ITALIA Oggi 30.6.00

Occupazioni urgenti, poteri ai dirigenti e non al sindaco

DI ALBERTO Barbiero E MATILDE Esposito

Il sindaco non è l'organo competente all'adozione del decreto di occupazione di urgenza, in quanto l’adozione di tale provvedimento è senza dubbio attribuibile al dirigente sulla base di quanto stabilito dal principio fondamentale di separazione tra organi politici e livello burocratico-amministrativo.

La sez. V del Tar Campania di Napoli, con sentenza n. 776 del 17 marzo 2000 (pubblicata nella rivista telematica Inca Giuridica, al sito www.insa-italia.com), ha sancito chiaramente tale distinzione di competenze. La pronunzia è stata sviluppata in relazione ad un ricorso avverso un decreto di occupazione d'urgenza adottato dal commissario straordinario di un comune della Campania (Scisciano) nel settembre 1998, accogliendo il rilievo per cui il sindaco (nel caso il suo "sostituto>>. ossia il commissario) è organo incompetente all'emissione del particolare provvedimento, dovendosi invece rimettere l'attribuzione al dirigente competente. L'organo di giustizia amministrativa si è espresso in tal senso affermando anzitutto che la competenza del livello burocratico-amministrativo in luogo di quella del livello politico costituisce un principio fondamentale dell'attuale legislazione, con riferimento specifico alla disciplina degli enti locali (rafforzando tale valutazione con il richiamo dell'applicabilità delle previsioni del dlgs n. 29/1993).

Sotto altro profilo il Tar ha peraltro prodotto un'ulteriore analisi esegetica del quadro normativo, sostenendo che in relazione alla definizione generale del quadro di competenze (dettato dal medesimo decreto nel senso che ai dirigenti è demandata l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno) non possono richiamarsi precedenti normative che abbiano disciplinato differentemente la competenza in materia, anche a livello regionale (nel caso specifico la legge regionale della Campania n. 51/1978).

A fronte di quanto previsto dall'art. 45 del dlgs n. 80/1998, che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, eventuali disposizioni confliggenti, anche determinate dalla normativa regionale specifica, non sono più applicabili. La sentenza, che si pone nel solco di simili interpretazioni rese da altri tribunali amministrativi regionali (un caso simile era intervenuto nel 1998 il Tar Lombardia), riafferma in modo netto il rilievo delle attribuzioni dirigenziali con riferimento implicito a quanto previsto dall'art. 51 della legge n. 142/1990 (innovato dalla legge n. i 127/1997 e dalla legge n. 191/1998) e con rimando esplicito all'art. 45 del dlgs n. 80/1998, affermando l’applicabilità dei principi generali definiti dal dlgs n. 29/1993 al sistema degli enti locali.