Italia Oggi, 13.3.01

I Procedimenti Disciplinari aprono al patteggiamento

La sentenza che applica la pena su richiesta potrà essere utilizzata dalla pubblica amministrazione contro il dipendente

DI ANTONIO CICCIA

Il patteggiamento vale nei procedimenti disciplinari contro il pubblico dipendente.

La sentenza che applica la pena sulla richiesta della parte fa stato sulla sussistenza del fatto, sulla sua illiceità penale e sul fatto che l'imputato lo ha commesso.

L'impiegato pubblico che sceglie di definire con il rito speciale il procedimento penale dovrà anche considerare che la sentenza patteggiata sarà utilizzabile contro di lui nel procedimento disciplinare.

Questa una delle rilevantissime novità apportate dalla legge approvata l’8 marzo dalla camera, che si propone di definire il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nonché gli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti pubblici (per il testo si veda ItaliaOggi del 10 marzo 2001).

Fino a oggi si discuteva della possibilità di usare nel procedimento penale la sentenza a pena patteggiata.

Di fronte alle chiusure della giurisprudenza della Corte di cassazione qualche spiraglio era aperto dalle sentenze del Consiglio di stato..

In genere il giudice ordinario ha sempre escluso che la sentenza richiesta dalle parti potesse significare accertamento del fatto.

Cosicché si riteneva che la pubblica amministrazione dovesse istruire autonomamente il procedimento disciplinare e dovesse motivare la sanzione disciplinare, eventualmente comminata, in maniera espressa e non solo con un mero richiamo alla sentenza patteggiata.

I giudici amministrativi dal canto loro solo qualche volta hanno ritenuto che la richiesta della pena avesse il valore di ammissione di colpa e quindi di sostanziale confessione, così da esentare la necessità di specifica istruttoria e motivazione.

Con la nuova legge viene stabilito che la sentenza del patteggiamento implica, ai fini dei procedimenti disciplinari, che il fatto è avvenuto, che l’imputato lo ha commesso e che rappresenta reato.

In sostanza le pubbliche amministrazioni in sede disciplinare non dovranno cominciare tutto daccapo, ma con la sentenza di patteggiamento in mano potranno limitarsi a decidere la sanzione sul piano del rapporto di lavoro (ogni altra incombenza istruttoria essendo stata assorbita dal patteggiamento stesso).

Ma vediamo di esaminare in dettaglio le norme di nuova introduzione.

La legge aggiunge il comma Ibis all'articolo 653 del codice di procedura penale.

Con questa integrazione si specifica che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle

pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Insomma con la condanna penale si accerta che il fatto è avvenuto e che a commetterlo è stato proprio l’imputato e non altri.

La legge introduce anche una modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale.

Questo articolo riguarda gli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

Si tratta, in particolare, dei benefici accordati a chi sceglie di patteggiare.

Tra gli altri benefici si prevede che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi.

Ora la legge appena approvata dal parlamento aggiunge alla disposizione in commento che tale inefficacia vale "salvo quanto previsto dall'articolo 653" del codice di procedura penale stesso.

Ora, facendo applicazione dell'articolo 653 (nella formulazione modificata sopra descritta) si ricava che la sentenza che applica la pena patteggiata, una volta divenuta irrevocabile, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Allora vuol dire che con la sentenza di patteggiamento si può dire che si è formato il giudicato sulla sussistenza del fatto e sulla commissione da parte dell'imputato pubblico dipendente (oltre che sulla illiceità penale del fatto stesso).

Ecco allora che la pubblica amministrazione in sede disciplinare potrà dare per assodati questi aspetti e, nel rispetto della ritualità del procedimento disciplinare, potrà limitarsi agli aspetti dello stesso come per esempio la scelta della sanzione e l’eventuale sua quantificazione.

Da notare che nella pratica talvolta la scelta di patteggiare aveva come incentivo fondamentale quello di evitare una pronuncia con effetto di giudicato nel procedimento disciplinare.

Questa opzione strategica non avrà più ragione d'essere, perché effettivamente il patteggiamento significherà (ai fini disciplinari) accertamento della sussistenza e commissione del fatto da parte dell'imputato.

Per completezza si segnala che, oltre alla modifica segnalata, l’articolo 653 del codice di procedura penale è stato integrato anche nella parte relativa all'efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione.

In particolare si prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche amministrazioni quanto: all'accertamento che il fatto non sussiste; che l'imputato non lo ha commesso; che non costituisce illecito penale (quest'ultimo punto è oggetto di intervento additivo da parte della novella in commento).