Sentenza (estratto):

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione Lavoro

composta dai magistrati

Dr. Fabio Massimo Drago Presidente

Dr. Luigi Bartolomei Presidente

Dr. Giorgio Pieri Presidente

nella causa riunita al n. 34+185 R.G. anno 2000 discussa all'udienza del 3.10.2000 promossa da:

Comune di Greve in Chianti (avv. Lucibello) e Petronilla Domenico (avv. Chiti)

contro

Petronilla Domenico e Comune di Greve in Chianti

e con l'intervento dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (avv. Puccini)

ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura del seguente dispositivo:

P.Q.M.

1) ritenuta la propria giurisdizione, ogni altra domanda ed esecuzione respinta, dichiara inammissibile l'intervento in giudizio della Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; dichiara l'illegittimità della revoca di cui è causa e condanna il Comune di Greve in Chianti, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento del danno corrispondente ai compensi che l'appellante Petronilla Domenico avrebbe maturato dalla data di risoluzione dell'incarico fino al 6.4.1999 con interessi di legge;

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Firenze 3 ottobre 2000

IL PRESIDENTE

(Dr. Fabio Massimo Drago)

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ITALIA OGGI - 10 ottobre 2000 pag. 27

La Corte d'Appello di Firenze: applicazione della revoca circoscritta al caso di violazione di legge

Segretari, spallata allo spoil system

I poteri dei sindaci sono limitati alla sola nomina e conferma

di Achille Maccapani

Una spallata allo spoil system. I segretari comunali sono revocabili solo in presenza di gravi violazioni di legge. Il potere dei primi cittadini su di essi si esaurisce infatti nelle fasi della nomina e dell’eventuale conferma, dopo le elezioni. E' dunque inapplicabile per i segretari la normativa riferita ai dirigenti nelle aziende private, che sono invece licenziabili ad nutum. È quanto risulta dal dispositivo della sentenza del 3/10/2000, emessa dalla Corte d’Appello di Firenze, a seguito del ricorso presentato dal segretario di Greve in Chianti (Fi), nei confronti del comune che lo aveva revocato dalle funzioni. Si tratta della prima sentenza in Italia, emessa da una corte d’appello, in materia di revoca dei segretari, con cui è stata annullata un’ordinanza emessa, in senso opposto, dal giudice del lavoro di Firenze. Ma vediamo nel dettaglio l’intera questione.

Errata la disciplina applicata. Le motivazioni della sentenza devono essere ancora depositate. Ma, dal dispositivo che è già noto si può arguire, come spiega a Italia Oggi il prof. Mario Chiti, ordinario di diritto amministrativo all’Università di Firenze (nonché difensore del segretario revocato), che "la motivazione fondamentale consiste nel fatto che il giudice di primo grado aveva completamente errato nell’applicare la normativa privatistica sulla dirigenza privata, anche nei confronti dei segretari comunali. Mentre il dirigente, nelle imprese private, può essere revocato ad nutum dal datore di lavoro, il segretario, invece, pur essendo legato da un rapporto particolare, deve perseguire l’interesse pubblico". Ed è proprio per questa ragione che, come sostiene il prof. Chiti, la corte ha annullato l’ordinanza di primo grado. "Ciò sta a significare", afferma, "che il sindaco dispone di un ampio potere fiduciario al momento della nomina e della riconferma. Ma durante i cinque anni di durata del mandato politico-amministrativo, il segretario persegue i fini della legge, e può essere mandato a casa solo per violazioni gravi di legge. Questo è il discrimine con la realtà dei privati".

Poteri limitati ai sindaci. La sentenza in questione costituisce una tappa ulteriore del cammino intrapreso dalla giurisprudenza, che sta ormai tracciando una linea applicativa, comprensiva dei relativi limiti, dell’art. 15, comma 5, del dpr 465/97 attuativo della riforma Bassanini. Già il tribunale di Udine, con l’ordinanza 28/8/2000, si era espresso nel senso che "il segretario comunale non è revocabile ad nutum e cioè per il semplice fatto di non godere più della fiducia o di non rispondere più alle esigenze dei soggetti che rivestono le varie cariche dell'Ente (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali) (…), ma solo quando commetta delle gravi violazioni ai suoi doveri di collaboratore istituzionale dell'Ente". Inoltre, come ha rilevato sempre il tribunale di Udine, la revoca dell'incarico priva il segretario comunale delle funzioni attribuitegli dalla legge e quindi produce, nella sostanza, un demansionamento (almeno per il tempo in cui rimane in posizione di disponibilità). La revoca illegittima comporta pertanto una violazione del diritto del lavoratore, riconosciuto dall'art.2103 c.c., a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (o altre equivalenti). Anche il tribunale di Ragusa, con l’ordinanza 25-26/2/2000, aveva riscontrato il fatto che la revoca costituisce il presupposto per un grave pregiudizio a carico del segretario, consistente non solo nella perdita del posto di lavoro e dello stipendio, ma anche nella possibilità di effetti negativi sulla prosecuzione della propria "carriera". Come conferma peraltro la corte d’appello di Firenze, la revoca non può essere uno strumento a disposizione del sindaco, nei confronti del segretario, al fine di assoggettarlo ai propri voleri, prescindendo dal rispetto della legge.

Stipendi rimborsati ai revocati. Il comune interessato è stato condannato "al risarcimento del danno corrispondente ai compensi che l’appellante (…) avrebbe maturato dalla data di risoluzione dell’incarico" fino alla data di avvenuta scadenza del mandato dell’amministrazione all’epoca in carica (ciò ha impedito di reintegrare in servizio il segretario, in attuazione dell’art. 99, comma 2, del dlgs 267/2000). Di conseguenza, il comune è chiamato non solo a corrispondere lo stipendio al nuovo segretario, nominato a seguito della revoca, ma altresì a riconoscere tutti gli emolumenti stipendiali spettanti all’originario titolare, poi revocato, comprensivi anche degli "interessi di legge". La revoca del segretario, compiuta illegittimamente dal sindaco, comporta anche una responsabilità contabile per danno erariale, e come tale soggetta al giudizio della corte dei conti.