IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ – 12.2.01

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA z Sentenza della Corte dei conti sulla realizzazione di appalti

Il progettista deve essere pagato , anche se non arrivano i fondi

DI VITTORIO ITALIA

Un Comune, che intendeva realizzare un'opera pubblica, ha affidato il progetto di questa a un professionista.

Il sindaco del Comune, però, ha subordinato il pagamento degli onorari e delle spese del professionista alla conclusione positiva del finanziamento dell'opera pubblica progettata.

È’ poi avvenuto che il Comune non ha ottenuto il finanziamento previsto, e non ha pagato il professionista.

Quest'ultimo ha citato in giudizio il Comune davanti al giudice ordinario civile e ha vinto la causa. È’ sorto un ulteriore problema: chi deve pagare le spese legali di questa causa?

Secondo la Corte dei conti (sezione centrale seconda, 30 ottobre 2000, n. 330), è il sindaco che ne deve rispondere personalmente.

Infatti, il suo comportamento è stato "gravemente colpevole" e deve quindi pagare di tasca propria le spese legali riconosciute dal giudice civile a carico dell'ente locale.

La sentenza appare esatta ed è importante, perché stabilisce due principi di particolare rilievo.

1 - In primo luogo, anche il giudice contabile ha ritenuto che non si possa stabilire nel contratto di appalto la condizione sospensiva dell'esito positivo del finanziamento dell'opera progettata.

Infatti, l'articolo 17, comma 12 bis, della legge 109/94 (modificata con la legge 18 novembre 1998, n. 415) stabilisce che "le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle progettazioni e delle attività tecnico amministrative a esse connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata".

Il divieto di questa condizione sospensiva è previsto da una norma imperativa e quindi (articoli 1354 e 1419 del Codice civile) tale clausola è nulla.

In contrario a quanto esposto si potrebbe affermare che la legge prevede soltanto: l"'ottenimento del finanziamento", e non "le modalità", oppure "l’entità del finanziamento" e quindi una condizione sospensiva collegata all'entità o alle modalità del finanziamento sarebbe legittima.

L'obiezione, però, non appare persuasiva. Infatti, la norma non prevede alcuna distinzione tra 1"'ottenimento" del finanziamento e 1-entità" o le "modalità" di esso.

In conseguenza, secondo l'antica regola interpretativa, se la legge non distingue, l’interprete non può introdurre alcuna distinzione.

2 - In secondo luogo, la "colpa grave" del sindaco (cioè la sua grave inavvertenza, superficialità, inavvedutezza, nel subordinare il pagamento dell'onorario del professionista all'ottenimento del finanziamento) ricomprende anche il danno che è determinato dalle conseguenze dell'atto commesso.

Ciò è confermato dal rilievo che pure il criterio generale della responsabilità extracontrattuale di cui all'articolo 2043 del Codice civile fa riferimento al "danno ingiusto", cagionato da qualunque atto doloso o colposo, e quindi a ogni danno che è stato cagionato e che è conseguenza di tale atto.

Perciò la "colpa grave" si riferisce non soltanto a un determinato comportamento, ma riguarda anche le conseguenze che possono scaturire dal comportamento stesso, e quindi - nel caso qui esaminato - riguarda anche le spese legali che il Comune soccombente ha dovuto sopportare.

Le espressioni: "colpa" e "colpa grave" hanno un significato, una potenzialità dinamico-espansiva.

L'interpretazione delle leggi (anche questa è una regola antica, e sempre verde) non si esaurisce nell'esaminare soltanto le "parole", ma consiste nel vagliare la "forza" che è contenuta, imprigionata in ciascuna di tali parole, nonché il vincolo dipendente da tale "forza", che lega assieme fatto e le conseguenze dell'atto.