposti e/o adottati dalla Giunta e dal Consiglio dai quali sia rilevabile: - mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente e di investimento; - mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti; - contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e contenuti; - mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto; - in generale, la sostanziale difformità dagli obiettivi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica. 2) Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono necessarie, le parti della relazione che sono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri del bilancio annuale e di quello pluriennale. 3) I Responsabili di servizio, in sede di apposizione dei pareri tecnici di loro competenza, sono tenuti a verificare che le proposte di deliberazione di giunta e di consiglio siano coerenti con gli obiettivi fissati e a ciascuno assegnati. Sono altresì tenuti a segnalare per iscritto le difformità riscontrate al Segretario comunale.

ART. 50 PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’

1) Al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, secondo i modi previsti dallo statuto comunale e dai regolamenti di organizzazione, l'informazione ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è realizzata mediante l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). CAPO X GESTIONE DEL BILANCIO

ART. 51 GESTIONE DELLE ENTRATE

1) L'acquisizione al bilancio dell'Ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effettiva disponibilità delle somme medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo, che consta delle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento. 2) Quando non espressamente indicato da specifiche norme di legge o regolamentari, sono individuati come responsabili del procedimento i singoli Responsabili di servizio in relazione alle risorse loro assegnate tramite il P.E.G.

ART. 52 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

1) L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito e fissare la scadenza. 2) L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tal fine il responsabile del procedimento deve trasmettere al servizio ragioneria la documentazione relativa all'accertamento perfezionato entro tre giorni, e comunque entro il 31 dicembre.

ART. 53 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1) La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo o reversale d'incasso, costituisce la fase successiva all'accertamento e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione (agenti contabili o riscuotitori speciali idoneamente autorizzati). 2) Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, non può ricusare la riscossione di somme versate in favore dell'ente senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo darne immediata comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione. 3) L'emissione delle reversali d'incasso dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata o capitolo dei servizi per conto di terzi del bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui. 4) Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal Responsabile del servizio ragioneria ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario supplente o dal Segretario comunale. A cura dello stesso firmatario le reversali medesime devono essere trasmesse al Tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data di scadenza. 5) Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno di emissione sono restituite dal tesoriere all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.

ART. 54 RISCOSSIONE COATTIVA

1) Qualora non siano rispettati i termini di pagamento da parte dei debitori, il responsabile del procedimento provvede all’invio dei solleciti, entro 60 giorni dalla scadenza. 2) Per le entrate di ammontare inferiore a L. 200.000, le procedure di sollecito sono predisposte nei modi e nei tempi atti a garantire l’efficienza gestionale e la convenienza economica. 3) In caso di mancata riscossione dei crediti, e scaduti infruttuosamente i termini contenuti negli avvisi di pagamento inviati ai debitori a mezzo posta raccomandata, il responsabile del procedimento provvede all'iscrizione a ruolo del credito con l’osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione con il concessionario del servizio di riscossione. 4) Gli interessi per ritardato pagamento di somme dovute al Comune a qualsiasi titolo, sono applicati, nelle misure di legge, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza risultante da delibera, atti esecutivi, contratti, convenzioni. In carenza sono applicati dalla data di avviso notificata ai debitori; sono fatte salve le decorrenze per la corresponsione degli interessi derivanti da disposizioni di legge. 5) I crediti di lieve entità, salva diversa e specifica disposizione di legge, possono essere annullati, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, con provvedimento cumulativo della Giunta, su proposta del Responsabile del servizio competente, qualora il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all’ammontare della medesima, ovvero, fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi o regolamenti, la somma da riscuotere risulti inferiore a L. 20.000.

ART. 55 VERSAMENTO DELLE ENTRATE

1) Il versamento è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente. 2) Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo e comunque entro il 31 dicembre, per consentirne la regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso. 3) E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.

ART. 56 RESIDUI ATTIVI

1) Le entrate accertate ai sensi del precedente art. 55 e non riscosse entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale. 2) Le somme di cui al comma precedente sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione. 3) L'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti, è disposta con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'atto deliberativo è predisposto dal Responsabile del servizio ragioneria sulla base di elenchi documentati trasmessi e sottoscritti dai Responsabili di servizio, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da: - erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva; - avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza; - inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato; - accertata irreperibilità o insolvenza del debitore;

ART. 57 GESTIONE DELLE SPESE

1) Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilità finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio. 2) La gestione delle stesse avviene attraverso un preordinato procedimento amministrativo, che consta delle seguenti fasi: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.

ART. 58 IMPEGNO DELLE SPESE

1) L'impegno è la prima fase del procedimento di effettuazione delle spese, con la quale sorge giuridicamente l'obbligo a sostenere un’uscita. 2) L'impegno è regolarmente assunto, quando, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e' possibile determinare l'ammontare del debito, indicarne la ragione, individuare il creditore, costituendo vincolo sulle previsioni di bilancio, nei limiti della effettiva disponibilità accertata mediante l'attestazione di copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi dell'articolo …… del presente regolamento. 3) Le spese sono impegnate, previa adozione di formale atto, dai funzionari responsabili dei servizi e dagli organi politici, ciascuno nel proprio ambito di competenza. 4) Non soggiaciono ai suddetti vincoli procedurali e costituiscono impegno sugli stanziamenti del bilancio di previsione annuale, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, le spese dovute per: - a) trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi; - b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento e i relativi oneri accessori; - c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge. 5) Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove siano finanziate nei seguenti modi: - a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata; - b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato; - c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto; - d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate. Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge. 6) Le spese di cui ai precedenti punti b) e d), nonché le spese di investimento correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge, si considerano impegnate solamente per i due esercizi successivi; allo scadere di detto termine, gli impegni non regolarmente formalizzati devono essere annullati contribuendo così alla formazione del risultato di gestione. 7) Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in virtù di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonché quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali. 8) E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione" di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente definito. Tali impegni (provvisori), ove alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza dell'obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa, devono essere annullati per riconosciuta decadenza e rilevati dalle scritture contabili quali economie di gestione rispetto alle previsioni di bilancio cui erano riferiti, alla pari delle minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti e verificate con la conclusione della successiva fase della liquidazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e provvedimenti relativi alla gara già adottati. 9) Nell'ambito delle spese correnti, alla fine dell'esercizio può essere mantenuta a residuo passivo soltanto la parte dell'impegno formalmente assunto che corrisponde all'emissione del buono d'ordine o al perfezionamento del contratto. A tale scopo, entro il 31 dicembre, ciascun Responsabile di servizio è tenuto a comunicare al Servizio ragioneria l'ammontare complessivo dei buoni d'ordine o equivalenti, atti a costituire obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi del comma 2, emessi per ciascun impegno di prenotazione. 10) Conseguita l'esecutività del provvedimento di assunzione di impegno di spesa, il Responsabile del procedimento deve comunicare al terzo interessato, contestualmente all'ordinazione della prestazione, il numero dell'impegno e gli estremi dell'atto di assunzione, con l'avvertenza che dette indicazioni devono essere riportate sulla fattura (o documento equipollente) relativa alla prestazione ordinata. 11) Le fatture (o documenti equipollenti) prive delle indicazioni di cui al comma 10 non sono ammesse alla liquidazione ordinaria di cui al successivo art. , in quanto rientranti nella fattispecie prevista agli artt.35, 36 e 37 del D.Lgs.77/95 (debiti fuori bilancio). Per questi atti la liquidazione avverrà dopo l'espletamento delle procedure stabilite da detti articoli, nei tempi e modi previsti. 12) Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di bilancio ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART. 59 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1) Su ogni proposta di deliberazione da cui derivino riflessi contabili e finanziari sull'attività gestionale, il Servizio ragioneria è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile, con valore di atto preparatorio del procedimento amministrativo cui è finalizzato il parere medesimo. Il parere di regolarità contabile, obbligatorio ma non vincolante, deve seguire quello di regolarità tecnica da parte del funzionario Responsabile del servizio interessato. 2) Nel caso di proposta di deliberazione o di determinazione dei Responsabili di servizio riguardante l'assunzione di impegno di spesa, il deve apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previa verifica della corretta imputazione della spesa al pertinente intervento di bilancio e della effettiva capienza del relativo stanziamento. Gli atti che ne siano privi sono nulli. 3) Per le sole determinazioni dei Responsabili di servizio di cui al comma precedente, l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ne determina l'esecutività.

ART. 60 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1) La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato. 2) La liquidazione è effettuata, a cura del Responsabile del servizio che ha provveduto all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo riscontro della regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonché della corrispondenza alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed ai termini convenuti e verificati sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna. 3) La liquidazione di impegni regolarmente assunti, ai sensi dell'articolo ………, comma 2, può avvenire mediante l'apposizione, sul documento comprovante l'esistenza del debito, del visto di regolare esecuzione datato e sottoscritto dal Responsabile di servizio competente. 4) L'atto di liquidazione relativo ad impegni di prenotazione deve indicare dettagliatamente, oltre alla verifica della regolare esecuzione della prestazione, il beneficiario, la motivazione, l'importo e la scadenza del debito e determina la trasformazione dell'impegno da prenotato in definitivo limitatamente all'importo indicato. 5) Il Responsabile del servizio proponente è tenuto a trasmettere almeno venti giorni prima della scadenza l'atto di liquidazione, debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio ragioneria per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per gli adempimenti conseguenti.

ART. 61 ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI

1) L'ordinazione è il momento effettuale della spesa che consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato di pagamento, mediante il quale si "ordina" (si da "mandato") al tesoriere comunale di provvedere al pagamento delle spese. 2) I mandati di pagamento sono sottoscritti dal R.S.F. ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario supplente o dal Segretario comunale. A cura dello stesso firmatario i mandati medesimi devono essere trasmessi al tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al creditore. 3) I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o dipendenti comunali. 4) Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il tesoriere deve darne immediata comunicazione all'ente per consentirne la regolarizzazione entro i successivi 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.

ART. 62 PAGAMENTO DELLE SPESE

1) Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza nel momento in cui il tesoriere provvede, per conto dell'ente, ad estinguere l'obbligazione verso il creditore. 2) Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione prevista al precedente articolo 61, comma 4, e fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l'economo comunale o altri agenti contabili, effettuate secondo quanto previsto dal regolamento di economato. 3) Il pagamento può avvenire solo se il relativo mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispettivo intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto esecutivo, nonché copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale. 4) L'estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto, previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede. 5) I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale. 6) I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere. 7) I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalità indicate alla lettera c) del precedente comma 5.

ART. 63 RESIDUI PASSIVI

1) Le spese impegnate ai sensi del precedente ……………….. 0 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi alla voce "debiti" del passivo del conto patrimoniale. 2) Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione. 3) L'eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, è disposta con atto motivato da parte del Responsabile del servizio che ha impegnato la spesa, da rendere prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, previo riaccertamento dei debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da: - erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via preventiva; - indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile; - erronea contabilizzazione del pagamento per imputazione a diverso intervento o capitolo ovvero imputazione avvenuta in conto della competenza; - inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da riscrivere in conto della competenza del bilancio dell'anno nel quale è perfezionata l'obbligazione giuridica); - accertata irreperibilità del creditore; - abbuono volontario o transattivo di debito contestato; - scadenza del termine di prescrizione. 4) L'elenco dei residui passivi, annualmente revisionato, sottoscritto dal Servizio ragioneria, deve essere consegnato al tesoriere ad avvenuta approvazione del rendiconto.

ART. 64 FONDO DI RISERVA

1) I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione della Giunta comunale. Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta, essere comunicate all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro adozione.

CAPO XI PATRIMONIO

ART. 65 CONTABILITA’ PATRIMONIALE

1) La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare la consistenza e la struttura del patrimonio del Comune e le variazioni di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa. 2) Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l'inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale. 3) Il Conto Patrimoniale è il documento contabile costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza del Comune

ART. 66 CONTO DEL PATRIMONIO E SUOI ELEMENTI

1) L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone una distinta classificazione dei componenti attivi e passivi del patrimonio stesso, finalizzata a dare dimostrazione della consistenza sia del patrimonio permanente sia del patrimonio finanziario. 2) Gli "ammortamenti" non confluiscono nel "passivo" dello stato patrimoniale come "fondo ammortamento", ma sono portati, come previsto anche dal Decreto Legislativo n. 127/91, in diminuzione dei rispettivi componenti "attivi" del patrimonio cui gli stessi si riferiscono. 3) Il conto del patrimonio è redatto in conformità al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art.114 del Decreto Legislativo 25/2/95, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 67 INVENTARI 1) Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati, in relazione ai differenti regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti categorie: a) beni immobili demaniali; b) beni immobili patrimoniali indisponibili e disponibili; c) beni mobili.

ART. 68 INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEMANIALI

1) I beni demaniali sono quelli assoggettati al regime di demanio pubblico ai sensi dell'art.822 C.C. in quanto atti a soddisfare bisogni di interesse generale. 2) L'inventario dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia: - denominazione, ubicazione, uso cui sono destinati; - titolo di provenienza e gli estremi catastali; - valore determinato secondo la normativa vigente; - ogni altra notizia accessoria utile alla classificazione del bene.

ART. 69 INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI

1) Sono classificati come indisponibili i beni adibiti esclusivamente allo svolgimento di pubbliche finalità che, in quanto tali, non possono essere alienati, mentre sono qualificati disponibili gli altri beni che appartengono all'Ente locale, che ne ha la libera disponibilità, e sono destinati a produrre un reddito. 2) I beni del Patrimonio Disponibile (immobili e terreni) hanno la caratteristica di essere fruttiferi in quanto la loro utilità per l'Ente proprietario deve essere prevalentemente quella di produrre un reddito. 3) L'inventario dei beni immobili patrimoniali evidenzia: - denominazione, ubicazione, uso cui sono destinati; - titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali la destinazione urbanistica laddove si tratti di terreni; - la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta; - lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie; - le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati; - l'ufficio o soggetto privato utilizzatore; - il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; - gli eventuali redditi; 4) Il valore di questi beni è determinato secondo quanto stabilito dalla legge; le manutenzioni straordinarie, le ristrutturazioni e gli eventuali ampliamenti incrementano i predetti valori, sulla base dei costi sostenuti, come risultano contabilizzati nel bilancio finanziario.

ART. 70 INVENTARIO DEI BENI MOBILI

1) Per i beni mobili gli inventari oltre ad indicarne la consistenza hanno anche natura di inventari di consegna. Tutti i beni mobili inventariabili, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili e tale consegna deve risultare da detti documenti. 2) L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: - il luogo in cui si trovano; - la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; - la quantità e la specie; - il valore; 3) Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico è tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. 4) I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli. 5) I beni mobili sono valutati al costo. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili e i mobili di valore individuale inferiore a lire cinquecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie: a) mobilio, arredamenti ed addobbi; b) strumenti ed utensili c) attrezzature di ufficio purché non facenti parte di universalità di beni. 6) La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consegnatario del bene.

ART. 71 CONSEGNATARI DEI BENI

1) I beni immobili sono dati in consegna al Responsabile del Settore ufficio tecnico, il quale è personalmente responsabile dei beni affidati. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 2) I beni mobili, esclusi i materiali ed oggetti di consumo, sono dati in consegna, per mezzo degli inventari, ai Responsabili di servizio. Essi sono responsabili della corretta e regolare manutenzione e conservazione dei beni loro affidati fino a quando non ne ottengano il formale discarico. 3) I consegnatari sia dei beni immobili che di quelli mobili, provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seguito di aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni di cui sono responsabili. 4) Entro il 31 Gennaio di ciascun esercizio i consegnatari dei beni devono trasmettere al Servizio ragioneria copia degli inventari con tutti gli atti e documenti giustificativi delle variazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente, per il conseguente aggiornamento del Conto del Patrimonio da allegare al rendiconto di gestione.

CAP. XII SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 72 OGGETTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA

1) Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali. 2) Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune ed è gestito dal tesoriere. 3) Il servizio di tesoreria è affidato mediante trattativa privata plurima o licitazione privata, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la disciplina dei contratti, a un istituto di credito autorizzato a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia. 4) E' fatta salva la facoltà dell'ente di richiedere al concessionario del servizio di riscossione dei tributi l'assunzione del servizio di tesoreria, compresa la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza dell'ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art.69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni.

ART. 73 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1) Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio comunale.

ART. 74 ATTIVITA’ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E AL PAGAMENTO DELLE SPESE

1) Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente in allegato al proprio rendiconto. 2) Il tesoriere deve comunicare all'ente, con periodicità giornaliera, le operazioni in ordine alle riscossioni così formulata: - totale delle riscossioni effettuate; - somme riscosse senza ordinativo d'incasso; 3) La prova documentale delle riscossioni eseguite è costituita dalla copia delle quietanze rilasciate e dalle rilevazioni cronologiche effettuate sul registro di cassa. 4) I pagamenti possono avvenire solo se i mandati di pagamento risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di interventi o capitoli di bilancio.

ART. 75 VERIFICHE DI CASSA 1. Il responsabile del servizio finanziario può procedere, a suo insindacabile giudizio ad autonome verifiche di cassa, alle quali può essere richiesta la partecipazione dell'organo di revisione. Di ciascuna verifica sarà redatto apposito verbale.

2. I movimenti in numerario, di cui al primo comma, sono rilevati con imputazione ai servizi per conto di terzi e regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata e di uscita.

CAPO XIII RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 76 RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE E DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO 1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico (a partire dall'esercizio nel quale sarà introdotto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa) e il conto del patrimonio. 2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, contenente: a) le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti; b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le motivazioni causative degli scostamenti medesimi. 3. Lo schema del rendiconto, corredato dalla predetta relazione illustrativa approvata con formale deliberazione della Giunta, è sottoposto entro il 10 maggio di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art.57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'organo di revisione presenta la relazione di propria competenza entro il 20° giorno successivo alla data di consegna del materiale necessario. 4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di revisione ed all'elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza è messa a disposizione dei consiglieri comunali entro il 10 giugno di ciascun anno. 5. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, previo espresso pronunciamento in ordine agli eventuali rilievi, osservazioni o proposte formulate dall'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio ed inviata all'organo regionale di controllo a cura del Segretario comunale.

CAPO XIV REVISIONE CONTABILE

ART. 77 NOMINA DEI REVISORI 1) Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato nel rispetto della vigente normativa in materia. 2) Il Servizio ragioneria provvede all'istruttoria delle domande presentate e all'inoltro al Sindaco affinché questi possa formulare al Consiglio Comunale apposita proposta comunque non vincolante. 3) Il Consiglio in sede di elezione dei componenti del collegio, al fine di assicurarsi la collaborazione di soggetti aventi particolare e documentata professionalità, può, nel limite massimo di 8 incarichi, prescindere dai vincoli riguardanti la diversa distribuzione di essi, stabiliti all'art.104 del Decreto Legislativo 77/95. 4) La delibera di nomina deve essere notificata nei modi di legge, entro 10 giorni dalla sua esecutività. I revisori eletti devono far pervenire, entro 10 giorni dalla notifica della delibera, l'accettazione della carica, a pena di decadenza. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione ed allegata attestazione, resa nelle forme di cui alla legge 4/1/68, n. 15, di non sussistenza di cause di incompatibilità oltre al rispetto del limite degli incarichi ove non derogato ai sensi del precedente comma. 5) Salvo il caso di decadenza automatica di cui al comma 1, art.6 della legge 444/94, il collegio, per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo organo di revisione.

ART. 78 CESSAZIONE 1. Il collegio dei revisori è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consigliare del rendiconto di cui all'0…… oltre che per la mancata presentazione della relazione agli schemi di bilancio e relativi allegati di cui all'0……….. 2. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità, derivante da qualsiasi causa, a svolgere l'incarico per tre mesi consecutivi; d) per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.

ART. 79 FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO 1) Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso siano presenti solo due componenti. 2) Il collegio dei revisori ha sede presso gli uffici del Comune, in locali idonei alle proprie riunioni e alla conservazione dei documenti. E' inoltre dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Il collegio stesso può riunirsi anche in un luogo diverso se deciso all'unanimità dei suoi componenti e comunque a proprie spese. 3) L'organo di revisione opera, di norma, collegialmente; tuttavia, è consentito delegare i poteri ad uno o più membri, i quali ne riferiscono al collegio nella prima riunione utile. 4) Il singolo revisore può inoltre compiere verifiche, ispezioni e controlli riferendone al collegio nella prima riunione utile. 5) Le deliberazioni del collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente. Non è ammessa l'astensione, salvo il verificarsi il conflitto di interessi. Il revisore dissenziente può fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 6) Il collegio redige verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 7) I verbali delle sedute del collegio devono essere sottoscritti dai revisori presenti, numerati progressivamente e conservati dal Presidente del collegio oltre che depositati in copia autentica presso il servizio ragioneria, il quale ne darà comunicazione al Sindaco. Ad insindacabile giudizio del collegio, copia dei predetti verbali può essere trasmessa anche ai componenti dell'organo esecutivo ed ai capigruppo delle forze presenti in Consiglio Comunale. 8) I revisori ed i loro collaboratori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e sono tenuti all'osservanza del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. 9) I Revisori dei conti, nell'esercizio delle loro funzioni: - possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dei revisori nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività; - ricevono da parte del Segretario le decisioni di annullamento e/o richieste di chiarimenti delle delibere formulate dall'organo regionale di controllo, nonché la documentazione integrativa eventualmente trasmessa dall'ente all'organo regionale stesso, anche se richiesta per le vie brevi; - ricevono dal responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria delle proposte di delibera e/o determinazioni dirigenziali di impegno di spesa; - possono chiedere agli amministratori, dirigenti e funzionari notizie sull'andamento della gestione e su determinati affari.

CAPO XV ECONOMATO

ART. 80 ISTITUZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 1) In attuazione dell'art.3, comma 7, del D.Lgs.77/95, è istituito il SERVIZIO DI ECONOMATO per la gestione di spese minute ed urgenti di non rilevante ammontare. 2) Sono da considerarsi spese minute ed urgenti quelle di non rilevante ammontare e per le quali sia indispensabile il pagamento immediato. 3) Il servizio di economato è altresì autorizzato alla riscossione nelle forme previste dal presente regolamento.

ART. 81 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA’ DELL’ECONOMO 1) Il responsabile del servizio economato è nominato dal sindaco, con un provvedimento che stabilisce anche il funzionario competente alla sostituzione e l'ammontare del fondo in dotazione. 2) All'inizio della gestione dell'economo deve essere redatto apposito processo verbale, dal quale risulti l'avvenuta consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Analogo processo verbale deve essere redatto al termine della gestione per accertare il credito o il debito dell'agente cessante. 3) All'atto dell'assunzione delle funzioni di economo, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, deve farsi luogo alla ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna del contabile cessante e che sono presi in carico dal subentrante. 4) L'economo, nella sua qualità di agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. L'economo è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti e delle riscossioni, da eseguirsi in applicazione del presente regolamento.

5) L’economo è esentato dal prestare cauzione. 6) Al fine di garantire l’economo e gli agenti contabili da furti o rapine, l'Amministrazione Comunale stipula apposita polizza assicurativa, in relazione all'entità delle somme depositate nelle casse interne, e per i rischi connessi al trasferimento "da" e "alla" Tesoreria Comunale. 7) Per il maneggio dei valori assegnati può essere stipulata apposita polizza assicurativa a favore dell’economo.

ART. 82 COMPETENZE DELL’ECONOMO 1) L'economo provvede: A) alla riscossione delle somme relative a: - diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti d'ufficio; - sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco; - proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale che, per la loro saltuarietà, non consentono l'organizzazione di un’apposita procedura di riscossione presso la Tesoreria Comunale; - proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati fuori uso o di materiali per scarti di magazzino; - introiti occasionali e non previsti, per i quali la ragioneria ritiene sussista la necessità di immediato incasso e/o non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale. Per le riscossioni di cui sopra dovranno essere tenuti un registro delle riscossioni effettuate ed un bollettario delle quietanze rilasciate. Le somme introitate, a qualsiasi titolo, sono versate mensilmente presso la Tesoreria Comunale. B) al pagamento in contanti di spese minute ed urgenti necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi, utilizzando il fondo di anticipazione allo stesso assegnato, per: - spese d'ufficio per acquisto stampati, cancelleria, modulistica e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici, - spese per rilegature di libri, l'abbonamento e l'acquisto di pubblicazioni ufficiali, giornali, libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo e simili, - spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell'ente; - spese e tasse di immatricolazione revisione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali (rifornimento carburanti, effettuati durante viaggi, fuori Comune, con automezzi di proprietà comunale), ed altre tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza; - spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti; - spese per copie eliografiche, sviluppo rullini fotografici, fotocopie e simili; - spese per registrazione, trascrizione, visure catastali e simili, relative a contratti; - spese per trasporto materiali; - spese per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti; - anticipazioni per indennità di missione e rimborso spese di viaggio a dipendenti ed amministratori comunali, con le modalità di cui al successivo art.85; - spese per procedure esecutive e notifiche per mezzo di ufficiali giudiziari; - canoni per abbonamenti audiovisivi; - spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunali; - spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti; - spese di modesti importi dovuti per cerimonie e onoranze; - spese per censi, canoni, livelli, sopralluoghi tecnici e per altre prestazioni simili; - spese urgenti ed improcrastinabili autorizzate con apposite disposizioni del Sindaco o dei Responsabili dei servizi. C) in qualità di “economo/provveditore” all'acquisizione di beni e servizi e all'esecuzione di lavori, di modesta entità, di cui all'art. 92 del presente regolamento, necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività degli uffici dell'Ente.

ART. 83 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO

1) Per provvedere al pagamento delle spese minute ed urgenti di cui all'art.81 lettera B), e per le quali si renda necessario il pagamento immediato, l'economo è dotato di un fondo il cui ammontare è determinato contestualmente all’atto di nomina. 2) Il fondo è assegnato all'inizio dell'assunzione dell'incarico e successivamente all'inizio di ogni esercizio finanziario, mediante emissione di un mandato di anticipazione a favore dell'economo, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute. 3) Entro il 31 dicembre di ciascun anno la disponibilità residua del fondo è versata nel conto della Tesoreria Comunale a mezzo di ordinativo di incasso a carico dell’economo e con imputazione all’apposito capitolo per conto terzi. 4) Entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo, l'economo presenta il rendiconto delle spese sostenute nella gestione dell’ultimo trimestre secondo le modalità stabilite nel successivo art. 85.

ART. 84 PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO 1) L’economo può dare corso ai pagamenti delle spese minute ed urgenti di cui all'art.81 lettera B), e per le quali si renda necessaria la liquidazione immediata, utilizzando il fondo di anticipazione assegnatogli, esclusivamente su presentazione di apposita “autorizzazione di pagamento per contanti”, a firma del responsabile del servizio richiedente l’erogazione del pagamento ed indicante l’oggetto della spesa, il creditore, l’importo complessivo , l’intervento e capitolo di riferimento e l’impegno (di prenotazione). 2) L’economo provvederà al pagamento della spesa, mediante emissione di “buoni di pagamento”, redatti in duplice copia e sottoscritti dallo stesso. A titolo di quietanza i buoni emessi dall’economo dovranno essere corredati dai documenti giustificativi della spesa sostenuta. Il buono di pagamento dell’economo costituisce provvedimento di impegno di spesa di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del d.Lgs. 77/95. 3) Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità del fondo di anticipazione economale e di disponibilità sull’intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

ART. 85 ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL’ECONOMO 1) L'economo comunale potrà dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti casi: - missioni fuori sede degli amministratori e dei dipendenti; - per fare fronte ad urgenti esigenze quando non riesca possibile, senza grave danno per i servizi, provvedere con le normali procedure. 2) Per le anticipazioni provvisorie, di cui al precedente comma, l'economo dovrà attenersi alla seguente procedura: a) le anticipazioni dovranno essere fatte, mediante l'emissione di buono di pagamento, esclusivamente in esecuzione di apposite autorizzazioni a firma del Responsabile del servizio competente, dalle quali risulti l'importo dell'anticipazione provvisoria richiesta, la motivazione e il riferimento all’intervento e capitolo di bilancio cui imputare la spesa definitiva e l’impegno (di prenotazione). b) L'amministratore o il dipendente interessato ha l'obbligo di presentare al rientro il pronto riepilogo delle spese sostenute e di versare all'economo, nello stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati; l'economo provvederà all'emissione di buono di incasso. c) per le somme effettivamente pagate sarà presentata, da parte dell'economo, richiesta di reintegrazione del fondo all'ufficio ragioneria al quale dovranno essere allegati: - l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a); - tutta la documentazione inerente la spesa sostenuta; - il riepilogo redatto dal dipendente o dall'amministratore.

ART. 86 RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO DI ECONOMATO

1) Ogni tre mesi, e comunque in relazione alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme pagate per l'esecuzione di spese minute d'ufficio, e di altre eventuali spese, erogate a carico del fondo di anticipazione, mediante presentazione al Responsabile del Servizio Finanziario di appositi rendiconti. 2) I rendiconti devono dare dimostrazione dell'entità delle somme amministrate distinte per singoli capitoli o interventi del bilancio comunale. 3) Ai rendiconti devono essere allegati: copia dei buoni di pagamento, le fatture e/o quietanze rilasciate dai creditori e qualsiasi altro documento attestante la regolarità dei pagamenti effettuati. 4) I rendiconti riconosciuti regolari, da parte del servizio finanziario, costituiscono formale discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. 5) Al reintegro del fondo in dotazione all'economo si provvede con atto del Responsabile del Servizio Finanziario e conseguente emissione dei mandati di pagamento a favore dell'economo a titolo di rimborso delle somme pagate.

ART. 87 ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE ALL’ECONOMO 1) In casi particolari, con deliberazioni o determinazioni che autorizzino spese per iniziative, manifestazioni o servizi effettuati in economia dall’Ente, potranno essere disposte anticipazioni straordinarie a favore dell’economo da utilizzarsi per pagamenti immediati e necessari alle finalità conseguenti a tali deliberazioni e/o determinazioni. 2) La funzione dell’economo, a fronte delle anticipazioni di cui al comma precedente, rimane limitata alla riscossione del fondo anticipato, al pagamento della specifica fornitura o prestazione, al ritiro e verifica della documentazione comprovante la spesa ed alla presentazione al servizio di ragioneria del rendiconto relativo. 3) Ove il fondo di cui al comma 1 del presente articolo risulti eccedente, l’economo deve versare, a fine operazione, l’eccedenza al Tesoriere dell’Ente, informando il servizio di ragioneria ed il servizio proponente l’anticipazione specifica. 4) L’economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per il quale sono state assegnate. 5) Entro il 31 dicembre di ciascun anno le disponibilità residue dei fondi straordinari assegnati all’economo, ancorchè non spesi, devono essere versati nel conto della Tesoreria Comunale a mezzo ordinativo di incasso a carico dell’economo e con imputazione all’apposito capitolo per conto di terzi.

ART. 88 AGENTI CONTABILI INTERNI

1) In base alle necessità dei servizi di propria competenza, i Responsabili di settore designano uno o più dipendenti di ruolo, come autorizzati alla riscossione diretta di entrate. 2) I dipendenti di cui al comma 1 assumono, nella loro qualità di riscuotitori speciali, la figura di Agenti contabili interni e come tali sono assoggettati alla disciplina dell'economo comunale, di cui all'art. 80, commi 3,4,5,6,7 e 9 del presente regolamento. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, s’ingeriscano negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti. 3) Gli agenti contabili interni sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il conto giudiziale. 4) Gli agenti contabili interni provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune mediante l'uso di appositi bollettari dati in carico, con apposito verbale di consegna, da parte dell'economo comunale e dallo stesso vidimati e numerati. La riscossione può altresì avvenire mediante stampigliatura sui documenti rilasciati per mezzo di strumenti elettronici o elettromeccanici. 5) Le singole somme riscosse e mensilmente versate presso la Tesoreria devono risultare da apposito registro di cassa, preventivamente vidimato dall'economo e dallo stesso dato in carico ai singoli agenti contabili interni che provvederanno a tenerlo costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione. 6) L'economo sulla base degli ordinativi di riscossione emessi provvede al discarico dei bollettari utilizzati ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli appositi registri di carico e scarico. 7) Gli agenti contabili sono personalmente responsabili delle somme da riscuotere o riscosse nonché dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

ART. 89 REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1) Per la regolare tenuta del servizio di economato e per consentire ogni opportuna verifica, l'economo dovrà tenere sempre aggiornati i seguenti registri, bollettari e documentazione, prodotti eventualmente su supporto informatico: - Giornale generale di cassa; - Copie buoni di pagamento e di incasso riepilogati in ordine progressivo; - Registro di carico e scarico dei bollettari e dei Registri di cassa, vidimati dall'economo ed utilizzati dai soggetti che appositamente incaricati effettuano riscossioni in qualità di agenti contabili interni.

2) Tutti i registri dovranno essere diligentemente conservati dall'economo.

ART. 90 CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 1) Il controllo del servizio di economato spetta al Capo Settore, o suo sostituto, in merito alla gestione della cassa. 2) Il servizio di economato è soggetto a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie. All'uopo l'economo deve tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione. 3) L'economo deve rendere il conto della propria gestione al R.S.F. entro il mese successivo dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di completa utilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico.

ART. 91 CONTO DELLA GESTIONE 1) Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale e gli altri soggetti di cui all’art. 87 devono rendere il conto della propria gestione, redatto su modello ufficiale, all'Ente (Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria) il quale lo deposita presso la segreteria della competente sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

ART. 92 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE SERVIZIO ECONOMO/PROVVEDITORE 1) L'economo, in qualità di provveditore, cura gli acquisti da effettuarsi in economia, dei seguenti beni e servizi, sulla base dei consumi degli anni precedenti e/o su richieste specifiche dei Responsabili dei Servizi: a) acquisto di stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento degli uffici; b) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio di proprietà comunale, al fine di assicurarne la buona conservazione e l'efficienza; c) acquisto di pubblicazioni, abbonamenti a riviste e giornali, necessari per i vari uffici; d) acquisti di piccole attrezzature per ufficio; e) acquisti e forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti gli uffici comunali. 2) Sulla base dei programmi di spesa, all’inizio dell’esercizio, ciascun responsabile di servizio, in riferimento al PEG assegnato dalla Giunta, provvede con propria determina alla prenotazione degli impegni (ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 77/95) a favore dell'economo/provveditore, delegando a quest'ultimo gli atti relativi agli ordini ed alle liquidazioni delle forniture.

ART. 93 PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE ED ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 1) Ai fini della programmazione degli acquisti, i Responsabili dei Servizi presentano il programma delle spese, aventi carattere di continuità o ricorrenti, e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare nell'anno successivo a mezzo dell'economo/provveditore, distintamente per ogni capitolo o intervento, da iscriversi nel relativo bilancio di previsione. 2) L'Economo/provveditore cura gli acquisti di beni e servizi, nonché l'esecuzione di lavori, tenuto conto dei programmi di spesa presentati dai diversi servizi e delle somme all'uopo assegnategli con il P.E.G., mediante emissione di “buoni d'ordine” da staccarsi dall'apposito bollettario, nei quali dovrà essere indicato le quantità e qualità dei beni, servizi e prestazioni, i relativi prezzi, eventuali condizioni di fornitura nonché il riferimento all'impegno registrato sul pertinente intervento di spesa. 3) I buoni d'ordine sottoscritti dall'economo/provveditore, sono emessi in duplice copia di cui una da allegare alla fattura o nota di spesa a cura del fornitore. 4) Il buono d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art.35, commi 1 e 2, del D.Lgs.77/95. 5) La liquidazione delle spese ordinate avviene con determina del responsabile di servizio, dopo apposito visto apposto sulla fattura o nota di spesa, avente il valore di attestazione di regolarità delle forniture/prestazioni effettuate e di conformità alle condizioni pattuite, in relazione alla qualità, quantità ed ai prezzi della spesa autorizzata. Nessun pagamento può essere disposto in assenza del relativo buono d'ordine, né in eccedenza all'impegno di spesa regolarmente autorizzato e registrato.

CAPO XVI NORME FINALI

ART. 94 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI NON REGISTRATI 1) In sede di prima applicazione si considerano interamente ammortizzati i beni mobili non registrati acquisiti dall'Ente da oltre un quinquennio.

ART. 95 RINVIO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 1) Sono fatte salve e si applicano le vigenti disposizioni legislative non contemplate dal presente regolamento o con esso incompatibili.

ART. 96 RESPONSABILITA'

1) Tutti i dipendenti preposti ai settori e ai servizi sono responsabili dei loro atti e della regolarità tecnica degli atti di governo del Comune, emessi con il preventivo parere favorevole, nonché dell'attività gestionale di loro competenza. Rispondono del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati. 2) I responsabili assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 3) I responsabili di servizio, inoltre, esercitano sul personale dipendente assegnato un potere di disposizione per lo svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.

PARTE PRIMA CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME ORGANIZZATIVE GENERALI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1 ART. 2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA DELL' ENTE 1 ART. 3 SEGRETARIO COMUNALE E COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DELLA GESTIONE 1 ART. 4 VICESEGRETARIO Errore. Il segnalibro non è definito. ART. 5 DIRETTORE GENERALE 1 ART. 6 COORDINATORI DEI SETTORI 1 ART. 7 COMPETENZE DEL COMITATO DI DIREZIONE 2 ART. 8 RESPONSABILI DI SERVIZIO E ATTIVITA’ GESTIONALE 2 ART. 9 SERVIZI GENERALI 2 ART. 10 CONVENZIONI CON ALTRI ENTI 3 ART. 11 DETERMINAZIONI 3 CAPO II CONTROLLI INTERNI E VALUTAZIONI ART. 12 DEFINIZIONE E FINALITA’ 4 ART. 13 CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 4 ART. 14 CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE 4 ART. 15 VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA. 4 ART. 16 CONTROLLO STRATEGICO 5 CAPO III AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ART. 17 ISTITUZIONE Errore. Il segnalibro non è definito. CAPO IV LE COLLABORAZIONI ESTERNE ART. 18 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 8 ART. 19 INCOMPATIBILITA' 8 ART. 20 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE D'INCARICO 8 ART. 21 INSERIMENTO DEL SOGGETTO CON CONTRATTO A TERMINE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE. 9 ART. 22 COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' 9 CAPO V CONFERIMENTO DI INCARICHI A DIPENDENTI DEL COMUNE ART. 23 CAMPO DI APPLICAZIONE 10 ART. 24 CASI DI INCOMPATIBILITA’ 10 ART. 25 INCARICHI AUTORIZZABILI 10 ART. 26 PRINCIPI GENERALI 10 ART. 27 PROCEDURA 11 ART. 28 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 11 ART. 29 ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 12 ART. 30 PERSONALE DIPENDENTE CHIAMATO A RICOPRIRE INCARICHI 12 CAPO VI UFFICIO A SERVIZIO DEI CITTADINI. ART. 31 DEFINIZIONE DELL’ UFFICIO A SERVIZIO DEI CITTADINI. 13 ART. 32 RELAZIONI CON IL PUBBLICO 13 ART. 33 GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA. 13 ART. 34 PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 13 CAPO VII RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 15 ART. 35 DISCIPLINA PER L’ACCESSO E PROCEDURE CONCORSUALI. 15 CAPO VIII GESTIONE DEL PERSONALE ART. 36 MOBILITA' INTERNA 16 ART. 37 DELEGAZIONE TRATTANTE 16 ART. 38 REGOLE SULLA PRIVACY 16 ART. 39 AUTORIZZAZIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO 16 ART. 40 LAVORO STRAORDINARIO 16 ART. 41 RESPONSABILITA' E DOVERI DEI DIRIGENTI Errore. Il segnalibro non è definito. ART. 42 MISSIONI 17 ART. 43 ORARIO DI LAVORO 17 ART. 44 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 17 ART. 45 INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 17 CAPO IX BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ART. 46 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 18 ART. 47 PROCEDURA PER LA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 18 ART. 48 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 18 ART. 49 IMPROCEDIBILITA’ ED INAMMISSIBILITA’ DI ATTI DELIBERATIVI 19 ART. 50 PRINCIPI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ 19 CAPO X GESTIONE DEL BILANCIO ART. 51 GESTIONE DELLE ENTRATE 20 ART. 52 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 20 ART. 53 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 20 ART. 54 RISCOSSIONE COATTIVA 20 ART. 55 VERSAMENTO DELLE ENTRATE 21 ART. 56 RESIDUI ATTIVI 21 ART. 57 GESTIONE DELLE SPESE 22 ART. 58 IMPEGNO DELLE SPESE 22 ART. 59 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 23 ART. 60 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE 24 ART. 61 ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI 24 ART. 62 PAGAMENTO DELLE SPESE 24 ART. 63 RESIDUI PASSIVI 25 ART. 64 FONDO DI RISERVA 26 CAPO XI PATRIMONIO ART. 65 CONTABILITA’ PATRIMONIALE 27 ART. 66 CONTO DEL PATRIMONIO E SUOI ELEMENTI 27 ART. 67 INVENTARI 27 ART. 68 INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E DEMANIALI 27 ART. 69 INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI 27 ART. 70 INVENTARIO DEI BENI MOBILI 28 ART. 71 CONSEGNATARI DEI BENI 28 CAP. XII SERVIZIO DI TESORERIA ART. 72 OGGETTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA 29 ART. 73 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 29 ART. 74 ATTIVITA’ CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E AL PAGAMENTO DELLE SPESE 29 ART. 75 VERIFICHE DI CASSA 29 CAPO XIII RENDICONTO DELLA GESTIONE ART. 76 RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE E DELIBERAZIONE DEL RENDICONTO 30 CAPO XIV REVISIONE CONTABILE ART. 77 NOMINA DEI REVISORI 31 ART. 78 CESSAZIONE 31 ART. 79 FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO 31 CAPO XV ECONOMATO ART. 80 ISTITUZIONE E OGGETTO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 33 ART. 81 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA’ DELL’ECONOMO 33 ART. 82 COMPETENZE DELL’ECONOMO 33 ART. 83 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO 34 ART. 84 PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO DI ECONOMATO 34 ART. 85 ANTICIPAZIONI PROVVISORIE DELL’ECONOMO 35 ART. 86 RIMBORSI DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO DI ECONOMATO 35 ART. 87 ANTICIPAZIONI STRAORDINARIE ALL’ECONOMO 35 ART. 88 AGENTI CONTABILI INTERNI 36 ART. 89 REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 36 ART. 90 CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 37 ART. 91 CONTO DELLA GESTIONE 37 ART. 92 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE SERVIZIO ECONOMO/PROVVEDITORE 37 ART. 93 PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE ED ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 37 CAPO XVI NORME FINALI ART. 94 AMMORTAMENTO DEI BENI MOBILI NON REGISTRATI 39 ART. 95 RINVIO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 39 ART. 96 RESPONSABILITA' 39 ALLEGATO A/II 45 SETTORE CULTURA, SCUOLE E ASSISTENZA 48 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 49 ALLEGATO B 53 OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE 53 LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 54 PUNTEGGI ATTRIBUITI NEL MOMENTO DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 54 PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE DOPO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 54 Competenza professionale 54 PIANI DI LAVORO AL RESTO DEL PERSONALE 55

Segretario Comunale Binini dr. Emilio

Segretario del sindaco vacante

ALLEGATO A/I

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI

A. SERVIZI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1)segreteria generale e organizzazione (0102 P) 2) Altri servizi generali (0108 P) 3) Servizi legali e contenzioso(0108P) 4) Attività provvedimentale (0102 P) 5) Personale (0102 P) 6) Gestione amministrativa obiettori coscienza (0102P) 7) Organi istituzionali (0101 P) 8) Contratti

B. UFFICIO A SERVIZIO DEI CITTADINI

1) Partecipazione e decentramento (0101 P) 2) Segreteria del sindaco 3) Servizi di Rappresentanza (0101 P) 4) Protocollo e Archivio (0101 P) 5) Deposito Atti e Albo (0102 P) 6) Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e servizio Statistico (0107) 7) Servizio Necroscopico e cimiteriale (1005) 8) Centralino (0102 P) 9) Relazioni con il pubblico e sportello unico imprese ALLEGATO A/II

UFFICIO SERVIZI

H. RAGIONERIA

1) Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione (0103 P) 2) Economato e provveditorato (0103 P)

I. TRIBUTI

1) Gestione delle entrate Tributarie e servizi fiscali (0104) 3) Affissioni Pubblicità (1101)

ALLEGATO A/III PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

M. EDILIZIA E URBANISTICA

1) Urbanistica e gestione del territorio (0901) 2) Edilizia Privata

N. AMBIENTE

1) Tutela del territorio 2) Attività estrattive 3) Sanità 4) Igiene Veterinaria

ALLEGATO A/IV

UFFICIO SERVIZI

L. LAVORI PUBBLICI

1) Gestione dei beni demaniali e patrim. (0105) 2) Ufficio Tecnico (0106 P) 3) Viabilità, circ. stradale e servizi com. (0801) 4) Illuminazione Pubblica a servizi com. (0802) 5) Distribuzione Gas (1201) 7) Espropri (0106 P) 8) Protezione Civile (0903) 9) Servizio Idrico integrato (0904) 10) Smaltimento Rifiuti (0905) 11) Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente e del verde, altri servizi relativi a territorio e ambiente (0906)

ALLEGATO A/V SETTORE CULTURA, SCUOLE E ASSISTENZA

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI

E. SERVIZI SOCIALI E SANITARI

1) Servizi di prevenzione e riabilitazione (1002P) 2) Strutture residenziali e ricovero anziani (1003) 3) Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona (1004 P) 4) Volontariato (1004 P) 5) Stranieri 6) Edilizia residenziale pubblica

F. SERVIZI SCOLASTICI

1) Asili nido, servizi per l'infanzia (1001) 2) Scuola Materna (0401) 3) Istruzione Elementare (0402) 4) Istruzione Media (0403) 5) Istruzione Secondaria Superiore (0404) 6) Assistenza Scolastica, Trasporto, refezione e altri servizi (0405)

G. SERVIZI CULTURALI

1) Biblioteche, musei e Pinacoteche (0501) 2) Teatri, attività culturali, servizi diversi nel settore culturale e gemellaggi (0502) 3) Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti (0602) 4) Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo (0603) 5) Servizi Turistici (0701) 6) Manifestazioni Turistiche (0702) 7) Caccia e pesca

ALLEGATO A/P.M. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI

C. POLIZIA MUNICIPALE

1) Polizia Municipale (0301) 2) Oggetti smarriti (0301) 3) T.S.O. (0301) 4) Vigilanza e accertamenti (0301) 5) Notifiche

D. UFF. COMMERCIO

1) Polizia Commerciale (0302) 2) Polizia Amministrativa (0303) 3) Trasporti Pubblici locali e servizi comuni (0803) 4) Fiere Mercati e connessi (1102 P) 6) Servizi relativi all'industria (1104) 7) Ser. relativi al commercio (1105 P) 8) Ser. relativi all'artigianato (1106) 9) Ser. relativi all'agricoltura (1107) 10) Altri servizi produttivi (1206)

DOTAZIONE ORGANICA dopo l’esito positivo della concertazione avviata in data 8 giugno e conclusasi in data 5 luglio (Allegato A dell’ordinamento degli uffici e dei servizi) Il numero dei dipendenti del settore potrà variare in sede di Approvazione di bilancio o di PEG.

PRIMO SETTORE: AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 3 cat. C n. 6 cat. B3 n. 4 cat. B1 n. 1

NUMERO PROFILI 1. Funzionario amministrativo 2. Istruttore direttivo amministrativo 3. Istruttore amministrativo 4. Collaboratore professionale amministrativo 5. Esecutore amministrativo

SECONDO SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 2 cat. C n. 5 cat. B3 n. 1

NUMERO PROFILI 1. Funzionario amministrativo contabile 2. Istruttore direttivo contabile 3. Istruttore amministrativo 4. Collaboratore professionale amministrativo

TERZO SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 1 cat. C n. 4 cat. B3 n. 1

NUMERO PROFILI 1. Funzionario tecnico 2. Istruttore direttivo amministrativo 3. Istruttore amministrativo 4. Istruttore tecnico 5. Collaboratore professionale amministrativo

QUARTO SETTORE:TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 3 cat. C n. 1 cat. B3 n. 3 cat. B1 n. 12

NUMERO PROFILI 1. Funzionario tecnico 2. Istruttor direttivo tecnico 3. Istruttore direttivo amministrativo 4. Istruttore amministrativo 6. Istruttore tecnico 7. Collaboratore professionale capo operaio 8. Esecutore specializzato c.m.o. 9. Esecutore specializzato 10. Esecutore necroforo

QUINTO SETTORE: CULTURA, SCUOLA E ASSISTENZA

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 5 cat. C n. 26 cat. B3 n. 7 cat. B1 n. 12 cat. A n. 11

NUMERO PROFILI 1. Funzionario amministrativo 2. Assistente sociale 3. Istruttore direttivo cultura 4. Istruttore amministrativo 5. Istruttore culturale 6. Insegnante scuola materna 7. Educatore asilo nido 8. Collaboratore professionale cuoco 9. Collaboratore professionale autista scuolabus 10. Coordinatore RAA 11. Esecutore socio assistenziale 12. Esecutore servizi scolastici 13. Operatore servizi scolastici

SESTO SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE

NUMERO DIPENDENTI PER CATEGORIA cat. D3 n. 1 cat. D1 n. 1 cat. C n. 10 cat. B3 n. 1

NUMERO PROFILI 1. Comandante 2. Vice comandante 3. Agente polizia municipale (ci si riserva un’eventuale modifica in seguito ad accordi nazionale in corso sulla dategoria ed il pro 4. Istruttore amministrativo 5. Collaboratore professionale amministrativo ALLEGATO C OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL’ENTE

OBIETTIVI ASSEGNATI AI CAPISETTORE (Il termine “obiettivi” è considerato sinonimo del termine “progetti”, usato nello schema di relazione previsionale e programmatica, approvato con D.P.R. 3 AGOSTO 1998, N.326. Il complesso degli obiettivi o dei progetti assegnati al responsabile di settore costituisce il “programma” dello stesso settore).

La definizione degli obiettivi si realizza attraverso un processo decisionale che vede come interlocutori, con il coordinamento del Direttore generale, la Giunta comunale e i Responsabili di settore. Gli obiettivi sono formalizzati nella relazione previsionale e programmatica e, per l’assegnazione delle risorse, nel PEG. Gli obiettivi possono essere aggiornati durante l’anno per il sorgere di nuovi prioritari interventi o per la modificazione di orientamenti politici. Tali modificazioni devono essere segnalate tempestivamente in occasione della “Giunta comunale allargata ai Responsabili di settore” e approvate con la stessa precedente procedura.

Gli obiettivi devono essere misurabili. In altre parole devono essere espressi in modo tale da permettere una valutazione sul loro concreto raggiungimento. La frase che esprime l’obiettivo deve perciò essere seguita dalla proposta delle misure che definiscono in termini numerici i risultati da raggiungere; queste misure possono riguardare il fenomeno nel suo complesso oppure aspetti parziali, che si ritiene siano correlati con il fenomeno complessivo. Ad esempio, è misurabile: “Il rapporto tra domande accolte e domande presentate nel 1999 deve essere superiore al 70% (rispetto al 65% del 1998)”; oppure: “I tempi d’evasione del procedimento devono ridursi ad una media di 15 giorni (rispetto ai 20 del 1998)”; oppure ancora: “La rilevazione sulla soddisfazione degli utenti deve dare un risultato non inferiore a 80% d’utenti soddisfatti sul totale degli intervistati che hanno risposto correttamente”. Non sono perciò obiettivi accettabili quelli espressi nel seguente modo: “Miglioramento della qualità del servizio”; “ottimizzazione dei capitolati di gara”; “studio e avvio di un sistema informativo”; “sviluppo di nuovi servizi”, ecc. … . Fondamentali, oltre alla determinazione degli obiettivi, sono anche le fasi temporali entro le quali se ne richiede il raggiungimento. Ad esempio, molto schematicamente: entro il 31 marzo il responsabile del settore deve trasmettere una proposta di massima alla Giunta comunale per l’istituzione dello sportello unico, entro il 15 aprile la Giunta deve pronunziarsi sulla proposta, suggerendo eventuali osservazioni, entro il 30 maggio deve essere attuata l’elaborazione esecutiva del progetto, entro il 30 agosto devono essere ristrutturati i locali, entro il 30 dicembre deve essere aperto lo sportello. La misurabilità degli obiettivi è fattore fondamentale per permettere qualsiasi valutazione, ma anche perché sia concreto il beneficio della gestione che deve derivare dall’introduzione di sistemi di programmazione e coordinamento.

Gli obiettivi sono assegnati ai responsabili di settore . Il raggiungimento dei risultati attesi ed il rispetto dei tempi sono possibili grazie alla capacità del responsabile di settore di coinvolgere le risorse umane a lui assegnate. Ecco quindi l’importanza di lavorare in gruppo, di delegare e distribuire in modo ottimale il lavoro, di coordinarsi al lavoro dei colleghi. Analogamente alla Giunta nei confronti dei Responsabili di settore, anche questi ultimi predisporranno piani di lavoro per i responsabili di servizio e per gli altri dipendenti del proprio settore. Questo lavoro può servire per creare un sistema di valutazione e d’incentivazione anche nei loro confronti.

Gli obiettivi definiscono il problema che deve essere risolto o le motivazioni delle scelte, le fasi del progetto, i risultati attesi o le finalità da conseguire, le risorse strumentali da utilizzare, le risorse umane da impiegare e la spesa prevista per la realizzazione del progetto. Sono indicate le risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto alla situazione attuale e le risorse finanziarie che dovranno trovare allocazione in appositi capitoli del PEG. La costruzione e l’assegnazione degli obiettivi tiene conto dell’organizzazione del comune, così come definita nell’ordinamento degli uffici e dei servizi.

LA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi sono misurati attraverso i seguenti criteri e con un punteggio che va da 1 a 6, in ordine crescente di importanza, per ciascun criterio:

Punteggi attribuiti nel momento della definizione degli obiettivi 1- priorità definite dall’Amministrazione 2- miglioramento/recupero di efficacia, economicità, efficienza 3- miglioramento della qualità dei servizi 4- integrazione interna tra settori e con la Giunta 5- livello di innovazione 6- raccordo con interlocutori esterni

Punteggi da attribuire dopo la realizzazione del progetto 7- livello di raggiungimento del progetto (sempre che l’obiettivo sia considerato raggiunto) 8- complessità tecnica del progetto 9- difficoltà ambientali incontrate (di organico, di strumentazione, mancata collaborazione di terzi…) 10 Giudizio complessivo nei confronti del capo settore con riferimento all’intero programma: - competenza professionale - capacità organizzative - capacità direttive

CCATEGORIE FFATTORI DI PRESTAZIONE 1. Competenza professionale 1.1. applicazione pratica ed operativa della preparazione professionale 1.2. attitudine ed impegno per l’approfondimento delle proprie conoscenze tecnico-professionale 2. CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 2.1. analisi e sintesi dei problemi (individuazione profili problematici ed individuazione punti critici da risolvere) 2.2. programmazione e pianificazione dell’attività 2.3. individuazione priorità operative 2.4. individuazione modalità più idonee e corrette rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili 2.5. elaborazione, idee, programmi, innovativi od originali, idonei alla soluzione dei problemi ed al raggiungimento degli obiettivi 2.6. ottimizzazione relazioni con l’utenza 3. CAPACITÀ DIRETTIVA 3.1. valorizzazione del lavoro di gruppo 3.2. assunzione di decisioni tempestive in situazioni di emergenza o al di fuori di schemi e procedure consolidate, nel rispetto delle normative e degli obiettivi 3.3. propensione a motivare e valorizzare le professionalità presenti nel settore/servizio 3.4. propensione ad assumere decisioni autonome e di assumersi responsabilità 3.5. attitudine a trasmettere e far comprendere gli obiettivi da raggiungere 3.6. attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui risultati 3.7. capacità di valutare in modo coerente il personale diretto e coordinato

La somma dei punteggi attribuiti ad ogni progetto ne definisce il peso o livello di meritevolezza e serve a determinare la retribuzione di risultato per i responsabili di settore. Ipotizziamo ad esempio che: - la quota percentuale dell'indennità di risultato attribuita ai capi settore sia pari a £ 60.000.000 (25% delle indennità di posizione) - il totale dei punti assegnati a tutti i progetti sia di 1800 - che, quindi, il valore-punto di ogni punto sia di £ 33.333 - il punteggio assegnato al progetto sia di 31 il premio assegnato, nel caso di raggiungimento del progetto da parte del capo settore, sarà di £ 1.033.323.

La definizione degli obiettivi non è però solo utile per un’eventuale incentivazione di tipo economico, ma serve soprattutto a: - percepire i problemi amministrativi e dare delle priorità di risposta; - innescare un processo di responsabilizzazione tra i capi settore, non solo dall’alto verso il basso, ma costruendo e condividendo quanto più possibile i progetti-obiettivo; - migliorare la comunicazione interna, evitando lo scollamento spesso esistente tra politici e funzionari.

Chi valuta L’organismo deputato alla valutazione è il nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta comunale. Il nucleo può prevedere anche una partecipazione del comitato di direzione o di altri soggetti, oppure anche ipotizzare una sorta di autovalutazione. Il sindaco, di concerto con la Giunta, conferma il giudizio del nucleo.

PIANI DI LAVORO AL RESTO DEL PERSONALE Oltre che ai capisettore è necessario assegnare “piani di lavoro” anche al resto del personale, sulla base della seguente procedura: - il capo settore definisce, condividendone possibilmente i contenuti, uno o più piani di lavoro per il personale assegnato. Tale piano è proposto al nucleo di valutazione, che può chiedere modifiche. I piani di lavoro possono interessare anche parti di progetti assegnate al capo settore o possono riguardare altre attività proprie dell’ufficio. La metodologia da seguire è analoga a quella utilizzata per l’elaborazione degli obiettivi assegnati ai capi settore; - l’ammontare del premio a disposizione è definito dal sindaco per i responsabili di servizio e dalla contrattazione decentrata per il resto del personale; - il piano definitivo è assegnato e sottoscritto dai dipendenti interessati; - il responsabile di settore al termine del periodo considerato compila una scheda di valutazione per ogni singola unità di personale diretta, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano di lavoro ed alle prestazioni (il nucleo di valutazione potrà elaborare una scheda di valutazione comune); Se i progetti o i piani di lavoro non sono realizzati totalmente per cause indipendenti dalla volontà dei responsabili interessati, sarà ugualmente erogata la quota del fondo produttività. L’assenza dal servizio (malattia, maternità o altro) non si intende quale causa indipendente dalla volontà. Nel caso appena detto i responsabili o i dipendenti dovranno segnalare immediatamente al nucleo di valutazione le situazioni oggettive che non consentono il raggiungimento dell’obiettivo proposto, per le necessarie successive modifiche o correzioni. Le eventuali risorse non distribuite possono essere utilizzate per il fondo dell’anno successivo, per azioni di miglioramento oppure per premiare situazioni particolarmente meritevoli.