Italia Oggi, 4.5.01

Circolare minlavoro anti discriminazione sessuale

Pari opportunità con piu’ controlli

ILVIA BRADASCHIA

Il ministero del lavoro, con la circolare n. 31 del 26/3/D1, detta istruzioni agli ispettori del lavoro in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità, sanzioni e indicazioni operative.

La circolare, strutturata quasi come un T.u. sulle discriminazioni, rileva la necessità di sensibilizzare gli ispettori sull'argomento della parità fra i sessi e, per tale motivo, esamina i vari divieti imposti dagli arti. 3 e 37 della Costituzione, dallo statuto dei lavoratori (legge n. 300/70), dalla legge n. 903/77 e dalla n. 125/91, inoltre definisce gli ambiti di discriminazione relativi a:

• retribuzione (con esame degli accordi collettivi ricercando eventuali limitazioni);

• risoluzione del rapporto per:

- dimissioni per matrimonio legge n. 7/63 (convalida con indagine della reale volontà);

- licenziamento per matrimonio legge n. 7/63 (con varie ipotesi giurisprudenziali);

- dimissioni lavoratrice madre (convalida alla dpl per accertare eventuali pressioni del datore);

• azioni in giudizio;

• regime sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi di violazione;

• riepilogo degli organi amministrativi preposti alla gestione e al controllo della politica delle pari opportunità e dei rapporti fra i consiglieri di parità e drl e dpl, quest'ultime sono organi preposti alla vigilanza della corretta applicazione delle norme in materia;

• indicazioni operative per gli ispettori con obbligo di accertare la composizione del personale dipendente dell'azienda e di acquisizione dei dati statistici distinti per sesso in relazione alla:

- posizione professionale (in particolare al rientro dalla maternità);

- posizione retributiva;

- progressione della carriera;

- cessazione rapporti di lavoro;

- condizioni generali negli ambienti di lavoro (in particolare al rientro dalla maternità).

Gli squilibri fra uomini e donne andranno segnalati alla consigliera per le pari opportunità per le indagini relative e l'eventuale denuncia dovrà essere supportata da prove (documenti, testimonianze). Particolare importanza viene attribuita al rientro dalla maternità per la verifica di:

• adibizione a mansioni inferiori a quelle precedenti alla data di inizio dell'astensione;

• privazione degli strumenti idonei al lavoro;

• comportamenti vessatori;

• mutamento dell'orario;

• imposizione del part-time alternativo al licenziamento.