ITALIA OGGI - 21 luglio 2000

ENTI LOCALI

Leggi e contratti non limitano le competenze alla dirigenza

Pareri, ampio raggio

Sì all'adozione per tutti i responsabili

DI GIUSEPPE RAMBAUDI

I responsabili dei procedimenti amministrativi nei comuni possono vedersi assegnati compiti di adozione di provvedimenti esterni e di pareri di regolarità tecnica e contabile.

Essi possono essere soggetti, diversi dai dirigenti o dai responsabili di uffici o servizi, cui sono stati dal sindaco conferiti incarichi dirigenziali nei comuni sprovvisti della dirigenza.

Anche nel caso in cui la responsabilità alla adozione dei provvedimenti finali sia del dirigente, essi sono direttamente responsabili della loro attività.

Sulla base del grado di complessità e autonomia loro attribuiti è possibile prevedere specifiche e differenziate forme di compenso.

È questa la chiave in cui si possono e si devono ricostruire in modo unitario, visto che la logica ispiratrice corrisponde agli stessi criteri ispiratori, le disposizioni contenute nelle leggi n. 142/90, n. 241/90 e n. 127/97, nonché nei decreti legislativi n. 29/93 e n. 77/95 e nei contratti collettivi.

Chiave che i singoli comuni devono mantenere nell’esercizio in modo unitario della propria potestà regolamentare, in particolare nei regolamenti sul’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla individuazione dei responsabili dei procedimenti e di contabilità, nonché

nelle scelte contrattuali.

La legge sul procedimento amministrativa chiarisce con molta precisione che, ove non previsto diversamente dall'ente con una propria dìsposìzione regolamentare, il responsabile del procedimento coincide con il dirigente della unità organizzativa e che questi, salvo diversa scelta dell'ente, ha attribuita la competenza all'emanazione del provvedimento a rilevanza esterna.

In capo direttamente al dirigente, anche in assenza di una norma regolamentare, è prevista comunque direttamente dalla norma la possibilità di conferire una delega alla emanazione del provvedimento finale al responsabile del procedimento.

E ancora si evidenzia che in capo al responsabile del procedimento sono posti una serie di incombenze assai rilevanti e pregne di un marcato contenuto dì discrezionalità.

Basta riferirsi alla proposta di adozione del provvedimento, alla proposta dì convocazione di una conferenza dei servizi, alla cura di ogni attività di notifica e/o comunicazione, ivi compreso il fondamentale atto della comunicazione dell'avvio del procedimento, alla rilevazione di tutti i dati di fatto e di tutta la documentazione.

La giurisprudenza ha in questi anni più volte sottolineato la responsabilità diretta e personale, vuoi concorrente vuoi prevalente, del responsabile del procedimento per la attività da lui compiuta.

E’ evidente che la scelta di "frammentare" le responsabilità tra tutti o alcuni responsabili dei procedimenti deve tenere conto del modello organizzativo adottato dall'ente, quindi del grado di complessità della struttura e di autonomia degli uffici, nonché della scelta di operare una diffusione o una concentrazione della gestione dei budget. E si deve comunque preservare che in capo al dirigente/responsabile siano mantenuti una serie rilevante di poteri di indirizzo, coordinamento e controllo della attività.

Sulla base del grado di autonomia e complessità delle responsabilità attribuite è possibile operare specifiche differenziazioni nel trattamento economico.

Una premessa appare necessaria: la attività di responsabile di procedimento e la competenza alla adozione di provvedimenti esterni sono perfettamente compatibili con la declaratoria che attiene alla categoria D e, in particolare negli enti privi di dirigenti, con la declaratoria della categoria C.

Da ciò discende la conseguenza che la corresponsione di specifiche e finalizzate forme di trattamento economico accessorio è giustificata solo dalla assegnazione di funzioni aggiuntive, vuoi per complessità, vuoi per grado di autonomia, vuoi per importanza programmatica, vuoi per sottolineatura del potere dovere di proposta.

Ed il trattamento economico accessorio può consistere ordinariamente nella attribuzione della indennità aggiuntiva di 2 milioni annui prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera f), del contratto.

In casi di accentuata autonomia, complessità, rilevanza o collegati allo svolgimento di compiti per i quali è prescritto il possesso di specifici titoli o per i quali il sindaco conferisce un incarico dirigenziale si può attribuire la indennità di posizione organizzativa.

E anche in questo caso il contratto invita gli enti a procedere a una graduazione della importanza della posizione ai fini della determinazione della misura della indennità.