ITALIA OGGI 10.10.00

 

Per la Corte dei conti sussiste il danno erariale

Notifiche tardive. risponde il messo

DI GIANFRANCO DI !UGO

Il messo comunale risponde del danno erariale causato allo stato in conseguenza del ritardo nella notifica al contribuente dell'avviso di accertamento emesso dall'amministrazione finanziaria. Lo ha stabilito la sezione piemontese della Corte dei conti, nella sentenza n.1444 del 13 settembre 2000 (pubblicata sul sito www.giust.it).

Nel caso di specie l'ufficio imposte dirette di Alba aveva dovuto annullare, in via di autotutela, un atto di accertamento, a causa del ricorso avanzato dal destinatario, che aveva eccepito la tardività della relativa notificazione.

La procura regionale aveva allora citato in giudizio il messo del comune cui spettava effettuare la notifica, chiedendo che questi venisse condannato per una somma pari alla maggiore imposta accertata a carico del contribuente.

Questi si era costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, e sottolineando come fra il messo comunale e l'amministrazione finanziaria non ricorra nessun rapporto di servizio (a tal fine aveva allegato copiosa giurisprudenza della Cassazione, relativa a casi di. responsabilità diretta del comune, per fatti del messo comunale, nei confronti dell'ente finanziario).

I giudici contabili hanno invece affermato la propria giurisdizione, affermando che, anche in mancanza del rapporto di pubblico impiego, la Corte può conoscere della responsabilità per il danno arrecato alla p.a.

Fra il messo comunale e l'amministrazione finanziaria sussiste infatti un rapporto di servizio.

L'art. 60 del dpr 600/73 dispone che "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente...è eseguito dai messi comunali". Costoro sono quindi parte del procedimento di accertamento delle imposte, di competenza dell'amministrazione finanziaria, la quale si avvale degli stessi, creando così un rapporto di dipendenza funzionale.

La Corte ha poi fatto notare come, per effetto dell'art. 3 della legge 639/96, essa sia chiamata a giudicare sulla responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti anche nei casi in cui il danno sia stato causato da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

Né i giudici hanno preso in considerazione la giurisprudenza della Cassazione richiamata dal convenuto, in quanto riguardante casi in cui l'amministrazione finanziaria aveva chiamato in causa direttamente il comune.