Il Sole 24 ore

Lunedì 26 Febbraio 2001 - N. 56 - PAGINA 21

Fisco - Dm delle Finanze solleva le amministrazioni dall'onere

Atti: le spese di notifica a carico dei contribuenti

Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni emanati dagli enti locali sono a carico dei destinatari degli atti stessi.

Un decreto del ministero delle Finanze dell'8 gennaio 2001 stabilisce che, a fronte dell'onerosità del servizio, soltanto per determinati atti è possibile richiedere al contribuente parte del costo sostenuto dall'amministrazione, stabilito in misura fissa e forfetaria, onde evitare che a notifica avvenuta possano essere addebitati allo stesso costi aggiuntivi.

Tale previsione opera riguardo agli atti notificati a decorrere dal 26 gennaio 2001, data di pubblicazione

del decreto nella Gazzetta fficiale.

Il ministero delle Finanze (circolare n. 11 del 31 gennaio 2001) ha affermato che la finalità del decreto è quella non soltanto di fare chiarezza sulla questione concernente il recupero delle spese di notifica, ma di rendere più semplice il principio di ripetibilità.

Nello spirito dello Statuto dei diritti del contribuente sono stati esclusi gli addebiti dei costi per alcune categorie di atti.

L'articolo 6 dello statuto prevede che l'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Sia la comunicazione che la notificazione devono garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

Disposizione fondamentale in tema di notifica degli atti tributari è quella contenuta nell'articolo 60 del Dpr n. 600 del 1973, il quale prevede che devono essere osservate le norme del codice di procedura civile (articolo 137 e seguenti), con i dovuti adattamenti.

La comunicazione è una forma più semplice o attenuata di notifica degli atti per la quale la legge, in virtù del principio della libertà delle forme, non prevede adempimenti tassativi e inderogabili.

Non a caso l'articolo 6 dello Statuto ne ribadisce la distinzione, dettando delle regole ad hoc per il procedimento di comunicazione e confermando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'articolo 3 del citato decreto ministeriale esclude espressamente che possano essere richieste al contribuente le spese di notifica riguardanti la comunicazione di qualsiasi atto o le spese per la notifica delle richieste istruttorie e degli atti dovuti, emanati su richiesta.

Riguardo alla comunicazione l'esclusione è giustificata dal fatto che con tale attività si tende a dare attuazione al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, per tutte le attività cosiddette partecipative, sia se attuate con il mezzo della comunicazione che della notificazione, con le quali viene richiesta al contribuente una collaborazione, considerato che non sono comunque finalizzate a un interesse esclusivo del destinatario, o addirittura sono estranee al destinatario stesso, è esclusa qualsiasi forma di ripetibilità delle spese.

SERGIO TROVATO