ITALIA OGGI 12.12.00

 

Una nota della presidenza del consiglio dei ministri sulla pubblicazione

Comuni, sull’albo Pretorio regolamenti per la privacy

DI ANTONIO CICCIA

Albo pretorio per i regolamenti privacy.

Gli enti locali per mettere in regola i propri procedimenti, che comportano il trattamento di dati sensibili, devono identificare e rendere pubblici tipi di dati e tipi di operazioni secondo "i rispettivi ordinamenti".

Così il decreto legislativo 135/99.

Ora il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza del consiglio dei ministri (come riportato in una comunicazione della prefettura di Ravenna del 22 novembre 2000, prot. 1945/00) ha chiarito che la pubblicità dei regolamenti privacy si ottiene mediante pubblicazione delle informazioni richieste in albo pretorio e non sulla Gazzetta Ufficiale.

Sempre in argomento regolamenti sul trattamento dei dati sensibili. per province, comuni e altri enti locali intanto non è stata fatta chiarezza circa la competenza, se del consiglio o della giunta.

Secondo quanto rinvenibile in pronunce del garante della privacy la strada da seguire è quella della redazione di un atto regolamentare con rilevanza normativa: insomma, si passa dal consiglio.

Ma vediamo di approfondire i due aspetti.

In questo periodo si parla molto di adeguamento degli archivi e dei trattamenti alle misure minime di sicurezza.

E si rischia di dimenticare l'alta priorità, ovvero il completamento del quadro delle fonti normative che legittima l'ente pubblico a trattare dati sensibili (sanitari, vita sessuale, condizioni e opinioni personali di cui all'articolo 22 della legge 675/96).

L'ente pubblico può trattare dati sensibili solo in presenza di un completo quadro normativo che può essere composto:

o dalla legge che indica finalità, operazioni e dati;

oppure dalla legge che indica finalità coordinata con un'integrazione a opera dell'ente che identifica e rende pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, dati e operazioni;

oppure da un'autorizzazione del garante che indica le finalità con un'integrazione a opera dell'ente che identifica e rende pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, dati e operazioni.

Quanto all'intervento dell'ente sono sorti due problemi: come si rendono pubblici i dati e le operazioni.

La presidenza del consiglio precisa che per l'ente locale le modalità di pubblicazione secondo il rispettivo ordinamento sono rappresentate dalla pubblicazione in albo pretorio.

Niente pubblicazione invece in Gazzetta Ufficiale, che appesantirebbe notevolmente le pubblicazioni in G. U. con la necessità di inserire ogni variazione nella stessa e di fatto impedendo una reale diffusione del dato.

Sul punto si aggiunge che nulla impedisce, anzi sarebbe opportuno, una divulgazione la più ampia possibile del regolamento in questione (via Internet, distribuzione di opuscoli tra la cittadinanza ecc.).

Altro problema è quello dell'individuazione della competenza a emanare il regolamento (che rappresenta un surrogato della legge quanto a individuazione dei tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili).

La materia sembra molto confusa.

La questione è stata trattata dal garante della privacy che in una comunicazione alla presidenza del consiglio ha sostenuto che "i caratteri di generalità e astrattezza delle disposizioni da adottare, nonché il loro effetto innovativo nell'ordinamento, in materia riguardante diritti e libertà fondamentali, non lasciano infatti dubbi circa l’impossibilità di procedere con meri atti amministrativi, con regolamenti interni o con disposizioni puramente organizzative".

Se si traspone questo giudizio agli enti locali, non si può non arrivare a individuare quale atto idoneo altro che il regolamento di consiglio.

Il regolamento di giunta, anche in base al recente Testo unico degli enti locali, ha rilevanza organizzativa interna.