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TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Ordinanza 4 ottobre 2000 n. 4413 - Pres. Coraggio, Est. Pagano - Comune di Meta (Avv. Pinto) c. Regione Campania (Avv. Colosimo) e CO.RE.CO. Campania (n.c.).

Comune e Provincia - Statuto - Previsione del numero degli assessori - Indicazione di un numero "assoluto" - Necessità - Previsione solo di un numero minimo ed un numero massimo - Illegittimità.

Nello statuto comunale non può essere previsto un numero variabile di assessori, atteso che l’art. 33, 1°comma, della L. 142/1990 e la norma sostanzialmente analoga contenuta nell’art. 47, 1°c., dlgs. 18.8.2000 n. 267 fanno riferimento ad "un" numero stabilito, escludendo quindi indicazioni statutarie oscillanti.

Registro Ordinanze: 4413/2000

Registro Generale: 9623/2000

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

ANGELO SCAFURI Cons.

ALESSANDRO PAGANO Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 04 Ottobre 2000

Visti gli arti. 19 e 21., u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 9623/2000 proposto da:

COMUNE DI META

rappresentato e difeso da:

PINTO FERDINANDO

con domicilio eletto in NAPOLI

VIA DEI MILLE N. 16 (STUDIO BRANCA)

presso

PINTO FERDINANDO

contro

REGIONE CAMPANIA

rappresentato e difeso da:

COLOSIMO SALVATORE

con domicilio eletto in NAPOLI

CO.RE.CO. CAMPANIA

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione del verbale n. 62 del 4.8.2000

visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: REGIONE CAMPANIA

Udito Il relatore Consumatori. ALESSANDRO PAGANO

Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;

RITENUTO che il ricorso non appare fondato;

CONSIDERATO che l’artt. 33, 1°c., L. 142/1990 fa riferimento ad "un" numero stabilito, escludendo quindi indicazioni statutarie oscillanti;

CHE analoga formulazione è contenuta nell’art. 47, 1°c., dlgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, 04 Ottobre 2000

IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL SEGRETARIO

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