ITALIA OGGI - Venerdì 21 Luglio 2000

P.A./ Non solo luci nella riforma del processo che è stata approvata in via definitiva dal senato

Rito amministrativo sprint. Troppo

Rischio di giudizi sommari con la decisione veloce delle cause

DI ANTONIO CICCIA

Rischio di giudizi sommari per i processi amministrativi. Le cause potranno svolgersi in tempi brevi e risolversi già nella iniziale fase cautelare. Per evitare che la decisione venga, però, presa allo stato degli atti, le parti dovranno fin da subito attivarsi per far avere al tribunale ogni documento e notizia utile alla propria difesa.

Questo uno degli effetti della legge di riforma del processo amministrativo che catapulta le amministrazioni e i cittadini nonché gli operatori giudiziari in un processo che dovrebbe essere caratterizzato da snellezza, rapidità ma anche da completezza della tutela.

La parte più importante dell'articolato, quanto alla disciplina del rito, riguarda il processo cautelare, ovvero quella fase iniziale in cui al tribunale amministrativo si chiede di prendere una decisione provvisoria per evitare che i tempi del processo vanifichino una eventuale futura decisione favorevole. Che vale ottenere dopo cinque o sei anni una pronuncia che attesta l’illegittimità della concessione edilizia rilasciata al proprio vicino di casa, se nel frattempo, comunque, questi ha potuto realizzare un grattacielo e magari ha venduto gli alloggi a tante famiglie in buona fede? In questi casi si deve chiedere la sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo per bloccare subito i lavori.

Ora la riforma introduce la possibilità di decidere la causa nel merito già nella fase cautelare: non si decide solo sul provvedimento provvisorio, ma si decide chi ha ragione e chi ha torto. Questa nuova prospettiva (avere la sentenza in tempi ravvicinati: in un tribunale medio-grande le sospensive sono fissate circa entro un mese) impone alle parti di giocare bene le proprie carte fin da subito, altrimenti si rischia grosso. Sotto la vigenza delle regole processuali, ora novellate, si diceva che le cause al Tar si vincono se si vince la sospensiva: questo perché l'udienza per la discussione nel merito arriva troppo tardi rispetto al consolidamento delle rispettive posizioni a seguito della decisione sulla domanda cautelare. Con la riforma questa regola assume una nuova veste: si potrà avere subito la sentenza nel merito. Ragione di più per preoccuparsi dì argomentare le proprie tesi difensive nella prospettiva di una decisione immediata e non di una decisione futura con possibilità di presentare successive memorie difensive.

Tar come giudice ordinario.

La riforma in commento completa l’emancipazione del giudice amministrativo che da giudice degli atti diventa giudice del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. In effetti l’altro pezzo rivoluzionario dell'articolato riguarda l'eliminazione della doppia fase giudiziale per ottenere il risarcimento del danno.

Insomma, il risarcimento si può e si deve chiedere direttamente al Tar, senza aspettare la decisione dello stato sull'impugnazione dell'atto per poi passare dal giudice ordinario.

La regola valeva per le materie di giurisdizione esclusiva per effetto del decreto legislativo 80/98, ma ora viene estesa a tutte le materie che rientrano nell'ambito della sua giurisdizione (esclusiva, di legittimità e di merito). Questa notazione (articolo 7, comma 4, della legge in commento) comporta due risvolti applicativi: gli avvocati devono ricordarsi di formulare la domanda di risarcimento già nell'atto di ricorso introduttivo e di chiedere l'assunzione di mezzi di prova idonei, come per esempio la consulenza tecnica d'ufficio; il secondo risvolto applicativo è che soprattutto in questa materia si rischiano decisioni sommarie, almeno nella fase di rodaggio delle nuove regole, considerato che il Tar (salvo alcune sedi giudiziarie all'avanguardia) deve sperimentare e sviluppare la prassi di ricorso ai mezzi di prova tipici dei processi civili.

Tra l'altro il pericolo di giudizi sommari potrebbe derivare da un'applicazione distorta del principio di cui al citato articolo 7, secondo cui i mezzi di prova per l'accertamento del danno devono tenere conto delle esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio.

In realtà se si attribuisce la cognizione sul risarcimento danni le parti devono essere in grado di ottenere una istruttoria precisa e dettagliata. L'atto introduttivo del processo deve, quindi, essere completo e nelle conclusioni (come da qualche tempo si è cominciato a fare per le materie di giurisdizione esclusiva) deve indicare la richiesta risarcitoria e la richiesta di esperire mezzi di prova. Sul punto, si ritiene che la parte possa nominare un proprio consulente di fiducia da affiancare al perito del tribunale.

La motivazione del provvedimento cautelare.

Le ordinanze che decidono oggi la domanda di sospensione dell'atto impugnato contengono un laconico richiamo ai presupposti del danno grave e irreparabile: le disposizioni della legge in commento chiedono ai tribunali amministrativi di dire qualcosa di più sia in ordine al pregiudizio lamentato dal cittadi no sia in ordine alla prognosi di esito favorevole del ricorso. Sul provvedimento cautelare vi è ancora da dire che la norma consente al Tar di emanare qualsiasi provvedimento idoneo a tutelare in via provvisoria le ragioni del ricorrente: va in soffitta tutta la giurisprudenza che escludeva la possibilità di ottenere sia un provvedimento cautelare in caso di atti negativi (dinieghi e rigetti di istanze) sia di silenzio della Pubblica amministrazione.

I compiti del giudice ordinario.

In materia di risarcimento dei danni va ricordato che per effetto della sentenza n. 500/99 delle s.u. della Cassazione, il giudice civile. nelle materie appartenenti alla sua giurisdizione, può decidere la domanda di risarcimento dei danni provocati da un atto della p.a. senza aspettare l'annullamento degli atti da parte degli organi di giustizia amministrativa: egli valuterà l’atto come elemento della fattispecie di danno da fatto illecito ex articolo 2043 cc.

Il decreto ingiuntivo.

Ratificando alcune rare decisioni dei Tar, la legge attribuisce agli stessi, nelle materie di giurisdizione esclusiva, il potere di concedere decreti ingiuntivi, ovvero atti con i quali il giudice su istanza dell'interessato (il cittadino, l'impresa affidataria di un appalto) ottiene dal giudice l'ordine rivolto alla p.a. di pagare la somma vantata su prova scritta (per esempio, la fattura). Alla pubblica amministrazione rimane la possibilità di proporre opposizione se ritiene che le pretese avversarie sono infondate.

L'avvocato amministrativista.

Il processo amministrativo richiamava, in quanto compatibili, le disposizioni della procedura civile, ma conservava aspetti del tutto peculiari (impensabile inserire i mezzi di prova tipici del processo civile: Per esempio ispezioni, esperimenti, testimoni). L'affidamento al Tar di funzioni svolte dal giudice civile imporrà all'avvocato amministrativista di trasformarsi in avvocato esperto nella procedura civile e di avere dimestichezza con gli istituti della procedura civile, come la richiesta di pagamento di somme non contestate o ingiunzioni in corso di causa.

Lo smaltimento dell arretrato.

La novella prevede che dopo dieci anni il Tar procede a una verifica dell'interesse delle parti a coltivare cause ormai decotte e impone di segnalare tale interesse con la firma dell'interessato: una norma, questa, che significherà archiviazione di molte cause, considerata le difficoltà nel reperimento degli interessati dopo tanto tempo. La norma consentirà di fare pulizia di molti fascicoli giacenti negli armadi delle segreterie dei tribunali.

 

Processo amministrativo on Iine.

Il giudizio davanti ai Tar comincia a scoprire le nuove tecnologie. L'articolo 9 del provvedimento prevede che il presidente del tribunale possa disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compreso il fax e gli strumenti telematici. Si tratta di una disposizione che per diventare operativa necessiterà di norme attuative.