Italia Oggi 22 Agosto 2000

Con un decreto il ministero ll.pp. semplifica gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni locali

Nel programma delle opere pubbliche stop all’obbligo dei progetti preliminari

DI GIUSEPPE ALESSANDRI

Non occorre che il programma delle opere pubbliche da approvare e pubblicare entro il 30 settembre di ogni anno abbia a corredo dell'elenco annuale le progettazioni preliminari.

Lo chiarisce un decreto del ministro dei lavori pubblici (in fase di pubblicazione) che fornisce ulteriori precisazioni alle modalità applicative del decreto in data 21 giugno 2000 che ha approvato le tabelle da utilizzare per la redazione del programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 dell'articolo unico del dm elaborato dai tecnici del dicastero guidato da Nerio Nesi, dispone che la condizione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n.109/94, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l’elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

Ciò significa che, per gli enti locali, il progetto preliminare deve essere obbligatoriamente approvato dalla giunta prima dell’approvazione del bilancio di previsione, non occorrendo, invece, la progettazione preliminare al momento della prima redazione del programma annuale.

Del resto, l’articolo 2 del decreto ministeriale in data 21 giugno 2000, stabilisce espressamente al comma 1 che entro il 30 settembre di ciascun anno è obbligatorio redigere lo "schema" di programma delle opere pubbliche.

Ed è, appunto, lo schema oggetto di pubblicazione per 60 giorni, nella fase preliminare all'adozione del programma definitivo.

Il che significa che fino all’approvazione del bilancio di previsione, le amministrazioni potranno apportare variazioni allo schema di programma adottato a settembre, ovviamente motivando le ragioni, intervenendo in particolare sull'elenco annuale, aggiungendo o eliminando al suo interno opere da realizzare, in relazione alla sussistenza o meno di progetti preliminari approvati.

Viene, pertanto, confermatala natura di atto di indirizzo dello schema di programma da approvare a settembre, suscettibile, pertanto, di ulteriori interventi e perfezionamenti da parte dell'amministrazione che potrebbe anche tenere conto di eventuali suggerimenti od osservazioni pervenute dall'esterno: la pubblicazione, infatti, dello schema assolve essenzialmente alla funzione di far conoscere preventivamente le intenzioni dell'amministrazione in merito ai lavori che intende realizzare nel triennio, sollecitando i terzi interessati a una collaborazione attiva con l’ente, che è sempre ammissibile anche se la legge 415/1998 ha eliminato l’espresso riferimento alle osservazioni contenuto nell'originaria stesura dell'articolo 14 della legge 109/1994.

Sempre al fine di semplificare la prima applicazione della programmazione triennale, il decreto integrativo del ministro dei lavori pubblici consente agli enti di verificare la conformità dei progetti alla pianificazione territoriale anche nel corso dell'anno, qualora detta verifica non sia risultata possibile al momento dell'approvazione del programma delle opere pubbliche insieme col bilancio.

Ancora, gli adeguamenti al programma annuale previsti dall'articolo 8 del decreto ministeriale in data 21 giugno 2000 non dovranno essere preceduti da alcuna pubblicità, a meno che ciascuna amministrazione non stabilisca con proprio provvedimento di volta in volta di dare luogo a forme di pubblicità verso l’esterno.