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Mercoledì 7 Marzo 2001

Il Tar del Lazio interviene con una sentenza a illustrare l'ambito applicativo della legge n. l27/97

Piani regolatori, Coreco fuori gioco

Niente controlli: prg e varianti non sono atti regolamentari

DI GIANNI MACHEDA

Il piano regolatore generale del comune (prg) e le sue varianti non rientrano fra gli atti di natura regolamentare.

E per questo motivo non vanno sottoposti all'esame del Comitato regionale di controllo (Coreco).

È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda, con la sentenza n. 473/2001 depositata il 24 gennaio scorso.

La vicenda.

Il comune di Cave, in provincia di Roma, adotta una variante al prg e pubblica i relativi atti nell'albo comunale per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini.

L'amministrazione, su richiesta di alcuni consiglieri dell'opposizione, trasmette qualche giorno dopo la delibera al Coreco, il quale ne riscontra l'intervenuta decadenza essendo il provvedimento pervenuto all'esame oltre i termini di cui all'art. 17, comma 40, della legge 127/97 (quinto giorno successivo all'adozione).

Il comune ricorre quindi al Tar Lazio, lamentando l’applicazione al prg e alle sue varianti di una normativa che si riferisce agli atti di natura regolamentare e sostenendo che il Coreco non avrebbe dovuto procedere all'esame della deliberazione trasmessa.

Una tesi radicalmente contrastata dal Coreco (rappresentato dal presidente della giunta regionale), che ha continuato a sostenere la natura regolamentare dei piani regolatori e ha quindi chiesto il rigetto dell'impugnativa.

La decisione.

I giudici del Tar hanno invece ritenuto fondato il ricorso del comune di Cave, ricordando, innanzitutto, che l’art. 17, comma 33, della legge 127/97

(Bassanini uno) prevede l’esercizio del controllo preventivo di legittimità solo sugli statuti degli enti locali, i regolamenti di competenza del consiglio (esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile), i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e sul rendiconto della gestione.

Tutti documenti, questi, che l'amministrazione deve inviare al Coreco, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all'adozione.

Secondo l’organo di controllo, la delibera del comune di Cave rivestiva natura regolamentare e pertanto doveva essere sottoposta al prescritto esame entro cinque giorni dall'adozione (il che, non essendo avvenuto, ha portato alla pronuncia di decadenza).

Ma per il Tar del Lazio, nella complessa classificazione degli atti amministrativi, gli strumenti urbanistici e le loro varianti godono di una posizione del tutto partitolare.

"Trattasi", si legge nella sentenza, "di provvedimenti amministrativi generali a contenuto precettivo che, in quanto tali, da un lato dispongono in via generale e astratta in ordine al governo e all'utilizzazione dell'intero territorio comunale e, dall'altro, contengono istruzioni, norme e prescrizioni di concreta definizione, destinazione e sistemazione di singole parti del comprensorio urbano".

Gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica vanno però tenuti distinti dai regolamenti in senso proprio perché, a differenza di questi, non sono suscettibili di "una pluralità teoricamente infinita di applicazioni effettive, giacché esauriscono la loro efficacia nel momento stesso della loro attuazione ovvero a seguito di un numero determinato di applicazioni concrete".

Va anche aggiunto che numerose disposizioni (la sentenza cita in particolare l'art. 13, comma 1 della legge 241/90 e l'art. 42 del dlgs 267/2000) tengono gli atti di pianificazione e programmazione separati rispetto ai regolamenti e alla potestà regolamentare.

"Deve dunque concludersi", si legge nella sentenza, "che, non appartenendo gli atti di pianificazione urbanistica alla categoria dei regolamenti veri e propri non poteva trovare applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 17, comma 40 (...) della richiamata legge n. 127 del 1997". Il che significa che il Coreco avrebbe dovuto astenersi da ogni valutazione "e declinare la propria competenza in ordine all'esame della deliberazione trasmessagli".