ITALIA OGGI – 14 LUGLIO 2000

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tar Campania Napoli sez. 1, sent. 1960 del 9 giugno 2000.

Il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti imponendo prestazioni economiche.

II sindaco non può emanare ordinanze contingibili e urgenti fronteggiando situazioni di pericolo e di emergenza imponendo prestazioni economiche a carico di soggetti non responsabili della situazione stessa.

Infatti l'art. 38 legge 142/90 consente indubbiamente che, di fronte alla necessità di interventi improcrastinabili, possano imporsi al privato destinatario del provvedimento contingibile e urgente obblighi di fare o di non fare a contenuto patrimoniale anche di notevole entità, nei limiti imposti dalla rimozione dello stato di pericolo e avendo cura di contenere per quanto possibile il sacrificio richiesto.

Tuttavia, detto potere deve ritenersi sussistente o quando il provvedimento venga emesso nei confronti del soggetto responsabile dello stato di pericolo che minaccia il pubblico interesse (Cons. stato, 8/10/1996, n. 1100) o quando venga emesso nei confronti del soggetto che per la sua posizione, per esempio quale proprietario, è dall'ordinamento reso garante rispetto ai possibili pregiudizi che i suoi beni possano cagionare ai terzi (cfr. articoli 2053, 2052 e 2051 c.c.). In tali casi, infatti, il sacrificio economico imposto trova fondamento in precise norme o comunque negli istituti e nei principi regolanti la responsabilità giuridica..

Ma tutto questo non può valere quando il potere di ordinanza venga esercitato a carico di soggetti del tutto estranei alla genesi del pericolo che si intende fronteggiare e il cui sacrificio economico, oltre a non poter essere riversato su terzi, non può trarre giustificazione da alcuna norma o principio giuridico.

In tale situazione, il provvedimento d'urgenza, che nell'incidere sulla libertà del soggetto legittimamente, per essere egli in grado di fronteggiare efficacemente lo stato di pericolo in atto o di evitarne l'insorgenza, impone anche un sensibile sacrificio economico, si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico al cui rispetto resta subordinato il corretto esercizio del potere straordinario di cui al ripetuto articolo 38.

Nei suoi profili economici, invero, un provvedimento di tale contenuto si traduce in una prestazione patrimoniale imposta senza la base legislativa prescritta dall'articolo 23 Cost. e senza possibilità di ritenere l’imposizione possibile facendosi riferimento alla disciplina delle espropriazioni, contemplata quale limite alla proprietà privata (art. 42 Cost.), ma non alle attività di impresa (artt. 41 e 43 Cost.) e comunque prevedente un regime indennitario ancorato al giusto prezzo, come ai principi dell'istituto quale tratteggiata dai ripetuti interventi normativi e della Consulta.

a cura

di Ugo Di Benedetto