LA GIUNTA COMUNALE

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

PREMESSO che l’art.96 del T.U.EE.LL dispone che "al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia."

CONSIDERATO che la finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi;

RILEVATO CHE sono attualmente presenti i seguenti organismi collegiali nominati dalla Giunta Comunale (dal Consiglio Comunale):

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PROCEDUTOSI ad una rigorosa valutazione delle reali necessità degli organismi collegiali sopra elencati;

 

RITENUTO di individuare quali indispensabili quelli che tali appaiono in ordine alle attuali necessità del Comune, dando atto comunque che gli stessi non hanno riflessi negativi sul bilancio comunale

VISTO l'unito parere, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del T.U.E.L;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

 

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE i seguenti organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune:

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2) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.EE.LL.