ITALIA OGGI – 1.2.01

Una circolare dell’Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze spiega il recupero delle spese

Atti amministrativi, notifiche gratis

Il contribuente paga solo avvisi di accertamento e sanzioni

Di Sandro Zuliani

Solo le spese di notifica degli atti impositivi, quali avvisi di accertamento e provvedimenti sanzionatori, devono essere addebitate ai destinatari.

Gli uffici finanziari, pertanto, non possono pretendere nulla per la notifica di atti amministrativi emanati su richiesta di parte, come i provvedimenti di autotutela, né per l'invio di comunicazioni.

L'entità delle spese ripetibili, di 6.000 o 10.000 lire a seconda delle modalità della notifica, è prefissata in modo forfettario e non è suscettibile di adeguamento in ragione dell'effettivo costo del servizio.

Sono due precisazioni della circolare n.11, emanata ieri dall'agenzia delle entrate per illustrare le disposizioni contenute nel decreto firmato dal ministro delle finanze 1'8 gennaio scorso e pubblicato nella G. U. del 26/1, concernente le modalità di recupero delle spese di notifica ripetibili ai sensi di legge.

Decreto venuto alla luce dopo venticinque anni dall'emanazione della norma che lo prevedeva (articolo 4 della legge n. 249/76), essendo stata ravvisata ora l'opportunità di adottare il provvedimento "nello spirito dello statuto dei diritti del contribuente e dei principi di trasparenza, correttezza ed equità".

Dopo un rapido accenno alla normativa in materia, la circolare passa al commento del provvedimento, che all'articolo 1 delimita il campo delle spese ripetibili relativamente alla notifica degli "atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni", mentre all'articolo 3 esclude esplicitamente il rimborso delle spese relative:

1- alla notifica di atti istruttori e atti amministrativi alla cui emanazione (amministrazione è tenuta su richiesta

2 - all'invio di qualsiasi atto mediate comunicazione.

Spese non recuperabili.

Riguardo alle due categorie escluse dalla ripetizione delle spese, l’amministrazione osserva che l'elemento comune a entrambe sta nel fatto che le sottostanti attività partecipative, comunque estrinsecate, assolvono a una funzione essenzialmente collaborativa, coinvolgendo interessi non esclusivi del destinatario, se non addirittura estranei al medesimo.

Per individuare gli atti alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta, chiarisce la circolare, occorre ricollegarsi al principio di necessità, in base al quale l'attività di produzione degli atti deve obbligatoriamente svolgersi qualora sussista l'interesse della parte istante.

Rientrano in questo schema, per esempio, gli atti diretti alla rimozione di provvedimenti che incidono negativamente sui diritti del contribuente, come l'annullamento di un avviso di accertamento, la rimozione di dinieghi di agevolazioni o rimborsi.

Quanto agli atti istruttori, la circolare richiama a titolo esemplificativo quelli relativi all'esercizio dei poteri dell'articolo 32 del dpr 600/73.

Entità delle spese recuperabili.

La circolare spiega che, in un'ottica di semplificazione, l'importo delle spese da addebitare ai destinatari è stato stabilito non in rapporto al costo del servizio, ma nelle seguenti misure forfettarie:

- L. 6.000, pari a 3,10 euro, per la notifica di atti mediante invio di raccomandata a.r.

In questo modo si evita il rischio di trattamenti diversificati in ragione delle modalità di notifica prescelte e si snelliscono gli adempimenti degli uffici, i quali non sono costretti, a notifica eseguita, a rideterminare il relativo costo su base effettiva e a modificare nel senso conseguente la richiesta al destinatario.

Le somme forfettariamente stabilite comprendono quindi tutte le spese connesse alla notifica, per cui, all'infuori degli eventuali interessi, null'altro va richiesto, a tale titolo, al contribuente.

Modalità di recupero.

Al riguardo il decreto non dispone nulla, per cui trovano ingresso le ordinarie disposizioni in materia di versamenti spontanei e di riscossione a mezzo ruolo.

Il pagamento spontaneo può avvenire, secondo il tributo cui si riferisce la pretesa, con il modello F24 oppure con 1723.

Nel primo caso (spese di notifica in materia di ii.dd., Iva e imposta sugli intrattenimenti), il codice tributo da utilizzare è 9400; la circolare precisa inoltre, forse in modo superfluo dato che il pagamento delle spese di notifica avviene nel contesto del pagamento di tutte le somme richieste con fatto, che nella delega occorre riportare il codice ufficio e il codice atto, nonché fanno di riferimento, che è quello cui si riferisce il versamento (es. periodo d'imposta accertato o cui si riferisce la violazione).

Nel caso dell'utilizzo del modello F23 (es. imposta di registro), il codice tributo delle spese di notifica è 806T; anche in questo caso si dovranno indicare il codice ufficio o ente e gli estremi dell'atto.

Per la riscossione coattiva valgono le disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, anche per le somme dovute a titolo di interessi legali, da calcolare con maturazione giornaliera.

La circolare chiarisce, infine, che la natura corrispettiva delle spese di notifica esclude l’applicabilità del dpr n. 129/99, concernente l’abbandono dei crediti di importo massimo di 32.000 lire relativi ai periodi fino al 1997.

La precisazione lascia perplessi, poiché sottende che l'amministrazione dovrebbe proseguire antieconomiche procedure coattive per recuperare 6.000 o 10.000 lire, abbandonando il residuo credito fino a 32.000.