IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ 9.4.01

GIURISPRUDENZA • Due sentenze opposte della Corte dei conti sul danno erariale

Responsabilità: linea di confine nella realizzazione dei progetti

DI VITTORIO ITALIA

Una giunta comunale ha conferito incarichi di progettazione di lavori pubblici senza alcuna considerazione delle esigenze finanziarie del Comune e della loro effettiva realizzabilità.

Queste opere pubbliche progettate, a causa della palese inidoneità finanziaria del Comune, sono rimaste ineseguite, e si sono rivelate, di fatto, "ineseguibili".

E’ sorto il seguente problema: i componenti di questa Giunta comunale hanno tenuto un comportamento illegittimo, viziato da colpa grave, e devono ora pagare le spese per questi incarichi di progettazione?

La Corte dei conti ha manifestato delle opinioni che possono apparire divergenti.

Secondo una prima decisione (Sezione seconda, 30 giugno 2000, n. 235), basata su una situazione di fatto particolare, gli incarichi di progettazione esprimerebbero una scelta discrezionale di merito, non sindacabile dal giudice contabile.

Invece, secondo una più recente decisione della stessa Sezione seconda (10 gennaio 2001, n. 18, in "La settimana giuridica 2001>, N, p. 66) questo comportamento sarebbe antigiuridico e "connotato da colpa grave", perché gli amministratori < dovevano tenere conto della effettiva realizzabilità dei progetti, e anche per il fatto che la sola acquisizione di progetti non comporta alcuna utilità per l' ente".

Le due sentenze si basano su situazioni di fatto che giustificano la diversità dì questi orientamenti giurisprudenziali. Ma sotto un profilo generale, l'ultima sentenza appare più persuasiva e puntualizza un importante principio sulla complessa formula della legge: "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

Conviene svolgere alcune precisazioni.

  1. Il termine "merito" significa "convenienza", "opportunità". Quando si parla di "merito dell'atto amministrativo" si fa riferimento non alla legittimità, ma alla convenienza, all'opportunità di esso, e tali opportunità e convenienza devono essere valutate in relazione all'interesse pubblico. Ogni atto della pubblica amministrazione deve perciò essere, oltre che legittimo, opportuno e conveniente; deve contribuire alla realizzazione dell'interesse pubblico, e quindi, dell'interesse di tutti.
  2. Il < merito delle scelte discrezionali> indica che la pubblica amministrazione opera, tra varie soluzioni, una scelta. La scelta della soluzione A, rispetto alla soluzione B, o anche C, è il risultato di una valutazione discrezionale, cioè di una valutazione che non deve essere mai arbitraria, ma che è affidata alla sensibilità dell'amministratore, sempre nell'ottica della realizzazione dell'interesse pubblico. Tale scelta discrezionale, rivolta a una migliore realizzazione dell'opportunità e della convenienza amministrativa, è insindacabile, e quindi non può essere sottoposta a una valutazione da parte del giudice contabile. Ma ciò non significa affatto che tutta l'attività dell'amministratore, se e in quanto discrezionale, non possa essere sottoposta a giudizio. La < scelta discrezionale di merito" non è un ombrello che protegge sempre l'amministratore, e se questi ha commesso delle illegittimità, non può giustificarsi affermando che il giudice non può sindacare la sua discrezionalità.
  3. Ogni scelta presuppone una valutazione di possibilità, di ragionevolezza, e specialmente, di "economicità", come 8 affermato chiaramente nell'articolo 1 della legge 241/90. La "scelta discrezionale di merito" deve quindi essere effettuata sempre sul presupposto della ragionevole valutazione dell'economicità dell'atto amministrativo che viene emanato. A esempio, un Comune non potrebbe decidere di costruire nella piazza del paese una piramide simile a quella di Cheope, e se gli amministratori deliberassero di spendere fior di soldi (dei cittadini) per i progetti di un'opera che non potrà essere mai realizzata, li dovrebbero pagare di tasca propria.