Italia Oggi, 3.3.00, pg 40

APPALTI/ Il regolamento sulla qualificazione lascia incertezze. Queste le soluzioni per le verifiche

PICCOLI LAVORI, LE IMPRESE AI RAGGI X

L’ente deve accertare che l’attrezzatura tecnica sia adeguata

DI MICHELE MIGUIDI

Le pubbliche amministrazioni Locali devono esercitare controlli stringenti sull'attrezzatura tecnica delle imprese negli appalti di minore importo. Per evitare incertezze e non accontentarsi di una semplice "autocertificazione" da parte dell'azienda.

Il regolamento sulla qualificazione delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29/2/2000 (dpr n. 34/2000) e in vigore dal I' marzo scorso, ha previsto all'art. 28 che le imprese che intendano partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150 mila euro debbano essere in possesso, tra l'altro, di adeguata attrezzatura tecnica; gli altri due requisiti di carattere speciale, come noto, riguardano l'importo dei lavori eseguiti e il costo per il personale sostenuto nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La sintetica formulazione, peraltro già presente nell'art. 6 del di 502/99, lascia rilevanti margini di incertezza interpretativa, e ciò proprio con riferimento ai piccoli lavori, che coprono una parte rilevante degli appalti affidati dalle amministrazioni pubbliche.

Si fa invece presente come per gli appalti delle due fasce superiori (quella di importo compreso tra 150 mila euro e 5 milioni di Dsp) si faccia riferimento agli ammortamenti iscritti in bilancio (si vedano gli articoli 18, 22, 31 e 32 del regolamento e gli articoli 7 e 8 del dl 502/99), cosa che magari presenta problemi operativi di accertamento ma che non implica margini di discrezionalità valutativa.

Risulta in primo luogo utile ricordare che la disposizione non è nuova, ritrovandosi già nell'articolo 14 della legge n. 57 del 1962, ove peraltro veniva precisato che "il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni".

La circolare esplicativa dei ministero dei lavori pubblici (n. 2411/90), intervenuta l'indomani dell'approvazione del regolamento attuativo, approvato con decreto 172/1989, precisava in merito che l'impresa, per comprovare il possesso dell'attrezzatura tecnica, avrebbe dovuto "esibire, nella debita forma (art. 9), specifica dichiarazione in ordine alla dotazione di attrezzature a mezzi d'opera, dei quali a vario titolo (proprietà, possesso, disponibilità) può servirsi per le sue esigenze operative" (successivamente il dlgs 406/91 ha utilizzato una dicitura assai simile, disponendo, anche se per appalti di importo più elevato, che la capacità tecnica delle imprese dovesse essere comprovata, tra l'altro, tramite -una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell’appalto-).

A quel tempo la "debita forma" era la dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendersi avanti a pubblico ufficiale. Oggi, dopo la legge 191/98 e il dpr 403/98, basterà la produzione per posta della dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con allegazione della fotocopia di un documento di identità personale.

Va osservato come il riferimento di tutte le disposizioni sia quello all'adeguatezza dell'attrezzatura, che non può che riferirsi agli specifici lavori da appaltare. Così, esemplificando, a poco importerà che l'impresa sia dotata di una o più gru nel caso si debbano eseguire dei lavori di asfaltatura o, invece, sia in possesso di una bitumatrice nel caso in cui l'appalto riguardi la realizzazione di murature.

Proprio tale elemento, identificabile nell'attinenza della strumentazione posseduta ai lavori da eseguire, risulta assai rilevante per i piccoli appalti, per partecipare ai quali le Ditte non debbono possedere altri requisiti specialistici (basti pensare come il regolamento si riferisca ai lavori eseguiti nel quinquennio precedente, con ciò comprendendo qualsiasi tipo di lavorazione), tanto che è stato polemicamente affermato come "basti ormai un badile ed una carriola " per eseguire qualsiasi lavoro di importo inferiore a 300 milioni.

Una corretta applicazione della norma, tuttavia, permette una ben più efficace selezione.

Poiché pare del tutto insufficiente rimettersi a una generica dichiarazione dell'impresa circa la disponibilità di attrezzatura adeguata, è possibile dire che le strade percorribili sono sostanzialmente due. Vediamo quali.

a) Individuazione preventiva della strumentazione ad opera della stazione appaltante

Secondo una prima opzione operativa, l’amministrazione appaltante potrebbe determinare, ancor prima di attivare la procedura di gara, le attrezzature adeguate ai lavori da eseguire; possibilmente tale indicazione dovrà essere data già nel progetto esecutivo, tanto che spesso i piani per la sicurezza del cantiere analizzano anche le modalità di utilizzo e collocazione delle attrezzature.

Tale soluzione sembrerebbe essere supportata anche da una recente pronuncia del tar del Lazio (sez. III, 7 aprile 1999, n. 869), nella parte in cui afferma che -in sede di determinazione dei requisiti tecnici per partecipare a gare d'appalto di opere pubbliche la prescrizione di dotarsi di particolari attrezzature è illegittima solo se manifestamente illogica, perché eccessiva o inadeguata in relazione alle opere (… ) oggetto dell'appalto.

In tale ipotesi, quindi l’amministrazione eserciterebbe già in sede di predisposizione del bando di gara, la propria discrezionalità tecnico gestionale e le imprese (seguendo la giurisprudenza prevalente, che afferma come il bando di gara … è immediatamente impugnabile se contiene cause impeditive dell’ammissione alla selezione, (così il Consiglio di Stato, sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1326) sarebbero tenute a impugnare preliminarmente il bando nel caso in cui non fossero in possesso dei requisiti per poter partecipare.

b) Individuazione successiva dell'adeguatezza dell'attrezzatura indicata dalle imprese concorrenti

Secondo una seconda linea comportamentale, si può chiedere alle imprese concorrenti di presentare in sede di gara una dichiarazione libera concernente le attrezzature di cui sono in possesso, con la specificazione dei riferimenti necessari al controllo di veridicità.

La commissione giudicherà la capacità tecnica in funzione della propria discrezionalità; sarà compito dei componenti tecnici dare il necessario austero alla commissione.

In tal caso. ovviamente, una eventuale esclusione potrebbe essere impugnata dall’impresa ma è bene evidenziare anche qui che la discrezionalità esercitata è di tipo tecnico e quindi soggetta al sindacato giurisdizionale solo entro gli stretti limiti e confini della manifesta illogicità, incongruità e contraddittorietà (si veda in generale, la sentenza del Tar Puglia, sez. II, Bari, 5 marzo 1998, n. 262).

In ogni caso, in fase di verifica documentale, a seguito del sorteggio di cui all'art. 10 della legge 109/94, come modificato dalla legge 415/98, le amministrazioni dovranno chiedere alle imprese i documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni (essendo documenti di esclusivo possesso delle imprese è loro onere collaborare con la Pubblica Amministrazione ) quali, per esempio, i contratti o altri titoli che ne giustificano la disponibilità a nulla valendo titoli quali il comodato precario.