ITALIA OGGI 28.6.00

L’Inps illustra con una circolare la nuova disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale

MENO COSTOSO IL PART TIME VERTICALE

Contributi per lo straordinario solo dopo 40 ore settimanali

DI DANIELE Cirioli

Nel part-time verticale, per la determinazione dell'ulteriore contributo sul lavoro straordinario, si considera solo l'orario eccedente le 40 ore settimanali; questo limite, cioè, non va riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. Quando è necessario procedere all'accertamento della forza lavoro aziendale, inoltre, va utilizzato il nuovo e univoco criterio che calcola i part timer in proporzione all'orario di lavoro svolto. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 123 del 27 giugno 2000, con cui l'Inps è intervenuto a fornire le prime istruzioni sulla nuova disciplina dei rapporti dl lavoro a tempo parziale, introdotta dal dlgs n. 61 /2000.

Il nuovo part-time.

La circolare, definito con le disposizioni della nuova legge il contratto part-time, spiega le due possibili tipologie: del part-time orizzontale e verticale. Conferma, inoltre, la compatibilità del contratto di lavoro a tempo parziale con il contratto di formazione e lavoro, con l'apprendistato, con il contratto a tempo determinato, nonché con la qualifica di dirigente e con lo status di socio di cooperativa. Indicazioni, inoltre, le fornisce in merito alla nuova forma del contratto e in particolare per ciò che riguarda la mancata o tardiva comunicazione dello stesso alla direzione provinciale del lavoro, nei 30 giorni, ipotesi cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa di lire 30 mila per ciascun lavoratore interessato e per ogni giorno di ritardo, da versarsi all' Inps a favore del fondo per la disoccupazione.

La prestazione oltre l'orario di lavoro.

Diversamente da quanto prevedeva la precedente normativa, spiega la nota, la nuova disciplina prevede ora che il datore di lavoro possa richiedere al part-timer una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito dal contratto di lavoro. Nel caso di part-time di tipo orizzontale, si tratterà di lavoro supplementare le cui modalità esplicative e anche quantitative dovranno essere definite dai singoli Ccnl; nelle more, il lavoro supplementare è possibile entro il limite del 10% dell'orario mensile e utilizzabile nell'arco di più di una settimana. Nei part-time di tipo verticale, invece, è ammesso lo svolgimento di lavoro straordinario in relazione alle giornate d'attività lavorativa. Al riguardo, l'Inps fa due interessanti precisazioni; la prima concerne il limite cui la prestazione straordinaria è soggetta. Salva diversa precisione dei Ccnl, spiega che i limiti trimestrale e annuale (rispettivamente di 80 e 250 ore) s'intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale. La seconda precisazione concerne il contributo dovuto sul lavoro straordinario da aggiungersi all'ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale, chiarendo che, in base alle previsioni di legge, al fine della sua determinazione deve prendersi in considerazione solo l'orario eccedente le 40 ore settimanali, indipendentemente dal fatto che si tratti di un contratto di lavoro a tempo parziale. In altre parole, è escluso che il limite delle 40 ore settimanali possa essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.

Conteggio dei part-time e incentivi.

La circolare evidenzia, inoltre, che la nuova disciplina ha unificato il criterio di calcolo dei lavoratori a tempo parziale in tutte le ipotesi in cui la legge o i Ccnl richiedano l'accertamento della consistenza della forza lavoro. I lavoratori a part-time, in altre parole, vanno sempre computati in ragione dell'orario di lavoro svolto; pertanto, la nuova norma ha valenza anche per quanto concerne, tra l'altro, il contributo in misura ridotta per cig ordinaria e per il contributo di mobilità.