ITALIA OGGI 23.12.00

Nota delle finanze sull’applicazione del tributo a carattere extra-tributario

Passi carrai senza la Cosap se a deciderlo è il comune

DI DIANA NOCITO

Il comune o la provincia possono escludere nel proprio regolamento l'applicazione del Cosap ai passi carrabili.

È questo il succo della risoluzione n. 195 del 21/12/2000 della Direzione centrale per la fiscalità locale delle finanze, che oltre sulla Tosap, comincia ad esprimere i propri giudizi anche in materia di Cosap che, a stretto rigore, essendo un'entrata di carattere extra-tributario, non dovrebbe avere come referente primario detto dicastero.

È pur vero però che la stretta attinenza dell'oggetto e della disciplina dei due proventi indubbiamente giustifica tale intervento ministeriale.

Il dubbio è sorto a un comune che, esercitando la potestà regolamentare di sostituire la Tosap al nuovo canone, intendeva anche abbandonare la farraginosa e poco redditizia applicazione del canone alle occupazioni realizzate con passi carrabili.

Molteplici sono infatti i motivi di attrito tra gli enti locali e i contribuenti sulla corretta applicazione delle norme contenute nel dlgs 15 novembre 1993, n. 507, che riguardano la Tosap, a partire dalla linea di demarcazione tra passi a raso e passi carrai soggetti al pagamento del tributo.

L'elasticità di conformare il Cosap secondo le esigenze degli enti locali ha suggerito al comune di optare per l'introduzione nel proprio sistema giuridico di quest'ultima entrata.

Tuttavia, non era altrettanto certo se lo stesso ente, esercitando la potestà regolamentare, poteva stabilire di non applicare il Cosap ad alcune occupazioni effettuate su suolo pubblico.

Ha chiesto quindi ausilio ai tecnici del ministero per risolvere la questione che appare di portata generale, soprattutto a causa del fatto che nulla al riguardo è detto nelle norme di riferimento.

Gli interpreti ministeriali hanno dato il via libera a questa facoltà supportando in vario modo la scelta in questione.

La risoluzione parte da un excursus delle norme da cui si ricavano i principi generali che disciplinano la potestà regolamentare dei comuni e delle province, vale adire gli artt. 52 e 63 del dlgs n. 446 del 1997:

- nell'art. 52 è stabilito che gli enti locali possono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare generale, disciplinare liberamente le proprie entrate, salvo il rispetto dei limiti che derivano dall'ordinamento giuridico e di quelli previsti dal comma 1 dello stesso art. 52 per i soli tributi, relativi all'impossibilità di aumentare l’aliquota massima, di individuare o modificare le fattispecie imponibili e i soggetti passivi;

- nell'art. 63 si dispone che le occupazioni su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali possono essere assoggettate, in sostituzione della Tosap, al pagamento di un canone, di natura extratributaria, da parte del titolare della concessione.

L'ente locale nel regolamento Cosap deve analiticamente fissare la tariffa tenendo conto di alcuni parametri stabiliti nell'art: 63 e cioè del valore economico, della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità delle occupazioni.

Da tale nucleo di norme i tecnici di viale Europa hanno tratto la convinzione che il comune può escludere dal Cosap quelle occupazioni non rispondono ai parametri indicati dal legislatore e quindi non possono essere tradotte in tariffe significative perché per esempio il sacrificio imposto alla collettività nel caso di passi carrabili è veramente insignificante o non ha un valore economico suscettibile di un qualche apprezzamento.

Questa è la valutazione che deve essere prioritariamente compiuta dall'ente locale per disciplinare il canone Cosap; occorre però che in ogni caso sia assicurato il necessario equilibrio di bilancio.