Sentenza della 3° sezione d'appello della Corte dei conti

Pagare tardi i crediti scaduti costa caro agli uffici comunali

 

Il colpevole ritardo nel pagamento di crediti scaduti o nel versamento di contributi previdenziali può costare caro ai responsabili degli uffici degli enti locali competenti per tali adempimenti, potendo gli stessi essere condannati al risarcimento dei maggiori oneri che dal ritardo possono derivare a titolo di penalità di mora o di interessi legali e rivalutazione monetaria.

E’ quanto si rileva dalla sentenza n. 232 del 23 settembre 1999 della Terza sezione centrale d'Appello della Corte dei conti, che ripropone il problema della tempestività della pubblica amniinistrazione nel pagamento dei crediti scaduti, nel versamento di contributi previdenziali, o nell'adempimento, in genere, degli obblighi contrattuali, e delle conseguenze che da eventuali ritardi nel pagamento dei crediti possono derivare nei confronti dei funzionari tenuti a provvedervi.

La Terza sezione d'appello della Corte dei conti, chiamata a giudicare il responsabile di un ufficio finanziario di un Comune che. sebbene più volte sollecitato, non aveva provveduto a versare i contributi previdenziali per il personale dipendente, comportàndo il pagamento di maggiori oneri per le finanze dell'ente locale per penalità di mora o di interessi legali e rivalutazione monetaria, ha affermato che "la persistente inerzia, malgrado ripetuti solleciti, nel versare i contributi previdenziali per il personale di un Comune evidenzia colpa grave da parte del funzionario addetto al reparto di contabilità dell'ente locale, con la conseguenza, che, essendo in re ipsa la violazione dei doveri di servizio nel comportamento di detto funzionario, questi non può non rispondere per il danno corrispondente ai maggiori oneri finanziari dovuti alle penalità di mora e alle maggiorazioni per interessi legali e rivalutazione monetaria, applicate nella circostanza dal Fondo previdenziale".

In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, allorché le pubbliche amministrazioni procedono in ritardo al pagamento dei crediti, fermo restando l'obbligo. da parte delle stesse pubbliche amministrazioni, di corrispondere ali interessi legali e la rivalutazione monetaria a favore del creditore, occorre chiedersi se il ritardo che ha dato luogo al pagamento dei maggiori oneri sia imputabile o meno al colpevole comportamento dei responsabili degli uffici tenuti ad assolvere a tali adempimenti.

E’ indubbio, infatti, che allorché il ritardo sia dovuto non a causa di forza maggiore o a cause oggettive, ma al colpevole comportamento dei responsabili degli uffici, o comunque, degli impiegati tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti per procedere al pagamento dei crediti scaduti con la dovuta tempestività, i maggiori oneri dovuti al ritardo, a titolo di penalità o di interessi legali e rivalutazione monetaria, sono da porre a carico dei soggetti che, in violazione dei loro doveri di servizio, li abbiano determinati con il loro comportamento gravemente negligente.

Sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte dei conti in materia di maggiori oneri dovuti al ritardo nei pagamenti dei crediti scaduti da parte delle amministrazioni pubbliche possono sinteticamente trarsi le seguenti indicazioni:

1 - le amnúnistrazioni pubbliche devono procedere con la massima tempestività, al pari di qualsiasi altro soggetto, al pagamento dei crediti scaduti nei confronti degli aventi diritto, seguendo le procedure previste dalla legge, onde evitare di sopportare maggiori oneri a titolo di penalità, interessi legali o rivalutazione monetaria;

2 - allorché un ritardo si verifica, a meno che non si versi in una ipotesi di forza maggiore, nei confronti del titolare del credito è in ogni caso dovut il pagamento degli oneri accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria), a prescindere dalla imputabilità del ritardo a cause oggettive o soggettive;

3- allorchè il ritardo è imputabile al comportamento gravemente colpevole del responsabile o dell'impiegato dell'ufficio competente a porre in essere gli adempimenti per procedere al pagamento, i maggiori oneri sopportati dalle finanze dell'ente locale vanno risarciti dallo stesso responsabile o impiegato che quei maggiori oneri ha determinato.

TOMMASO MIELE