Italia Oggi, 28.3.00, pg 48

La legge n° 53/2000 diluisce i permessi fruibili in un arco di tempo maggiore e pone paletti formali

MENO TUTELE ALLE MAMME AL LAVORO

Il sostegno a maternità e paternità non è incentivato nei fatti

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di Nicola Mondelli

Stretta normativa sul sostegno alla maternità e alla paternità. Le nuove disposizioni previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, che entrerà parzialmente in vigore dal prossimo 28 marzo, pur introducendo alcuni miglioramenti alla condizione di lavoratrice madre e di lavoratore padre del personale della scuola con contratto a tempo indeterminato (diversa la situazione per il personale con contratto a tempo determinato), l'avrebbero per alcuni aspetti peggiorata se non ci fosse stato per la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1971 n° 1204, secondo la quale "sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da legge, regolamenti, contratti e da ogni altra disposizione. E’ questa la cosa sorprendente cui ci pare di poter pervenire esaminando nel dettaglio il testo della legge e comparando le nuove disposizioni con quelle contenute nel Ccnl del comparto scuola del 4 agosto'98.

Il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per esempio, salutato favorevolmente da parte della stampa e da esponenti del governo, diluisce semplicemente in tale arco di tempo il diritto della lavoratrice madre e del lavoratore padre di assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Diritto già riconosciuto dalla legge 1204 che invece ne limitava l’esercizio nell'arco del primo anno di vita del bambino. L'aumento da sei a dieci mesi del periodo massimo di assenza facoltativa previsto dalla nuova legge trova applicazione solo se in presenza di un unico genitore.

La stessa astensione facoltativa post partum, inoltre, mentre in precedenza poteva essere chiesta e goduta dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore senza alcuna formalità e a decorrere da qualsiasi giorno successivo alla nascita del bambino, dal 29 marzo, salvo casi di oggettiva impossibilità, dovrà essere chiesta con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle schede che seguono viene riassunta la nuova disciplina delle assenze e dei permessi applicabile alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri (limitatamente a quelli in servizio nella scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato) quale si ricava dal combinato disposto delle norme contrattuali con quelle contenute nella legge n. 53. Nell'intento di favorire una migliore comprensione delle modifiche introdotte dalla legge, le stesse vengono indicate in corsivo. Non vengono, invece, riportate quelle che, se non ci fosse stata la clausola di salvaguardia, avrebbero procurato un notevole ridimensionamento dei benefici previsti dalle clausole contrattuali applicatili al personale scolastico.