ITALIA OGGI, 31.3.00

Corte Conti Friuli: la comunicazione è attività specialistica

PR ANCHE ALL’ESTERNO

L’ente può affidarsi a società private

 

 

di Rosario NEIL VIZZINI

Gli enti pubblici possono affidare la cura delle relazioni esterne a società private senza incorrere nel divieto generale di conferire incarichi a terzi estranei all'amministrazione. A sostenerlo è la Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 4/EL del 17 gennaio 2000.

Il divieto, secondo la tesi della procura regionale della Corte dei conti friulana, sarebbe quello previsto dall'art. 7 del dlgs 29/93 (come modificato dall'art. 5 del dlgs 546/98). Tale norma, infatti, prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi a esperti di provata competenza solo per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, determinando però durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il caso, su cui aveva indagato anche la procura della repubblica, riguardava un istituto per l'infanzia che aveva dato incarico a una società privata di organizzare una struttura interna di pubbliche relazioni e di attivare un ufficio stampa responsabile dei rapporti con gli organi d'informazione locale, regionale e nazionale. Nonché di predisporre la segnaletica e la cartellonistica dentro e fuori l'istituto per promuovere l'immagine e la comprensione dei servizi offerti.

Secondo le due procure, però, queste attività potevano essere svolte dal personale dell'istituto senza bisogno d'incaricare una società privata. In particolare, secondo il pm della procura contabile, il dato che rivelava in quella collaborazione come un contratto volto a procurarsi più personale (e, quindi, eludere il divieto) era l'inserimento nel disciplinare d'incarico della clausola che prevede la presenza presso l'istituto di un responsabile della società incaricata per 15 giorni al mese per quattro ore giornaliere.

Al di là della valutazione di quest'ultimo dato la sezione giudicante della Corte dei conti del Friuli ha voluto espressamente ricordare nella sentenza che "l'attuale convulsa vita sociale, istituzionale, imprenditoriale e affaristica, oggi in rapidissima evoluzione, è dominata dallo scambio d'informazioni, che quanto più è raffinato, aggiornato e al passo con i tempi, tanto più consente alle varie istituzioni il raggiungimento dei propri scopi".

"La comunicazione d'impresa è oggi inserita nei corsi universitari", ha aggiunto il collegio, "e si tratta di attività specifica i cui principi creativi sono ancora spesso ignorati. Da ciò discende che una tale specifica professionalità non è ancora contemplata nelle pubbliche istituzioni, per cui affidare tali compiti a dipendenti volenterosi avrebbe significato accettare soluzioni empiriche e improvvisate".

Il divieto di consulenze esterne che non abbiano i requisiti richiesti è, secondo i giudici contabili friulani, un divieto generale, che ammette deroghe in presenza di determinate condizioni. E l'affìdamento dell'incarico in questione rientra nell'ambito delle possibili scelte discrezionali degli amministratori e non può ritenersi irragionevole o irrazionale. Esso non comporta al tipo di responsabilità amministrativa.