ITALIA OGGI 25 AGOSTO 2000

Il Testo Unico degli enti locali dispone regole chiare in merito alle attestazioni di natura contabile

AI RESPONSABILI FINANZIARI POTERI DOC

Dai funzionari prima i pareri e poi il visto su impegni di spesa – Nei regolamenti la disciplina dei riscontri sulla regolarità delle delibere

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

 

Regole chiare per i pareri tecnici e contabili sono contenute nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

I pareri del responsabile del servizio finanziario sono richiesti su tutte le proposte di deliberazione che comportano "impegno di spesa o diminuzione di entrata".

Tale parere deve essere espresso "in ordine alla regolarità contabile".

Ed invece, e qui cominciano le novità del Testo unico (approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 4 agosto e ora i n fase di pubblicazione in G.U.), si applicano altre regole per le determinazioni assunte dai dirigenti e/o dai responsabili di uffici c servizi.

Le determinazioni che comportano impegni ili spesa sono trasmesse ai responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".

Risulta quindi molto evidente la duplice distinzione. Sulle deliberazioni si esprime un parere, che peraltro ne costituisce parte integrante; sulle determinazioni si appone un visto, che è però condizione per la esecutività della stessa.

Il Testo unico ha così voluto introdurre una specifica differenza tra il parere ed il visto espressi dal responsabile di ragioneria. Ma lo stesso testo non si spinge oltre, non ci fornisce cioè elementi univoci per potere procedere a dare contenuto concreto a tale distinzione.

La ricostruzione del contenuto delle nuove regole non può quindi che essere operata attraverso una ricostruzione dei principi dettati dallo stesso testo.

Esso ci dice testualmente che la disciplina delle "modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposti i visti di regolarità contabile sulle determinazioni" è rimessa ai regolamenti di contabilità dei singoli enti. Vi è quindi una chiara scelta indicata dal legislatore. Fissare la necessità di una distinzione tra compiti esercitati dal responsabile finanziario in ordine alle proposte di deliberazione compiti svolti rispetto alle determinazioni.

Siamo dinanzi a una scelta di principio, che fa peraltro giustizia della caotica sovrapposizione di termini utilizzata dalla legislazione degli ultimi anni.

Scelta di principio che si pone però come estremamente rispettosa della ampia autonomia regolamentare, organizzativa e finanziaria riconosciuta ai singoli enti.

E, quindi, il regolamento di contabilità viene indicato come la sede adeguata per dare concreta attuazione alla differenza posta dal legislatore.

Teniamo inoltre presente che il Testo unico, nello stesso contesto, introduce una più ampia nozione delle "attestazioni di copertura della spesa".

Esse richiedono un accertamento relativo alle "disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata".

Il provvedimento ribadisce, in coerenza con i principi prima indicati, che la esigenza di puntuale disciplina di tali attestazioni deve trovare risposta nel regolamento di contabilità.

Da qui la necessità di introdurre, in molti enti, modifiche a tali regolamenti in modo da definire in modo preciso, accanto alla natura, al contenuto e alla ampiezza di pareri, visti e attestazioni, anche il tipo di funzioni svolto dal responsabile del servizio finanziario.

È del tutto evidente che il legislatore valorizza il suo ruolo di snodo e ne esalta le competenze non formali. Basta pensare alla inclusione, sostanzialmente obbligata, nel parere di regolarità contabile anche della attestazione della copertura finanziaria oltre che della esattezza della imputazione formale eccetera.

E ancora, la attestazione di copertura finanziaria è un adempimento che non può limitarsi ai dati contenuti nel bilancio di competenza approvato dall'ente.

Ricordiamo, infatti, che in capo ai responsabili finanziari viene posto il compito di procedere a un esame analitico delle "disponibilità effettive esistenti", alla luce anche dello "stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolati".

Un'ultima notazione deve essere fatta sulla locuzione che vuole il parere espresso su "tutte le deliberazioni che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata".

Locuzione che è stata interpretata come "prova" della esistenza della competenza degli organi politici alla adozione di provvedimenti gestionali, visto che la giunta o, secondo taluni, addirittura possono assumere "impegni di spesa". Risulta del tutto evidente che oggi tale tesi ha perduto ogni possibilità di legittimazione, visto che il testo unico ha espressamente previsto che competenze di tipo gestionale debbono essere previste in modo esplicito e analitico da leggi.