ITALIA OGGI 29.9.00

 

Italia Oggi propone gli schemi di atti necessari per l’applicazione del contratto nazionale di lavoro

LA POLIZIA LOCALE AL SALTO DI CATEGORIA

Subito al via il nuovo inquadramento del personale di vigilanza

 

Pagine a cura DI SYLVIA KRANZ

Gli enti locali possono procedere subito ai nuovi inquadramenti del personale dell'area di vigilanza, sfruttando l'opportunità offerta dall'accordo integrativo al contratto regioni-enti locali 1998/01 definitivamente siglato nelle scorse settimane e già operativo.

Si pubblica in questa pagina, a tale proposito, una bozza di delibera di giunta cui si aggiunge (nella pagina a fianco) una bozza di accordo di concertazione da effettuare per i casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 dell'accordo integrativo siglato il 14 settembre scorso.

Si tratta di uno strumento operativo che consente ai comuni di fornire in breve tempo una risposta a una categoria che ha vissuto gli ultimi mesi in attesa trepidante, quella degli appartenenti alla polizia municipale inquadrati nella ex sesta qualifica funzionale.

L'art. 24, comma 2, lettera e) del Ccnl dell'1/4/1999 aveva infatti rinviato alla negoziazione successiva le problematiche del personale dell'area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex sesta qualifica funzionale a seguito di superamento di procedura concorsuale prima o dopo il dpr 268187.

Tale disposizione aveva alimentato le attese, che si facevano sempre più pressanti col trascorrere del tempo, anche in considerazione del fatto

che il nuovo ordinamento professionale dell'31/3/1999 all'art. 7, comma 5 aveva invece immediatamente provveduto a inquadrare in categoria C, con decorrenza 1/1/1998, tutti i loro colleghi operatori di vigilanza appartenenti alla ex V qualifica funzionale.

Tale operazione aveva prodotto l'insorgere di malumori, ai quali è ora possibile porre rimedio provvedendo alle operazioni di inquadramento del personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità, a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 dell'accordo integrativo (cosiddette code contrattuali) del 14 settembre 2000 e delle successiva selezione ove necessaria.

L'art. 29, comma 1 delle code (si veda in proposito ItaliaOggi di venerdì 22 settembre) distingue alcune ipotesi per poi, nei successivi commi dello stesso articolo, variamente intrecciare i possibili percorsi da seguire per procedere all'inquadramento. Riassumiamoli con ordine:

1) La lettera a) del 1° comma è dedicata al personale appartenente alla ex sesta qualifica al quale con atti formali siano state attribuite le funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza.È il caso dei comuni più piccoli dove peraltro è possibile che la dotazione organica complessiva non preveda, in altre aree, posti inquadrati in categoria D. In questi casi non sarà possibile provvedere al reinquadramento per il personale di vigilanza. Così il comma 8 dell'art. 29 detta disposizioni al fine di valorizzare tali posizioni, consentendo due alternative o l'attribuzione a tale figura di una posizione organizzativa ex art. 11del Ccnl del 31/3/1999 o la attribuzione di una indennità di responsabilità, a carico del fondo di produttività dell'ente eventualmente integrato con risorse aggiuntive. Tale indennità riassorbibile,che può superare i due milioni previsti per tale tipologia di indennità dall'art. 17 lettera f) del Ccnl 1/4/1999, consente alle figure interessate di raggiungere, di fatto, il trattamento tabellare iniziale previsto per la categoria D. Laddove, invece, la dotazione organica dell'ente preveda posti inquadrati in categoria D, è possibile effettuare il passaggio alla categoria superiore, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, che può essere effettuata d'ufficio, dopo che sia stata integrata la dotazione organica dell'ente, con l'istituzione del relativo posto di responsabile dei servizi di polizia municipale e locale. Tale passaggio deve avvenire entro due mesi dalla firma dell'accordo e quindi entro il 14 novembre 2000, anche se dalle prime avvisaglie ci si può ragionevolmente attendere che le operazioni necessarie saranno compiute da tutte le amministrazioni con ben maggiore tempestività.

2) Le lettere b) e c) sono dedicate al personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di qualifica pari o inferiore. I due casi si distinguono per la decorrenza della istituzione del posto di ex sesta qualifica e la conseguente modalità di reinquadramento varia a seconda che il posto sia stato istituito prima o dopo l’entrata in vigore del dpr 268/87. È molto importante fare attenzione al fatto che non deve aversi riguardo al momento in cui è stata effettuata la relativa procedura selettiva cui tali operatori hanno partecipato, bensì alla data in cui tale posto venne previsto in pianta organica. Qui si divarica la procedura dell'inquadramento nelle ipotesi di cui alla lettera b) rispetto a quelli di cui alla lettera c). Non necessariamente tutti coloro che rientrano in questa ultima tipologia hanno il diritto di accedere alla categoria D. In primo luogo i nuovi posti di istruttore di vigilanza di sesta qualifica funzionale, istituiti dopo il dpr 268, dovevano prevedere formalmente nel relativo profilo professionale l'esercizio di compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o inferiore, se così non è stato non sarà possibile provvedere al reinquadramento con la procedura prevista dell'accordo integrativo ma occorrerà attivare una selezione verticale. Inoltre gli enti, nell'eventualità sia possibile attivare la selezione degli operatori aventi i requisiti previsti dalla lettera c) comunque, in base alla loro realtà organizzativa, di concerto con le organizzazioni sindacali, stabiliscono il numero di posti di specialista di vigilanza di categoria necessari, che potrebbe non essere esattamente corrispondente all'attuale numero di appartenenti alla ex sesta qualifica. Inoltre la copertura dei nuovi posti così istituiti avverrà nell'ambito del piano di fabbisogno triennale di personale e così può accadere che alcuni possano accedere alla categoria superiore quest'anno ed altri solo nel 2002. La concertazione di ente poi, oltre a prevedere il numero dei nuovi posti di specialista di vigilanza da istituire, dovrà anche individuare i criteri sulla cui base effettuare le selezioni per titoli culturali, professionali e di servizio. Tale selezione come si è detto è necessaria solo nel caso in cui il personale interessato ricopra un posto di ex sesta qualifica istituito dopo il dpr 268/87 con il profilo che si è più sopra specificato, mentre per coloro che ricoprono un posto istituito in epoca antecedente, la procedura torna ad essere quella prevista per il personale di cui alla lettera a), con il passaggio semiautomatico di semplice verifica dei requisiti posseduti, da effettuare come si è detto anche d'ufficio, entro il 14 novembre 2000, con la differenza che sarà loro attribuito il profilo di specialista di vigilanza e non quello di responsabile dei servizi di polizia municipale e locale.

 

(Attenzione: i modelli di cui si parla nell’articolo sono nella sezione "Modelli e schemi" di questo sito)