ITALIA OGGI 3.1.01

Per semplificare l'iter burocratico alle imprese

Gare, domande anche in comune

A cura di Simonetta Scarane

Le clausole del bando di gara che disciplinano le modalità per la presentazione delle offerte da parte delle imprese nei pubblici appalti devono essere interpretate secondo il principio di proporzionalità, nella sua più ampia accezione.

Questo finisce per comprendere in sé anche il principio di divieto di aggravio del procedimento amministrativo, previsto positivamente dall'art.1, 2° comma, della legge 7/8/1990, n. 241.

Si impedisce così che nella fissazione o nell'interpretazione della clausole di gara possano essere previsti adempimenti superflui o ridondanti, che finiscono per penalizzare ingiustificatamente la partecipazione del maggior numero di imprese.

È questo l'interessante principio sancito dal Tribunale regionale amministrativo della Lombardia, Milano, sezione III, con sentenza numero 6158 del 30 ottobre 2000 (presidente ed estensore, Mariuzzo) che con riferimento alla clausola della lettera d'invito la quale prescriveva che l'offerta da parte delle ditte partecipanti alla gara d'appalto per i lavori pubblici fosse recapitata all'ufficio protocollo del settore ambiente ed energia: del comune ha ritenuto di accogliere un'interpretazione più ampia ritenendo equipollente la presentazione delle offerte direttamente presso la sede comunale entro l'orario di chiusura degli uffici.

Tale interpretazione, infatti, secondo la sentenza, non configurerebbe alcuna violazione della "par condicio" delle imprese partecipanti e rispetterebbe altresì, il generalissimo principio di proporzionalità.

Dal momento che l'indicata clausola in questione, seppure di indubbia genesi discrezionale, appare soltanto astrattamente idonea a conseguire lo scopo, ma non è né necessaria, né strettamente proporzionata rispetto al conseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'osservanza del termine di presentazione delle offerte stesse per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto per i lavori pubblici.