ITALIA OGGI 11.1.01

Una delibera dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici precisa vincoli e tempi per i partecipanti

Grandi Appalti, progettisti solo doc

Certificazione obbligatoria per i lavori superiori a 400 milioni

DI ANDREA MASCOLINI

Dal 20 maggio 2000 per gli appalti di progettazione di importo superiore ai 400 milioni di lire è obbligatoria la certificazione di qualità che deve essere posseduta anche da tutti i partecipanti a eventuali raggruppamenti.

È’ quanto afferma l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in una delibera del 14 dicembre 2000, resa nota nei giorni scorsi.

II provvedimento riguarda il cosiddetto "Decreto Karrer" (il dpcm 116/97) che si applica ormai da tre anni e mezzo e che disciplina le modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alla soglia comunitaria dei 200 mila euro (circa 400 milioni di lire).

Sotto osservazione è la norma che si occupa dell'elemento di valutazione "qualità", cioè l'articolo 4, comma 3 del dpcm, laddove prevede che "per un periodo transitorio di tre anni la commissione giudicatrice assegna il coefficiente massimo anche al prestatore di servizi, che

sia in grado di dimostrare l'esistenza di un sistema di controllo interno".

In sostanza, quando l'amministrazione sceglie come elemento di valutazione anche la "qualità", il dpcm prevede che l'amministrazione, per i primi tre anni, vada a verificare l'esistenza in capo al progettista di strumenti di controllo della qualità; decorsi tre anni, l’amministrazione deve invece verificare che il progettista possieda la certificazione di qualità vera e propria ai sensi delle norme europee sulla qualità e in particolare delle norme Iso 9001 e 9004-2.

Dal momento che il dpcm 116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6/5/1997 e che quindi i tre anni sono ormai decorsi, all'Autorità era stato richiesto di chiarire innanzitutto quando scadeva esattamente il periodo transitorio.

A questo quesito l'organismo di vigilanza di via di Ripetta ha risposto indicando nel 21 maggio 2000 il termine di scadenza dei tre anni e, quindi, a decorrere da quella data i progettisti che partecipano a gare per le quali si applica il dlgs 157/95 e il dpcm 116/97 le amministrazioni sono tenute a chiedere la certificazione di qualità.

In secondo luogo l'Autorità era chiamata a precisare qual è il momento dal quale decorre il termine della scadenza del periodo transitorio: dalla data di pubblicazione del bando o dal momento della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice? (e, quindi, per un bando pubblicato ad aprile con termini di presentazione delle offerte a fine maggio, esisteva sempre detta equivalenza o dovevano essere assegnati i punteggi solo ai prestatori di servizi che avessero un sistema di qualità aziendale certificato?).

Su questo profilo l'Autorità precisa che "la valutazione della commissione giudicatrice deve avvenire sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara" e quindi è quello il momento cui fare riferimento per i bandi pubblicati a cavallo dei mesi di aprile e maggio. D'altro canto non poteva che essere il momento della pubblicazione del bando, come peraltro confermato anche dalla circolare del ministero dei lavori pubblici e dalla successiva determinazione dell'Autorità sulla disciplina transitoria, quello dirimente l'applicazione di una certa normativa o di un'altra.

Infine si chiedeva all'Autorità anche di sapere se, in caso di offerte presentate da raggruppamenti di progettisti, la certificazione di qualità dovesse essere posseduta dalla sola mandataria o da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Al riguardo l'organismo presieduto da Francesco Garri ha precisato che "la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i partecipanti al raggruppamento ai fini della determinazione dell'offerta più vantaggiosa".

In particolare, per l'Autorità, in caso di professionisti associati e nel caso di raggruppamenti "misti" (professionista e società professionale, professionista e società di ingegneria, società professionale e società di ingegneria), "il requisito della certificazione di qualità non può che applicarsi a ciascuno dei predetti soggetti singolarmente".

Ciò perché, secondo l'Authority di via di Ripetta, il riferimento previsto nella legge Merloni all'articolo 13 della stessa legge "rende evidente che ciascuno dei partecipanti al raggruppamento deve possedere i requisiti di qualificazione e poiché nel raggruppamento possono entrare anche professionisti singoli o associati che, comunque, singolarmente devono essere qualificati, sembra inevitabile dover concludere che anche nell'ipotesi di professionisti associati ciascuno di essi debba possedere i requisiti di qualificazione, determinandosi diversamente una inammissibile disparità di trattamento".

Va peraltro rilevato che il dpr 554/99 (allegati D e F) prevede incentivi a chi è "certificato", in sede di scelta degli offerenti nelle licitazioni private di qualsiasi importo, ma solo in presenza di "almeno un componente del candidato", quasi a volere ammettere che possa esistere un candidato, sotto forma di raggruppamento, che possa essere certificato non in tutti i suoi componenti, cosa che l'Autorità esclude, almeno nella fase di offerta.