Italia Oggi, 21 aprile 2000

CONTRATTO – Molte amministrazioni locali stanno moltiplicando le posizioni. Con notevole appesantimento dei bilanci

I PICCOLI ENTI A BRIGLIA SCIOLTA SUGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI

di Giuseppe Rambaudi

 

Il conferimento di incarichi di posizione organizzativa non costituisce un atto dovuto per tutti i dipendenti di categoria D né è, tantomeno, un fatto meccanico. E’ questo uno dei punti più "caldi" nell'applicazione del contratto di lavoro e su cui, in particolare in molti piccoli e medi comuni, si stanno determinando numerosi errori applicativi che portano a un’estensione oltre misura del numero di posizioni organizzative conferite e del loro peso sui bilanci dei comuni. Da sottolineare che tale fenomeno sembra avere dimensioni più limitate nei comuni in cui vi sono i dirigenti e in cui le risorse per gli incarichi di posizione organizzativa provengono dal fondo contrattuale, determinando cioè una potenziale "contrapposizione" di interessi con gli altri dipendenti: ogni nuova posizione organizzativa sottrae risorse per le progressioni economiche e per l'indennità di produttività.

IL CONFERIMENTO

Per attribuire un incarico di posizione organizzativa negli enti sprovvisti di dirigenza occorre che si realizzino tre specifici presupposti. In primo luogo, il sindaco deve conferire un incarico dirigenziale. Quindi, l'attribuzione è esclusa nel caso di altro genere di incarico, in particolare di quelli che non sono collocati al "vertice" di un'area. Circostanza che non è soddisfatta di per sé dal fatto che all'incarico sia collegata la capacità di rappresentanza esterna dell'ente, in particolare la firma, o che al dipendente sia attribuita la titolarità di un centro di spesa Tali incarichi possono, lo ricordiamo, dal contratto essere retribuiti con il fondo contrattuale previsto dal comma 2, lettera f), dell'articolo 17 del contratto. E ancora esso deve essere di natura complessa. E’ questo un requisito che può essere soddisfatto tanto dal tipo di responsabilità che dal volume di risorse gestite che dal numero di dipendenti coordinati. Il che non è certo soddisfatto, per esempio, dal fatto che all'incaricato di posizione organizzativa sia conferito un incarico di coordinamento di due o tre dipendenti. In altri termini, la logica contrattuale è del tutto contraddetta dal fatto che in un ente di modeste dimensioni, per esempio 10/15 dipendenti, siano costituite una pluralità di posizioni organizzative. In tal caso, l'avere nell'ente più dipendenti dì categoria D non costituisce in alcun modo un obbligo di attribuzione indiscriminata a tutti dell'incarico di posizioni organizzative: non è questa, infatti, né una scelta dovuta né una sorta di automatico miglioramento dello stipendio per i dipendenti inquadrati nella categoria D. In terzo luogo, non si può dare corso all'incarico se il dipendente non sia inquadrato nella categoria D ove nell’Ente vi sia almeno un dipendente inquadrato in tale categoria. Non siamo dinanzi a una disposizione che confligge con il dettato della legge n. 191/98, per la quale il sindaco può conferire gli incarichi dirigenziali a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio posseduti, ma a un'utile precisazione e "avvertenza" all'interno di una logica di privatizzazione del rapporto di lavoro, per cui non risulta giustificabile la diversità di inquadramento di posizioni apicali.

 

IL PERCORSO PROCEDURALE

Il conferimento di incarichi di posizione organizzativa deve essere preceduto da una serie di adempimenti, in particolare l'avvenuta razionalizzazione dell'assetto organizzativo, la definizione dei criteri di conferimento e la graduazione degli incarichi, è accompagnata dalla stipula di uno specifico contratto individuale e la corresponsione delle indennità deve essere correlata all'istituzione e attivazione del nucleo di valutazione. La razionalizzazione del disegno organizzativo significa che l'ente deve essersi dotato di una dotazione organica ridefinita sulla base delle nuove prescrizioni introdotte dal dlgs 29/93 e, in modo correlato, di un regolamento di organizzazione interno ispirato ai principi della separazione delle competenze tra organi politici e burocratici e all'attribuzione a questi ultimi della gestione delle risorse sulla base di specifici obiettivi. La definizione dei criteri di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa deve essere adottata dalla giunta con una specifica delibera. Essa deve in particolare dare conto delle ragioni che presiedono alla scelta delle posizioni organizzative da istituire, soprattutto in termini di complessità e/o importanza delle stesse per l'ente.

Occorre inoltre dare atto dell'esistenza nel bilancio della copertura di tali oneri aggiuntivi e dell'istituzione di una specifica voce. La graduazione del "peso" degli incarichi di posizione costituisce un altro passaggio essenziale per la corretta applicazione delle nuove regole contrattuali. Da essa si determina la conseguenza che a ogni incarico di posizione corrisponde una specifica indennità di posizione e di risultato, ovviamente all'interno della forcella da 10 a 25 milioni annui lordi onnicomprensivi prevista da contratto e di una quota compresa tra il 10 e il 25% come indennità di risultato. Quota quest'ultima che deve essere predeterminata in modo fisso e che è legata all'effettivo conseguimento dei risultati. In molti piccoli comuni si è scelto invece (erroneamente) di corrispondere a tutte le posizioni un'indennità eguale, spesso contenendola intorno alla quota minima.

LO STRAORDINARIO ELETTORALE

L’attribuzione delle indennità di posizione comporta l'assorbimento di tutte le vecchie indennità, quindi anche dello straordinario elettorale. Su questo punto non vi può essere nessun dubbio, visto che il dettato del contratto è quanto mai chiaro. Da qui l'illegittimità di ogni comportamento diverso. Da precisare che tali regole non si applicano ovviamente ai segretari non dirigenti ai quali sia stata attribuita una indennità aggiuntiva legata allo svolgimento dell'incarico di direttore generale, visto che tale indennità non è da considerare attualmente come onnicomprensiva. L'impossibilità di erogare straordinario elettorale ai quadri rischia di determinare una condizione di difficoltà per numerosi comuni, il che si somma alla perdita di una quota dei relativi rimborsi. Da qui la necessità che, rapidamente, giunga una parola di chiarimento con il ministero dell'interno, magari nella direzione auspicata da Aran e organizzazioni sindacali di fare dello straordinario elettorale una quota dell'indennità di risultato. Per intanto molti enti, non si sa quanto legittimamente, calcolano ancora tra gli oneri di cui chiedere il rimborso la quota di straordinario effettuata dai quadri.