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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 4 ottobre 2000 n. 4413
- Pres. Coraggio, Est. Pagano - Comune di Meta (Avv. Pinto) c. Regione Campania (Avv. Colosimo) e CO.RE.CO. Campania (n.c.).Comune e Provincia - Statuto - Previsione del numero degli assessori - Indicazione di un numero "assoluto" - Necessità - Previsione solo di un numero minimo ed un numero massimo - Illegittimità.
Nello statuto comunale non può essere previsto un numero variabile di assessori, atteso che l’art. 33, 1°comma, della L. 142/1990 e la norma sostanzialmente analoga contenuta nell’art. 47, 1°c., dlgs. 18.8.2000 n. 267 fanno riferimento ad "un" numero stabilito, escludendo quindi indicazioni statutarie oscillanti.
Registro Ordinanze: 4413/2000
Registro Generale: 9623/2000
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
- NAPOLIPRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
ANGELO SCAFURI Cons.
ALESSANDRO PAGANO Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 04 Ottobre 2000
Visti gli arti. 19 e 21., u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 9623/2000 proposto da:
COMUNE DI META
rappresentato e difeso da:
PINTO FERDINANDO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEI MILLE N. 16 (STUDIO BRANCA)
presso
PINTO FERDINANDO
contro
REGIONE CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
COLOSIMO SALVATORE
con domicilio eletto in NAPOLI
CO.RE.CO. CAMPANIA
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del verbale n. 62 del 4.8.2000
visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: REGIONE CAMPANIA
Udito Il relatore Consumatori. ALESSANDRO PAGANO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
RITENUTO che il ricorso non appare fondato;
CONSIDERATO che l’artt. 33, 1°c., L. 142/1990 fa riferimento ad "un" numero stabilito, escludendo quindi indicazioni statutarie oscillanti;
CHE analoga formulazione è contenuta nell’art. 47, 1°c., dlgs. 18.8.2000 n. 267;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI, 04 Ottobre 2000
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL SEGRETARIO