Italia Oggi, 23 marzo 01

E' pubblica l'opera realizzata in concessione

DI MONICA COCCO

L'opera costruita da un privato per essere destinata a un pubblico servizio è opera pubblica anche durante il periodo della concessione.

Con la sentenza n.1514 del 15/3/2001 (sul sito www.dirittoegiustizia.it) il Consiglio di stato stabilisce, quindi, che il carattere pubblicistico non deve necessariamente esistere ab origine.

La conseguenza del principio è che queste opere, pur dovendo passare in mano pubblica solo in un momento successivo, devono essere aggiudicate tramite gara.

Nella fattispecie, il Coreco Puglia aveva ritenuto illegittima una delibera del comune di Bari di concessione di alcuni suoli avente a oggetto la realizzazione e gestione di impianti sportivi a causa del mancato, preventivo esperimento della gara.

La società a favore della quale è stata disposta la concessione ha presentato un ricorso al Tar, poi respinto sulla base del fatto che, ai fini della concessione edilizia su quei suoli, una delibera comunale aveva previsto una pluralità di domande e che la scelta della società ricorrente era dovuta alla mancanza di altre richieste, proprio perché non era stata bandita alcuna gara.

In tal modo, secondo i giudici di prime cure, non si è osservata una procedura concorsuale di tipo comparativo.

Il Consiglio di stato si è allineato al Tar, osservando che "la concessione di suolo comunale dietro pagamento di un canone per la realizzazione di impianti sportivi (...) per soddisfare le esigenze degli abitanti di quartiere (...) appare di natura mista".

Perciò, anche se il diritto di proprietà da parte del comune è condizionato allo scadere dei 99 anni stabiliti nella concessione, l’opera può ritenersi pubblica e sussiste, pertanto, la necessità di gara.