IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ 5.2.01

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA • Il Consiglio di Stato sul dovere di obbedienza dei dirigenti

Ordini palesemente illegittimi: disciplina nei nuovi regolamenti

DI VITTORIO ITALIA

 

Il Comandante del Corpo dei Vigili urbani di un Comune, su richiesta di un assessore, ha disposto l'utilizzo del carro-gru comunale, al fine .di recuperare la vettura personale dell'assessore: aveva il dovere di ottemperare a questa richiesta o doveva invece rifiutarsi di eseguirla?

Il giudice amministrativo, sia in primo grado (Tar Marche, 4 luglio 1996, n. 310) che in appello (Consiglio di Stato, V, 13 novembre 2000, n. 6100), ha ritenuto che il Comandante non era tenuto a eseguire tale richiesta, perché si trattava di un ordine palesemente illegittimo. Il Comandante si era quindi comportato con grave negligenza, e questo comportamento "rientrava tra i fatti disciplinarmente sanzionabili".

Le decisioni del giudice amministrativo - basate sulle norme vigenti nel tempo in cui si è svolto il fatto - sono esatte, ma riguardano una materia complessa, con problemi che sono ancora aperti.

In primo luogo, i limiti al dovere di obbedienza dell'impiegato sono previsti nell'articolo 17 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (Dpr n. 3/57), che afferma: "L'impiegato al quale (...) venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale".

Ma la formula: "palesemente illegittimo" non è precisa. Infatti, vi possono essere alcune ipotesi (come quella delle sentenze citate) in cui l'illegittimità dell'ordine è palese, anzi è grande come una cattedrale.

Ma possono presentarsi molte altre ipotesi, in cui l'illegittimità dell'ordine non è così evidente, e può far sorgere dei dubbi.

In tal caso, come deve comportarsi l’impiegato?

L'interpretazione rigorosa della norma dovrebbe condurre alla soluzione che, se l'illegittimità non è palese, l'impiegato ha il dovere di eseguire l'ordine. Tale interpretazione, pur essendo formalmente rigorosa, non appare persuasiva.

In secondo luogo, per quanto riguarda la delicata materia disciplinare, vi sono ora regole nuove, che possono essere precisate da parte degli stessi enti locali.

Infatti, l’articolo 51, comma 9 (che rinviava alle norme per gli impiegati civili dello Stato) e 10 (che prevedeva la Commissione di disciplina), è stato abrogato dall'articolo 38 del Dlgs 546/93 "a far data dalla stipulazione del contratto collettivo".

In altri termini, la materia disciplinare avrebbe dovuto essere regolata non più dalle leggi, ma - sulla base dei principi stabiliti dal Dlgs 29/93 - dal contratto collettivo.

Peraltro, il contratto collettivo Regioni e autonomie locali 1998-2001 (sia quello della dirigenza, sia quello dell'area non dirigente) prevede varie disposizioni in vantaggio degli impiegati, ma non stabilisce nulla sui limiti al dovere di obbedienza e sulla responsabilità disciplinare.

Il punto sul quale si deve ora fermare l'attenzione è costituito dall'articolo 7 del Testo unico degli enti locali, nel senso che la materia disciplinare può essere stabilita o nel Regolamento degli uffici e dei servizi o nel Regolamento del personale, e risulta che vi sono alcuni regolamenti che, trattando la materia disciplinare, richiamano ancora la vecchia formula: < ordine palesemente illegittimo".

Appare quindi necessario che, in occasione della revisione dei regolamenti, questo aspetto sia precisato, con un richiamo all'articolo 1 della legge 241/90, e quindi con un esplicito riferimento, oltre che alla legittimità, anche alla trasparenza, all'efficacia e all'economicità dell'azione amministrativa, che deve in ogni caso essere rivolta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

In tal modo, in caso di ragionevole dubbio sulla legittimità, trasparenza, dell'ordine che gli è stato impartito, l' impiegato può non ubbidire. Egli dovrà naturalmente segnalare il problema al dirigente o al sindaco, ma tutto ciò non deve esporlo, in alcun modo, a sanzioni disciplinari.