Italia Oggi, 31.3.00

L’eventuale modifica dello statuto o del regolamento non condiziona l’operatività delle azioni di sfoltimento degli enti inutili.

SOPPRESSIONE COMMISSIONI, DECIDONO GIUNTA O CONSIGLIO

di Riccardo Carpino

E’ il consiglio o la giunta a decidere sulla soppressione delle commissioni; l'eventuale modifica dello statuto e del regolamento non condiziona l'operatività della soppressione che è efficace da subito. La questione prende le mosse dalla ormai nota disposizione della legge finanziaria del 1997 n. 449 e precisamente da!l'art.41 che ha previsto un sistema nuovo nella pubblica amministrazione per fronteggiare la pletora di commissioni e collegi che, spesso, vengono insediate per snellire ma in qualche caso anche complicare l'azione dell'amministrazione.

Con un meccanismo nuovo infatti la legge ha previsto che gli organi di direzione politica devono individuare, entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio fìnanziario, gli organi collegiali, comitati, commissioni, consigli, che svolgono funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali; tutti gli altri organi collegiali che non rientrano nell'individuazione annuale da parte dell'organo di direzione politica sono abrogati ope legis e le loro funzioni transitano in capo all'ufficio dell'amministrazione che si occupa della materia.

La motivazione per la soppressione, come ha già messo in rilievo la giurisprudenza, non sarà necessaria perché rappresenta un atto dovuto; essa occorre invece per il suo mantenimento considerato che il mantenimento è una eccezione alla regola. L'applicazione di questa disposizione ha già dato in questi due anni dei problemi applicativi; per esempio la giurisprudenza (Tar Calabria n. 48/1999), ha ritenuto che la commissione edilizia rientri nel novero degli organismi che possono essere soppressi; e ciò tra l'altro perché lo stesso regolamento cui compete la sua disciplina potrebbe, per usare le parole del Tar, ridurla a "fantasma", ovvero non prevederla affatto.

Per converso la commissione elettorale comunale, ad avviso del ministero dell'interno (nota n. 15900/641/1-bis/legge 142 del 22/7/99) non può essere soppressa in quanto destinata a disciplinare una materia, quale è quella elettorale, che è regolata da una normativa speciale e che è rimasta allo stato anche alla luce della legge n. 59/97 sul decentramento delle funzioni e dei compiti dallo stato agli enti locali.

Ma comunque, indipendentemente dalle differenti interpretazioni che l'applicazione della norma comporta, vi è un dato di fatto che emerge che riguarda l'individuazione dell'organo di direzione politica, così come recita la norma, competente a individuare gli organi da mantenere in vita e quelli da sopprimere. I problemi peraltro nel mondo degli enti locali sono anche determinati dalla impostazione della disposizione della legge finanziaria che, tarata per un'applicazione a tutte le pubbliche amministrazioni, trova difficoltà a essere applicata ai comuni e alle province per la specificità della loro organizzazione.

L'ORGANO COMPETENTE

La questione coinvolge in sostanza il ruolo del consiglio, da un lato, e il ruolo del sindaco, dall'altro e i loro rapporti.

A questo proposito occorre però fare un passo indietro. La costituzione degli organi collegiali, delle commissioni, dei gruppi di lavoro nell'organizzazione degli enti locali può trovare il proprio fondamento in diversi atti che provengono, di norma, dal consiglio come anche dalla giunta.

Il consiglio infatti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, potrà dar vita a commissioni, a collegi nell'ambito dei quali organizzare la propria attività; e ciò potrà avvenire sia con semplici delibere come anche con espresse previsioni da inserire nello statuto. Lo stesso avviene per quanto attiene la giunta che potrà provvedere, per esempio, in sede di regolamento degli uffici e dei servizi a introdurre degli organismi collegiali.

Quello che emerge in questo contesto è che sarà assolutamente residuale un'attività del sindaco, come organo monocratico, volta a organizzare, per il tramite delle commissioni, l'azione dell'ente locale.

Se quindi quanto sin qui detto è corretto allora l'organo di direzione politica che dovrà procedere all'individuazione annuale circa gli organi da sopprimere o da mantenere non potrà essere che lo stesso che provvede a istituirli; e quindi sarà il consiglio come la giunta come infine, in via residuale, il sindaco a seconda delle differenti ipotesi di organi costituiti.

E ciò per conservare una sorta di equilibrio nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale la cui realizzazione fa si che ciascun organo deliberi sugli organismi che ha provveduto ad istituire senza interferenze dell'uno nei confronti dell’altro.

LE MODIFICHE ALLO STATUTO

Tutto ciò comunque non incide sull'applicazione della norma che non incide sulle necessarie modifiche statutarie che interverranno, ex post.

Ossia la soppressione di una determinata commissione in sede di rilevazione annuale, originariamente prevista dal regolamento del consiglio comunale o dallo statuto, adottata con delibera del consiglio medesimo comporta che l'organo collegiale dal mese successivo sia soppresso, in conformità a quanto dispone la legge finanziaria. E quindi comporta, in forza dell'automatismo introdotto dalla legge 449/97, che la commissione non operi più anche se prevista dallo statuto o dal regolamento. Si ha quindi per questa via una modifica, anche se surrettizia, allo strumento statutario o regolamentare senza che ciò avvenga espressamente e con le necessarie maggioranze; e ciò non può che suscitare dubbi anche se appare questo l'effetto voluto dalla legge 449/97 improntata a una celere realizzazione dei risparmi di spesa, poco conciliabile con i tempi lunghi necessari per le modifiche statutarie.

In sostanza per tale via si avrà la modifica dello statuto mediante una delibera approvata senza le maggioranze qualificate previste dall'articolo 4 della legge n. 142/90 di riforma delle autonomie locali.

Ciò comunque non esclude che lo statuto o il regolamento andranno aggiornati in quanto recano disposizioni non più vigenti in forza della delibera di soppressione adottata dal consiglio; un aggiornamento rivolto a fare "ordine" nel testo normativo dell'ente locale ma che non condiziona l'operatività della soppressione.