Italia Oggi, 4.5.01
Circolare minlavoro anti discriminazione sessuale
Pari opportunità con piu’ controlli
ILVIA BRADASCHIA
Il ministero del lavoro, con la circolare n. 31 del 26/3/D1, detta istruzioni agli ispettori del lavoro in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità, sanzioni e indicazioni operative.
La circolare, strutturata quasi come un T.u. sulle discriminazioni, rileva la necessità di sensibilizzare gli ispettori sull'argomento della parità fra i sessi e, per tale motivo, esamina i vari divieti imposti dagli arti. 3 e 37 della Costituzione, dallo statuto dei lavoratori (legge n. 300/70), dalla legge n. 903/77 e dalla n. 125/91, inoltre definisce gli ambiti di discriminazione relativi a:
• retribuzione (con esame degli accordi collettivi ricercando eventuali limitazioni);
• risoluzione del rapporto per:
- dimissioni per matrimonio legge n. 7/63 (convalida con indagine della reale volontà);
- licenziamento per matrimonio legge n. 7/63 (con varie ipotesi giurisprudenziali);
- dimissioni lavoratrice madre (convalida alla dpl per accertare eventuali pressioni del datore);
• azioni in giudizio;
• regime sanzionatorio in relazione alle diverse ipotesi di violazione;
• riepilogo degli organi amministrativi preposti alla gestione e al controllo della politica delle pari opportunità e dei rapporti fra i consiglieri di parità e drl e dpl, quest'ultime sono organi preposti alla vigilanza della corretta applicazione delle norme in materia;
• indicazioni operative per gli ispettori con obbligo di accertare la composizione del personale dipendente dell'azienda e di acquisizione dei dati statistici distinti per sesso in relazione alla:
- posizione professionale (in particolare al rientro dalla maternità);
- posizione retributiva;
- progressione della carriera;
- cessazione rapporti di lavoro;
- condizioni generali negli ambienti di lavoro (in particolare al rientro dalla maternità).
Gli squilibri fra uomini e donne andranno segnalati alla consigliera per le pari opportunità per le indagini relative e l'eventuale denuncia dovrà essere supportata da prove (documenti, testimonianze). Particolare importanza viene attribuita al rientro dalla maternità per la verifica di:
• adibizione a mansioni inferiori a quelle precedenti alla data di inizio dell'astensione;
• privazione degli strumenti idonei al lavoro;
• comportamenti vessatori;
• mutamento dell'orario;
• imposizione del part-time alternativo al licenziamento.