Italia Oggi 11.4.01

Risposta Aran sul passaggio dalla categoria D

Dirigenti comuni no a progressione

DI LUIGI OLIVERI

 

La progressione verticale dalla categoria D alla dirigenza degli enti locali è inapplicabile. Lo ha chiarito l'Aran, in risposta a un quesito posto da un comune, reperibile sul sito www.aranagenzia. it.

L'interpretazione dell'Aran dovrebbe porre fine a una querelle posta già da qualche tempo da alcuni comuni, che vorrebbero valorizzare le proprie risorse umane attraverso l’applicazione dell'istituto della progressione orizzontale, che però non può essere legittimamente utilizzato.

L'Aran, nella risposta, mette in luce che ai sensi dell'articolo 28 del dlgs 29/1993 alla dirigenza pubblica è possibile accedere esclusivamente per concorso pubblico.

Pertanto non è consentita l'attivazione di procedure riservate esclusivamente al personale interno, come avviene per la progressione verticale.

Il ministero della funzione pubblica, del resto, ha confermato la necessità dell'accesso per pubblico concorso con la recente circolare 1/2001 del 26 gennaio.

È opportuno precisare che le disposizioni dell'articolo 28 del dlgs 29/93 sono da intendersi immediatamente applicative anche per gli enti locali, senza che occorra alcun preventivo recepimento nello statuto o nei regolamenti, come si evince dal disposto dell'articolo 88 del Testo unico, a mente del quale "all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti [...] si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni [...]", norma immediatamente precettiva ed efficace.

II che significa che anche gli enti locali sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 28 citato, per l'assunzione del personale dirigente di ruolo.

In più l'Aran sottolinea che la disciplina delle progressioni verticali, contenuta nell'articolo 4 del Ccnl in data 31/3/99 può trovare applicazione soltanto alle categorie superiori del sistema di qualificazione (A, B, C, D) e non può estendersi anche alla qualifica dirigenziale.

La conclusione tratta dall'Aran è del tutto logica, giacché l'istituto della progressione verticale concerne solo l'area dei cosiddetti "livelli" e non è contemplato dal contratto collettivo della separata area dirigenziale.

La separazione delle due aree contrattuali e del sistema di classificazione del personale non dirigenziale impedisce radicalmente la possibilità di applicare alla disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti istituti relativi alle qualifiche non dirigenziali.