Guida Enti Locali, n° 5/2000, pg 98

 

Procedimento disciplinare - Valutazione fatti e prove - Insindacabilità - limiti.

Ai fini della validità del provvedimento disciplinare, non si richiede che le affermazioni su cui si fondano le difese dell'incolpato siano fatte oggetto di esame, punto per punto, essendo al contrario sufficiente che allo stesso sia stato dato modo di esercitare le proprie difese e che sia comunque desumibile che le giustificazioni addotte siano state fatte oggetto di idonea valutazione ai fini dell'accertamento e della graduazione della rilevanza disciplinare del comportamento. Peraltro, nel procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, l'apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove e la gravità della sanzione disciplinare comminata si sottraggono al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della manifesta irragionevolezza e del travisamento de fatti.

Sezione VI, decisione 11 ottobre 1999 n. 1331 - Pres. De Roberto, Rel. Millemaggi Cogliani - Riforma Tar Emilia-Romagna, sezione II, sentenza 23 aprile 1993 n. 156

Il provvedimento d'irrogazione di sanzione disciplinare deve motivare puntualmente su ogni discarico offerto dall'incolpato?

No. A una insegnante di un Istituto tecnico viene comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento e la trattenuta dello stipendio limitatamente a una giornata d'ingiustificata assenza dal servizio. Avverso questo provvedimento ottiene successo l’interessata avanti il TAR competente che in particolare rinviene l’illegittimità della misura sanzionatoria nel non avere l’amministrazione tenuto conto delle discolpe dell’insegnante e del fatto che la classe, durante l’assenza della docente, non era rimasta abbandonata ma seguita da un altro docente.

L'istítuto scolastico ricorre in appèllo con successo. In primo luogo viene precisato che il provvedimento, di natura cautelare, della trattenuta stípendiale non deve confondersi con una misura disciplinare: esso, invero, solo si giustifica in relazione all'articolo 18, comma 9 del Dpr 209/1997 - con l'esigenza di garantire il recupero da parte dell'amministrazione datoriale delle quote di retribuzione non dovute in ragione delle assenze dal Servizio maturate dal dipendente. Nel merito, poi i giudici di secondo grado pervengono alle affermazioni di diritto riassunte in massima attraverso la considerazione della differenza tra casi di scambi tra docenti per ragioni didattiche e mere sostituzioni operate con l’intendimento di liberare dagli obblighi di servizio il docente sostituito. Nelcaso di specie il procedimento disciplinare si era svolto con apprezzamento nella sostanza, di tutte le giustificazioni dell’incolpato e con írrogazione di sanzione per una sola delle infrazioni astrattamente configurate a suo carico, in relazione alla quale le giustificazioni erano parse attendibili.