Il riposo per allattamento

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, permessi per l'allattamento, anche cumulabili durante la stessa giornata. Il riposo concesso può essere unico solo quando l'orario giornaliero di servizio previsto dal contratto è inferiore alle sei ore. I periodi di riposo concessi sono considerati dalla legge al pari di ore lavorative sia agli effetti della durata che della retribuzione.

- In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle sopra previste utilizzate anche dal padre.

I periodi di riposo e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti anche al padre lavoratore in determinati casi, che rendono impossibile il godimento del diritto da parte della madre, anche per sua libera scelta: a) nel caso in cui i figli siano stati affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

 

Astensione facoltativa post partum

Nei primi otto anni di vita del bambino, le astensioni dal lavoro dei genitori non potranno, complessivamente, eccedere il limite di dieci mesi, limite che è però elevabile a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi per un periodo non inferiore a tre mesi.

Nell'ambito del limite di dieci mesi, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

  1. al padre lavoratore, per un periodo continuativo a frazionato non superiore a sei mesi;
  2. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;

d) per esercitare il diritto all'astensione facoltativa occorre preavvisare almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo richiesto.

Per i primi 30 giorni di astensione facoltativa utilizzati entro il 3 anno di vita del bambino, spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per le attività aggiuntive. Per il restante periodo, l'indennità pari al 30% della retribuzione sarà corrisposta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Questo periodo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione, con riscatto ai sensi della legge n. 1338162, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria. Il periodo di astensione è computato nell'anzianità di servizio, salvo gli effetti sulle ferie e la 13' mensilità per i periodi eccedenti i 30 giorni retribuiti per intero.

 

 

Se il bambino si ammala

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante il periodo di malattia del bambino di età inferiore a otto anni, ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale e con esso convenzionato.

Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrici e il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non abbia chiesto di assentarsi dal lavoro negli stessi giorni e per il medesimo motivo.

 

Trattamento economico ed effetti giuridici

Durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono concessi, alternativamente, trenta giorni di permesso retribuito per ogni anno. Sempre entro i tre anni di vita del bambino, i permessi eccedenti i trenta giorni non verranno retribuiti. Nessuna retribuzione è dovuta per i cinque giorni di permesso per le malattie del bambino fra i tre e gli otto anni.

- Per i periodi di astensione per malattia del bambino è dovuta, a eccezione dei periodi retribuiti:

a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione ftgqrativa;

b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste per i periodi di astensione facoltativa post partum.

 

 

Quando assentarsi è obbligatorio

1) nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi dopo il parto; in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, il diritto di assentarsi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio spetta anche al padre lavoratore;

2) il padre lavoratore che intende avvalersi di tale diritto deve presentare al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni previste.

In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione con una autocertificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) in qualsiasi periodo precedente la data presunta del parto, in caso di grave complicanza della gestazione o di persistenti forme morbose con autorizzazione dell'ispettorato del lavoro;

4) qualora il parto avvenga oltre la data presunta, l'obbligo dì astenersi dal servizio permane per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto;

5) qualora, invece, il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vanno sommati al periodo di astensione obbligatoria post partum;

6) la lavoratrice madre può chiedere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, previa attestazione di un medico specialista dell'azienda sanitaria locale o convenzionato, e di quello competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che la richiesta non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In questo caso, l'astensione obbligatoria post-partum sarà di quattro mesi (questa disposizione entrerà in vigore, però, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufftciale del decreto con il quale il ministro del lavoro stabilirà i lavori ai quali non si applica).

7) l'interruzione spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, che si verifichi prima del 180' giorno dall'inizio della gestazione è considerata aborto e quindi non tutelabile con le norme di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri. E’ considerato parto l'interruzione della gravidanza successiva al 180' giorno dall'inizio della gestazione.

Durante i periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice madre e al lavoratore padre compete l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti. I periodi di astensione obbligatoria sono considerati dalla legge servizio a tutti gli effetti.