Italia Oggi, 3.08.2000

Sulla Gazzetta Ufficiale un atto di regolamentazione e due determinazioni

Project financing, decide sempre l'ente pubblico

DI LUIGI OLIVERI

Anche nel caso del project financing è l'iniziativa pubblica al centro della realizzazione delle opere finanziate dai privati. L'atto di regolazione numero 34/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto, sottolinea con chiarezza che, nonostante l'importante e determinante presenza dell'iniziativa privata, la programmazione dei bisogni e la valutazione degli interessi pubblici alla realizzazione dei lavori è il fondamento di ogni progetto di opera pubblica.

È la programmazione triennale, allora, che mediante la valutazione dei bisogni della collettività (effettuata in relazione agli studi del quadro dei bisogni previsto dall'articolo 11 del dpr 554/1999) ha il compito di stabilire quali tra le opere da realizzare nel corso del triennio siano da mettere in opera mediante lo strumento del project financing. Pertanto, le scelte dell'amministrazione non possono essere sostituite con quelle del privato.

Secondo l’Autorità, quindi, la corretta lettura dell'istituto fa ritenere che è sempre l’amministrazione l’unico soggetto che può stabilire l’opportunità di ricorrere allo strumento della finanza di progetto, giacché è l'amministrazione che attraverso il programma triennale definisce sia il momento più opportuno per partire con la realizzazione dell'opera sia le priorità di intervento.

Il privato, quindi, può farsi promotore solo nell'ambito delle indicazioni fornite dall'ente in sede di programmazione e nel rispetto delle priorità stabilite.

L'atto di regolazione non lo dice espressamente, ma essendo il project financing intimamente connesso con la programmazione triennale, appare più consono a tale procedura evidenziare le opere da realizzare col project financing nell'ambito della programmazione triennale, piuttosto che inserire l’opera direttamente nell'elenco annuale, cosa che si concilia poco con la presentazione della proposta da parte del privato entro il 30 giugno di ogni anno, e la successiva valutazione entro il 31 ottobre successivo. Termini che ben difficilmente consentono di realizzare i lavori nell'anno di presentazione delle proposta.

L'atto di regolazione, rilevata la centralità delle scelte pubbliche, si sofferma anche sul ruolo determinante che le banche possono giocare nella realizzazione del project financing, mettendo in rilievo che gli istituti di credito possono agire sia come consulenti per la valutazione della remunerabilità del progetto, sia come "arranger", ovvero come soggetto che si prende l’incarico di reperire sul mercato i finanziatori privati, obbligandosi comunque a sostenere gli oneri del finanziamento, qualora l’indagine si concluda con un nulla di fatto.

Ma è l'asseveramento del piano economico-finanziario presentato dal privato promotore del project financing che fa emergere il ruolo decisivo delle banche, le quali nell'esaminare la fattibilità finanziaria del progetto promosso dal privato svolgono, secondo l'Authority, una funzione di rilevanza pubblicistica, accertando in luogo dell'amministrazione appaltante la coerenza del piano.

Funzione estremamente importante, perché l’incompletezza del piano (accertata a seguito dell'analisi della banca) legittima secondo l'Autorità l'esclusione della proposta.

La determinazione dell'Authority presieduta da Francesco Garri conclude precisando che nello svolgimento della propria funzione di asseveramento le banche non assumono alcun obbligo di finanziamento e che l'asseveramento dei piani economico-finanziari presentati dai concorrenti nella gara che si apre ai sensi dell'articolo 37-quater della legge 109/1994 deve essere svolto solo con riferimento alle modifiche alle proposte presentate dal soggetto promotore.