IL SOLE 24 ORE 29.1.2001

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA , Sentenza della Corte dei conti sulle competenze degli uffici

Il pagamento senza controllo costa caro a chi vista le fatture

Disporre il pagamento dei lavori senza avere previamente controllato l'effettiva esecuzione dei lavori stessi può comportare l'obbligo del funzionario del Comune tenuto a tale accertamento di risarcire le somme indebitamente pagate dall'ente locale, essendo lo stesso tenuto a verificare, prima di procedere alla liquidazione della spesa, l'effettiva ed esatta esecuzione dei lavori commissionati.

Nessuna colpa è invece ravvisabile negli amministratori che in buona fede abbiano deliberato il pagamento stesso sulla base delle fatture vistate dal funzionario comunale incaricato dell'istruttoria della pratica.

È’ quanto affermato in una recente sentenza dalla Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Sicilia della Corte dei conti, che, chiamata a giudicare gli amministratori di un Comune e il funzionario competente per l'istruttoria della pratica per il danno subito dalle finanze comunali per effetto dell'in debito pagamento dei lavori di recupero di zone boschive non eseguiti dalla ditta alla quale erano stati appaltati, ha affermato che "non può non essere ravvisata una evidente violazione dei doveri d'ufficio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità, nel comportamento di un funzionario comunale che, incaricato dell'istruttoria della pratica di pagamento di lavori di riforestazione di zone boschive incendiate, abbia apposto il visto di pagamento in favore dell'appaltatore senza avere previamente accertato l'effettivo svolgimento e il compimento dei lavori in questione, poi risultata in larga parte ineseguiti, in tal modo cagionando un corrispondente danno ingiusto in pregiudizio dell'ente locale", affermando, per contro, che "non emerge alcuna colpa grave nel comportamento degli amministratori comunali per avere deliberato il pagamento dei lavori stessi con previo accertamento diretto dello stato dei luoghi, ma sulla base delle fatture vistate dal funzionario comunale incaricato dell'istruttoria della pratica di pagamento in questione" (si veda Corte dei conti, sezione giurisdizionale Regione Sicilia, sezione d'appello, n. 127 del 25 settembre 2000).

La sentenza, sicuramente condivisibile in quanto in linea con il principio della separazione delle funzioni fra organi di governo e organi di gestione, appare significativa soprattutto perché, al di là della fattispecie considerata, ribadisce il principio secondo cui la responsabilità amministrativa va accertata con specifico riferimento alle competenze degli organi o degli uffici, e dei relatori obblighi connessi, con la conseguenza che, allorché il danno erariale è riconducibile, come nel caso di specie, a fatti di gestione commissivi o omissivi, rientranti nella competenza degli uffici, la relativa responsabilità va imputata esclusivamente ai dirigenti o ai responsabili degli stessi.

Tale affermazione, che non esclude, peraltro, che allorché, in base al principio del nesso di causalità, il danno subito dalle finanze comunali sia riconducibile ad atti di programmazione o di indirizzo di competenza degli organi di governo, possano essere questi ultimi a rispondere, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge, del relativo risarcimento, è in sintonia con quanto affermato dall'articolo 1, comma 1 ter, della legge 20/94, così come innovato dall'articolo 3 della legge 639/96, il quale, proprio con riferimento alla riconducibilità delle responsabilità alle specifiche competenze stabilite dalla legge, ha affermato una netta distinzione, ai fini della responsabilità amministrativa, fra organi politici e organi burocratici dell'ente locale, stabilendo espressamente che "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati, ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione". .

TOMMASO MIELE