ITALIA OGGI 27 OTTOBRE 2000

 

Le amministrazioni nel caos sulle funzioni in materia di contravvenzioni ai commercianti

Negozianti, sanzioni solo dai sindaci

Contestabili per incompetenza i verbali dei dirigenti comunali

 

DI GIUSEPPE DELL'AQUILA

I titolari di negozi che si vedano notificare un verbale di contestazione con il quale, a firma di dirigenti comunali, venga irrogata una sanzione per violazioni inerenti la disciplina dell'attività commerciale possono contestare l'incompetenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto.

Unico competente è infatti il sindaco. Non solo. Allo stato, i comuni sembrano trovarsi nell'impossibilità di sanzionare i commercianti per violazioni di regolamenti e ordinanze.

Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con dlgs 18 agosto 2000, n. 267, pur tentando di mettere ordine alle competenze in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla disciplina del commercio, non sembra infatti essere riuscito a dare una soluzione definitiva al problema.

Inoltre, il decreto, abrogando integralmente il vecchio Testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha cancellato le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni dettate dai regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, mettendo ulteriormente in difficoltà i comuni.

Quanto al primo aspetto, si evidenzia come la legge n.142/90 (ora abrogata in quanto assorbita dal testo unico) già stabilisse una separazione tra le competenze degli organi di governo del comune, cui spettano funzioni di indirizzo politico, e quelle dei dirigenti degli uffici e dei servizi, cui erano riservati compiti di gestione.

Per effetto di tale partizione, si ritenevano spettare ai dirigenti comunali tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservino agli organi di governo dell'ente.

In particolare, l'art. 51, comma 3, lett.f) della legge n. 142 stabiliva la spettanza ai dirigenti della competenza relativa ai provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge.

Diverso il caso dell'irrogazione delle sanzioni, dal momento che lo stesso art. 51, comma 3, della legge n. 142, elencando le competenze specifiche dei dirigenti, indicava quelle in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, senza menzionare quelle relative alle violazioni della disciplina del commercio, la cui irrogazione è disposta dal sindaco, per espressa previsione dell'art. 22 del dlgs n.114/98.

Per la verità, il legislatore aveva tentato, con l'art. 45, comma 1, del dlgs 31 marzo 1998, n. 80, a risolvere i dubbi disponendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

Fatto sta che le disposizioni di cui al dlgs n.114/98 che conferiscono al sindaco la competenza a irrogare le sanzioni in materia di commercio sono successive, e non previgenti, rispetto al dlgs n. 80/98.

Ora l'art. 107 del dlgs n. 267/00 stabilisce che, a decorrere dal 13 ottobre (data di entrata in vigore del Testo unico), le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III (il consiglio, la giunta, il sindaco e, per le province, il consiglio, la giunta e il presidente) l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, "salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'ari. 54".

Ebbene, proprio quando i problemi relativi alla competenza sulle sanzioni sembravano risolversi, una volta eliminato il riferimento alle disposizioni previgenti di cui al dlgs n. 80/98, la clausola che fa salva l'applicazione dell'art. 50, comma 3, fa sorgere nuove difficoltà interpretative: tale disposizione, infatti, stabilisce che "salvo quanto previsto dall'art. 107, i sindaci e i presidenti delle province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi".

E poiché tale formula non è stata usata a proposito delle attribuzioni degli altri organi di governo (consiglio e giunta), sembra, al contrario, che il sindaco conservi la competenza in materia di irrogazione delle sanzioni relative al commercio, espressamente attribuitagli dalla legge.

I titolari di esercizi commerciali che si vedano notificare un verbale di contestazione con il quale, a firma di dirigenti comunali, venga irrogata una sanzione per violazioni inerenti la disciplina dell'attività commerciale, ai sensi dell'art. 22 del dlgs n.114/98, in definitiva, potrebbero contestare l'incompetenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto.

Il dlgs n. 267, abrogando all'art. 274, le residue disposizioni di cui al rd 3 marzo 1934, n. 383, ha poi soppresso l'art. 106 dello stesso rd n. 383, il quale prevedeva che, quando la legge non disponesse altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali fossero punite con la sanzione amministrativa fino a 1 milione; con la stessa pena erano punite le contravvenzioni alle ordinanze del sindaco in conformità a leggi e regolamenti; soppresso anche l'art. 107, che ammetteva il soggetto colpevole delle infrazioni di cui affari. 106 a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o funzionario accertante.

Non essendo stata prevista la sostituzione delle due norme, i comuni sembrano trovarsi nell’impossibilità di sanzionare le violazioni.