ITALIA OGGI

Mercoledì 10 Maggio 2000 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Risoluzione della funzione pubblica sullo corretta applicazione del dpr 403/98

Istanze senza autentica

Basta la fotocopia di carta d'identità o patente

DI LUIGI OLIVERI

Carta d'identità, patente, passaporto e il porto darmi sono tra i documenti d'identità che, presentati in fotocopia anche non autenticata, contestualmente a un'istanza rivolta ad un'amministrazione pubblica, consentono di non autenticare la firma apposta sull'istanza medesima. Lo chiarisce la risoluzione n. 116/Sesa in data 29/3/2000 del dipartimento della funzione pubblica, che si è pronunciato su una serie di quesiti relativi alla corretta applicazione delle riforme "Bassanini" ed in particolare del decreto del presidente della repubblica n. 403/98.

La risoluzione ricorda che per documento d'identità, ai sensi dell'articolo 288 del regio decreto n.635/40, a mente del quale "la carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia", si intende la carta d'identità. Tuttavia, il successivo articolo 292 del medesimo regio decreto stabilisce che "nei casi in cui la legge consenta che l'identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, e considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello stato, come per esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di porto d’armi e i passaporti per l’estero".

Tali documenti, pertanto, a tutti gli effetti possono essere utilizzati ai fini dell'articolo 3, comma 11, della legge 127/97 (la cosiddetta Bassanini due) che consente di non autenticare le istanze rivolte all’amministrazione se accompagnate dalla fotocopia dei documenti d'identità. Il dipartimento della funzione pubblica con la citata risoluzione chiarisce anche le modalità di trasmissione delle fotocopie in questione. La risoluzione del dicastero guidato da Franco Bassanini nota che il citato articolo 3, comma 11, fa riferimento al semplice invio della fotocopia del documento d'identità, senza prevedere alcun altro adempimento.

Tuttavia, il dipartimento ritiene "opportuno che il documento riporti la sottoscrizione dell'interessato". Per far sì che la fotocopia sia, quindi, direttamente riferibile al richiedente, secondo il dipartimento e opportuno chiedere la sottoscrizione della fotocopia medesima. Ovviamente gli enti sono liberi o meno di accogliere la tesi così proposta, e qualora intendessero adeguarsi alla soluzione prospettata dovrebbero chiarirlo nei documenti, quali bandi di gara o concorso o regolamenti sul procedimento amministrativo, alla base delle procedure.

Il dipartimento della funzione pubblica sottolinea che, comunque, ove la sottoscrizione nella fotocopia mancasse, questo non comporterebbe la conseguenza dell’irricevibilità della domanda, ma semplicemente l’onere a carico dell'amministrazione procedente, di chiedere all’interessato la regolarizzazione. Che, in questo caso, sarebbe possibile anche mediante invio anche via telefax di una nuova fotocopia corredata della sottoscrizione.

E a proposito di trasmissione di certificazioni per via telematica, la risoluzione ricorda che essa è ammissibile ai sensi dell’articolo 3, comma 11 della legge n. 127/97, nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 59/97 (la cosiddetta Bassanini uno), scaturito nel decreto del presidente della repubblica n. 513/97.

Si tratta del regolamento sulla firma digitale e sulle modalità di redazione a autenticazione dei documenti informatici. La trasmissione di documenti relativi a procedure di gara, pertanto, a giudizio dei tecnici della funzione pubblica può avvenire con strumenti telematici solo se si rispettino le disposizioni di cui al citato decreto del presidente della repubblica n. 513/97.