Italia oggi Sabato 7 Aprile 2001

 

Decisione del Consiglio di stato riconosce anche la legittimazione attiva degli Ordini professionali

Progettazioni, incarichi trasparenti

Obbligo di pubblicizzare i bandi superiori a 200 milioni di lire

DI LUCIANO DE ANGELIS

Gli incarichi di progettazione che prevedono compensi complessivi superiori a 200 milioni di lire devono essere opportunamente pubblicizzati dalle giunte municipali, pena l’annullamento degli incarichi professionali conferiti.

A riguardo è pienamente legittima l’azione in sede giurisdizionale dell'ordine professionale, finalizzata a difendere gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbia la rappresentanza istituzionale.

Ciò in quanto l’ordine professionale può agire non solo quando si tratta di far rispettare norme a tutela della professione, ma anche ogni qualvolta si tratti comunque di perseguire il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria.

Sono queste le motivazioni con cui il Consiglio di stato, avallando la decisione emessa in primo grado dal Tar per la Puglia, ha definitivamente accolto l’impugnazione, da parte dell'Ordine degli Architetti della provincia di Foggia, della deliberazione di una giunta municipale avente a oggetto l'assegnazione di incarichi professionali.

IL FATTO

Con deliberazione n.1851 del 6 dicembre 1995 la giunta municipale di Lucera ha deliberato l'affidamento a liberi professionisti di incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109/94, sulla base del "Curriculum vitae" presentato dagli aspiranti progettisti.

L'ordine provinciale è ricorso in primo grado impugnando il relativo avviso pubblico di selezione asserendo che l'impugnativa era determinata a tutela della generalità dei propri iscritti, visto che il conferimento degli incarichi professionali non era stato informato al principio dell'adeguata pubblicità.

Di contro, l'Ente comunale di Lucera controdeduceva l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione dell'ordine professionale, nonché per la tardiva impugnativa dell'avviso pubblico.

LA MOTIVAZIONE

La sezione V dei giudici di palazzo Spada, ha sancito nella motivazione che "l'interesse cui fa riferimento l’ordine provinciale è quello a una pubblicità adeguata (non soddisfatta dall'amministrazione locale che si è limitata alla pubblicazione del bando nell'albo pretorio) onde consentire a tutta la categoria nella sua interezza un'informazione completa, congrua e adeguata attraverso i normali mezzi di pubblicità tipici dei bandi di gara.

Nella specie l'interesse fatto valere dall'ordine investe l’intera categoria professionale ed è diretto a garantire all'interno della stessa una par condicio di conoscenza legale adeguata estesa a tutti, senza indulgere in una circostanza di fatto (partecipazione di 30 iscritti) a motivo di una pubblicità sottodimensionata rispetto a quella disposta per legge, che ha consentito solo a una parte degli iscritti la conoscenza del bando".

D'altra canto, che la pubblicità risulti insufficiente, si legge in altra parte della motivazione, "...è confermato dalle previsioni della circolare ministeriale del 7 ottobre 1996, la quale prevedeva per gli incarichi di importo presunto del corrispettivo tra i 100 mila e i 200 mila ecu la pubblicazione sul

la Gazzetta Ufficiale, su un giornale a tiratura nazionale e su un giornale a tiratura locale".

In merito, infine, alla legittimazione alla proposizione del ricorso da parte dell'ordine professionale, ritiene il Consiglio di stato che essa "... non può essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra ordine e singoli professionisti beneficiari dell'atto impugnato, atteso che la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, per essere idoneo a escludere la legittimazione dell'ordine, va valutato in astratto, essendo all'uopo insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento che l’ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria". In tal senso i giudici del Supremo organo Amministrativo, richiamano peraltro la loro sentenza n. 24, emessa in data 3 giugno 1996.