IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ

GIURISPRUDENZA

Una sentenza della Corte dei conti sui ritardi ingiustificati

Dopo l’occupazione d’urgenza va fatta subito l'espropriazione

La mancata trasformazione, con la dovuta tempestività, di un'occupazione 'urgenza di un terreno nell'espropriazione dello stesso da parte di un Comune può comportare l'obbligo degli amministratori o dei funzionari dell'ente locale di risarcire i maggiori oneri sopportati dalle finanze comunali.

Maggiori oneri sopportati per effetto delle spese di giustizia e degli interessi legali che l'ente è stato costretto a pagare al proprietario del terreno in relazione all'ingiustificato protrarsi dell'occupazione, a seguito della sentenza di condanna del Tribunale a cui il proprietario stesso si sia rivolto (a nulla rilevando le incertezze sulla determinazione dell'indennità di espropriazione o le eventuali difficoltà finanziarie in cui versavano le casse comunali).

Il principio, già affermato in altre occasioni dalla giurisprudenza del giudice contabile, è stato ribadito da una recente sentenza della sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, che nel giudicare gli amministratori di un Comune campano convenuti in giudizio dalla Procura regionale della stessa Corte per il danno conseguente ai maggiori oneri sopportati dalle finanze comunali in relazione all'espropriazione di un terreno, ha affermato che "in caso d'occupazione d'urgenza non seguita da tempestiva procedura di esproprio, sussiste la responsabilità degli amministratori o dei funzionari del Comune, in relazione alle loro specifiche competenze al riguardo, per i danni provocati alle finanze comunali a seguito della sentenza di condanna dell'ente locale da parte del Tribunale, e pari alle

spese di giustizia e agli interessi legali corrisposti per il

ritardo con cui si sia pervenuti all'espropriazione".

"Né, a fronte di un'assoluta inerzia degli amministratori e dei funzionari competenti -hanno affermato ancora i giudici - possono costituire esimenti la non definitività del danno per la pendenza del ricorso in Cassazione, o il fatto che gli amministratori erano, nelle more del procedimento espropriativo, cessati dalla carica, o le difficoltà finanziarie del Comune, o l'incertezza sull'indennità di esproprio determinata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, o, infine, la natura compensativa degli interessi" (si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Campania, n. 25/Resp. del 17 aprile 2000).

La sentenza è sicuramente

condivisibile sia nella sua statuizione principale, perché un ente locale non può procedere all'occupazione d'urgenza di un terreno senza proseguire, poi, con la dovuta tempestività nel procedimento di espropriazione dello stesso e nella conseguente liquidazione della relativa indennità a favore del proprietario espropriato, sia nella motivazione dell'irrilevanza delle ragioni addotte dagli amministratori e funzionari convenuti in giudizio, in quanto la pendenza del ricorso in Cassazione, l'avvenuta cessazione dalla carica, le difficoltà finanziarie del Comune o l'incertezza sull'indennità di esproprio determinata dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, avrebbero potuto giustificare solo un ragionevole ritardo nella definizione delle procedure, compatibile con i tempi necessari per i vari adempimen

ti burocratici richiesti, ma non un'assoluta inerzia una volta che si sia proceduto all'occupazione d'urgenza, essendo, in tal caso, il comportamento dell'amministrazione assolutamente arbitrario e vessatorio delle ragioni del proprietario del terreno.

In definitiva, dalla pronuncia della sezione campana della Corte dei conti sembra potersi trarre la conclusione che procedere con la dovuta tempestività a soddisfare le ragioni dei cittadini, da parte degli amministratori e funzionari delle amministrazioni pubbliche, senza abusare della posizione di supremazia in cui solitamente opera la pubblica amministrazione, serve non solo a dare segno di efficienza e di buona amministrazione, ma serve anche a evitare il rischio di dover risarcire i i maggiori oneri derivanti da in

giustificati, colpevoli ritardi.

TOMMASO MIELE

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